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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2018

Cassazione n. 06717/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20763/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 112, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2769/2018 depositata il30/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Nel corso dell’anno 2009, [OSCURATO:PERSONA] evocava [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Tivoli, domandando l’accertamento del suo diritto di proprietà su un immobile di Tivoli, illegittimamente occupato dal convenuto.

Quest’ultimo, ritualmente costituitosi, in via riconvenzionale sollecitava la declaratoria di intervenuta usucapione dell’immobile.

In esito all’istruttoria, il giudice adito accoglieva la domanda del Luciani e rigettava la domanda riconvenzionale, condannando il convenuto alla liberazione dello stabile ed al pagamento di € 10.000, a titolo di risarcimento dei danni.

Su gravame del soccombente, con sentenza n. 2769 del 30 aprile 2018, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’impugnazione.

La Corte distrettuale - dato atto della pr oduzione del titolo di acquisto da parte del de cuius del Luciani e della successiva denuncia di successione - affermava che, diversamente dall’impostazione del Tribunale, la permanenza del Pannunzi non avrebbe potuto essere giustificata alla luce di un inesistente contratto di locazione.

Aggiungeva tuttavia che, sulla scorta dell’affermazione dell’appellante di aver concluso un preliminare di vendita con il padre del Luciani, la relazione materiale del Pannunzi sarebbe iniziata a titolo di detenzione qualificata e non sarebbe stata dimostrata l’interversione del possesso, se non nel 2008, mediante la promozione di un’azione possessoria.

Pertanto, non sarebbe maturato il termine utile per l’usucapione.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.

Si è costituito [OSCURATO:PERSONA] per resistere al ricorso avversario, depositando altresì memoria ex art. 378 c.p.c. in prossimità della camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso il primo rilievo, il ricorrente premette che, nel caso di specie, benché i giudici di merito siano pervenuti ad identiche conclusioni, non potrebbe essergli preclusa la denunzia della sentenza di appello, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., non potendosi nella specie applicare il principio della “doppia conforme”.

La Corte distrettuale avrebbe fondato il rigetto della domanda di usucapione su un presupposto di fatto diverso (un contratto preliminare di compravendita) da quello considerato dal Tribunale (un contratto di locazione).

L’assunto del ricorrente costituisce una premessa ai successivi motivi e non si traduce in un’effettiva lagnanza. 2) Mediante la seconda censura, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 948 c.c., 163 comma 3°, nn. 4 e 5 c.p.c., oltre che omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

La sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare il fatto storico rappresentato dalla circostanza che l’immobile di causa fosse di proprietà del padre dell’appellato, ing. [OSCURATO:PERSONA], al momento della sua morte, che fosse ricompreso nel suo asse ereditario, che fosse poi divenuto di comproprietà della madre dell’appellato e che, al momento della scomparsa di quest’ultima, fosse stato ereditato dal figlio. 3) Il motivo è inammissibile. 3.a) La Corte d’appello ha testualmente affermato: “Nel caso di specie il Luciani ha prodotto (in primo grado) il titolo di acquisto del terreno da parte del padre [OSCURATO:PERSONA].

Lo stesso appellante poi riconosce, nelle sue difese, che [OSCURATO:PERSONA] aveva costruito l’intero fabbricato ove è ricompreso il bene de quo che dunque segue il principio dell’accessione (v. atto di appello, pag. 10) e sempre l’appellante ha sostenuto di aver ricevuto la detenzione del locale dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] padre dell’attore (v. comparsa di risposta in primo grado pagg. 1-2). [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, prodotto le denunzie di successione in suo favore a seguito del decesso dei genitori.

Correttamente, pertanto, il primo giudice ha riconosciuto la proprietà del bene in favore dell’attore”.

Di conseguenza, la sentenza impugnata ha esaminato il punto della titolarità del diritto di proprietà in capo al Luciani e non si può ragionevolmente parlare di omesso esame. 3.b) Per il resto, con riguardo al profilo di critica nella ricostruzione del fatto, si tratta di una differente lettura proposta dal ricorrente, che non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez.

U, n. 24148 del 25 ottobre 2013).

In altri termini, la doglianza pretende di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e la loro valutazione, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 4) La terza lagnanza lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. comma 6, dell’art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., per motivazione meramente apparente, ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

Con esso, il Pannunzi rileva che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ricondotto l’immissione nel possesso dell’appellante ad un contratto preliminare di compravendita, di cui non vi sarebbe stata traccia nell’iter logico della motivazion e .

In particolare, avrebbe omesso di esternare le ragioni in forza delle quali sarebbe pervenuta a ritenere la conclusione del predetto negozio fra il ricorrente ed il padre del Luciani. 4.a) Il motivo è inammissibile. 4.b) Va premesso che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo diricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametricostituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di unanorma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimitàcostituzionale della norma applicata (Sez.

