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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38302/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];otti e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che i motivi dedotti, esaminabili congiuntamente ilti rag one della connessione logica delle questioni poste, sono estranei all'oggetto d Ila cDgnizione devoluta alla Corte di appello nel giudizio di rinvio disposto dal L a seitenza di annullamento parziale, emessa dalla sezione quinta di questa Cort di legittimità in data 21 ottobre 2022, e sono, comunque, manifestamente infondati.

La Corte territoriale non si è occupata del tema della prescrizibne dei reati in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale in forza Cel quale l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della ndeterminazione della pena comporta la definitività dell'accertame to cl I reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudica to pi.Dgressivo impedisce, in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del .eato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sent e nza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. a65792 - 01; Sez.

U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà.

Rv. 207640 - 01).

D'altra parte, l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Casst:2ione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'impu ato : etermina . il passaggio in giudicato della sentenza su quest'ultimo punto e consegue itemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono 1.1terit rmente i i termini di prescrizione (Sez. 5 , n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 7800 -01)

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibi ità dl ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazibne dlla causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fa+e dilla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannadfr ricorrente