U., n. 25573 del 12 novembre 2020). 4.c) D’altronde, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza dellamotivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazioneapparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazioneperplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali ilvizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 22598 del 25 settembre 2018; Sez. 3, n. 23940 del 12 ottobre 2017).

Ed, in ogni caso, la Corte d’appello ha motivato anche sul punto del contratto preliminare, osservando: “ Piuttosto, in punto di fatto si osserva che, nel costituirsi in primo grado, il Pannunzi aveva dedotto espressamente di aver ricevuto il locale in questione da [OSCURATO:PERSONA] in virtù sostanzialmente di un preliminare di vendita, il cui accordo prevedeva il versamento di un iniziale acconto e la corresponsione di rimesse mensili per un importo complessivo di £ 9.500.000, nonché la successiva formalizzazione del passaggio di proprietà e, comunque, il godimento anticipato del bene in capo al promissario acquirente (v. comparsa di costituzione, pagg. 1-2 e II memoria ex art. 183 c.p.c. pag. 2).” 5) Il quarto motivo invoca la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141 comma 1°, 1142, 2697 e 1158 c.c., 112 e 115 c.p.c., nonché omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in riferimento all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

I giudici di appello avrebbero omesso di supporre il possesso iniziale dell’appellante, valutarlo al momento dell’introduzione del giudizio e presumere quello intermedio, incorrendo così nell’errore di ritenere provata una detenzione qualificata, laddove il codice civilee la stessa giurisprudenza avrebbero imposto di considerare il Pannunzi come un vero e proprio possessore.

Il motivo è inammissibile. 5.a) I giudici di secondo grado si sono attenuti all’indirizzo di questa Suprema Corte, secondo cui la presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario- possessore (Sez. 2, n. 27411 del 25 ottobre 2019).

E nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza un'anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicché la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", ove non sia dimostrata una "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 c.c. (Sez. 2, n. 5211 del 16 marzo 2016; Sez. 2, n. 16412 del 4 luglio 2017). 5.b) In definitiva, quelli censurati sono acce rtamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità.

Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019).

È dunque inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 5.c) In particolare, l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato nel 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U, n. 8053 del 7 aprile 2014). 5.d) Nella specie, il ricorrente si duole sostanzialmente della qualificazione giuridica data alla fattispecie e della valutazione delle prove, non di un fatto storico preciso trascurato dalla Corte d’appello.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo.

La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20763/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 112, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2769/2018 depositata il30/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Nel corso dell’anno 2009, [OSCURATO:PERSONA] evocava [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Tivoli, domandando l’accertamento del suo diritto di proprietà su un immobile di Tivoli, illegittimamente occupato dal convenuto. Quest’ultimo, ritualmente costituitosi, in via riconvenzionale sollecitava la declaratoria di intervenuta usucapione dell’immobile. In esito all’istruttoria, il giudice adito accoglieva la domanda del Luciani e rigettava la domanda riconvenzionale, condannando il convenuto alla liberazione dello stabile ed al pagamento di € 10.000, a titolo di risarcimento dei danni. Su gravame del soccombente, con sentenza n. 2769 del 30 aprile 2018, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’impugnazione. La Corte distrettuale - dato atto della pr oduzione del titolo di acquisto da parte del de cuius del Luciani e della successiva denuncia di successione - affermava che, diversamente dall’impostazione del Tribunale, la permanenza del Pannunzi non avrebbe potuto essere giustificata alla luce di un inesistente contratto di locazione. Aggiungeva tuttavia che, sulla scorta dell’affermazione dell’appellante di aver concluso un preliminare di vendita con il padre del Luciani, la relazione materiale del Pannunzi sarebbe iniziata a titolo di detenzione qualificata e non sarebbe stata dimostrata l’interversione del possesso, se non nel 2008, mediante la promozione di un’azione possessoria. Pertanto, non sarebbe maturato il termine utile per l’usucapione. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi. Si è costituito [OSCURATO:PERSONA] per resistere al ricorso avversario, depositando altresì memoria ex art. 378 c.p.c. in prossimità della camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso il primo rilievo, il ricorrente premette che, nel caso di specie, benché i giudici di merito siano pervenuti ad identiche conclusioni, non potrebbe essergli preclusa la denunzia della sentenza di appello, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., non potendosi nella specie applicare il principio della “doppia conforme”. La Corte distrettuale avrebbe fondato il rigetto della domanda di usucapione su un presupposto di fatto diverso (un contratto preliminare di compravendita) da quello considerato dal Tribunale (un contratto di locazione). L’assunto del ricorrente costituisce una premessa ai successivi motivi e non si traduce in un’effettiva lagnanza. 2) Mediante la seconda censura, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 948 c.c., 163 comma 3°, nn. 4 e 5 c.p.c., oltre che omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare il fatto storico rappresentato dalla circostanza che l’immobile di causa fosse di proprietà del padre dell’appellato, ing. [OSCURATO:PERSONA], al momento della sua morte, che fosse ricompreso nel suo asse ereditario, che fosse poi divenuto di comproprietà della madre dell’appellato e che, al momento della scomparsa di quest’ultima, fosse stato ereditato dal figlio. 3) Il motivo è inammissibile. 3.a) La Corte d’appello ha testualmente affermato: “Nel caso di specie il Luciani ha prodotto (in primo grado) il titolo di acquisto del terreno da parte del padre [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso appellante poi riconosce, nelle sue difese, che [OSCURATO:PERSONA] aveva costruito l’intero fabbricato ove è ricompreso il bene de quo che dunque segue il principio dell’accessione (v. atto di appello, pag. 10) e sempre l’appellante ha sostenuto di aver ricevuto la detenzione del locale dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] padre dell’attore (v. comparsa di risposta in primo grado pagg. 1-2). [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, prodotto le denunzie di successione in suo favore a seguito del decesso dei genitori. Correttamente, pertanto, il primo giudice ha riconosciuto la proprietà del bene in favore dell’attore”. Di conseguenza, la sentenza impugnata ha esaminato il punto della titolarità del diritto di proprietà in capo al Luciani e non si può ragionevolmente parlare di omesso esame. 3.b) Per il resto, con riguardo al profilo di critica nella ricostruzione del fatto, si tratta di una differente lettura proposta dal ricorrente, che non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). In altri termini, la doglianza pretende di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e la loro valutazione, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 4) La terza lagnanza lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. comma 6, dell’art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., per motivazione meramente apparente, ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. Con esso, il Pannunzi rileva che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ricondotto l’immissione nel possesso dell’appellante ad un contratto preliminare di compravendita, di cui non vi sarebbe stata traccia nell’iter logico della motivazion e . In particolare, avrebbe omesso di esternare le ragioni in forza delle quali sarebbe pervenuta a ritenere la conclusione del predetto negozio fra il ricorrente ed il padre del Luciani. 4.a) Il motivo è inammissibile. 4.b) Va premesso che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo diricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametricostituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di unanorma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimitàcostituzionale della norma applicata (Sez. U., n. 25573 del 12 novembre 2020). 4.c) D’altronde, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza dellamotivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazioneapparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazioneperplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali ilvizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 22598 del 25 settembre 2018; Sez. 3, n. 23940 del 12 ottobre 2017). Ed, in ogni caso, la Corte d’appello ha motivato anche sul punto del contratto preliminare, osservando: “ Piuttosto, in punto di fatto si osserva che, nel costituirsi in primo grado, il Pannunzi aveva dedotto espressamente di aver ricevuto il locale in questione da [OSCURATO:PERSONA] in virtù sostanzialmente di un preliminare di vendita, il cui accordo prevedeva il versamento di un iniziale acconto e la corresponsione di rimesse mensili per un importo complessivo di £ 9.500.000, nonché la successiva formalizzazione del passaggio di proprietà e, comunque, il godimento anticipato del bene in capo al promissario acquirente (v. comparsa di costituzione, pagg. 1-2 e II memoria ex art. 183 c.p.c. pag. 2).” 5) Il quarto motivo invoca la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141 comma 1°, 1142, 2697 e 1158 c.c., 112 e 115 c.p.c., nonché omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in riferimento all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. I giudici di appello avrebbero omesso di supporre il possesso iniziale dell’appellante, valutarlo al momento dell’introduzione del giudizio e presumere quello intermedio, incorrendo così nell’errore di ritenere provata una detenzione qualificata, laddove il codice civilee la stessa giurisprudenza avrebbero imposto di considerare il Pannunzi come un vero e proprio possessore. Il motivo è inammissibile. 5.a) I giudici di secondo grado si sono attenuti all’indirizzo di questa Suprema Corte, secondo cui la presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario- possessore (Sez. 2, n. 27411 del 25 ottobre 2019). E nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza un'anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicché la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", ove non sia dimostrata una "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 c.c. (Sez. 2, n. 5211 del 16 marzo 2016; Sez. 2, n. 16412 del 4 luglio 2017). 5.b) In definitiva, quelli censurati sono acce rtamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). È dunque inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 5.c) In particolare, l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato nel 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014). 5.d) Nella specie, il ricorrente si duole sostanzialmente della qualificazione giuridica data alla fattispecie e della valutazione delle prove, non di un fatto storico preciso trascurato dalla Corte d’appello. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a v
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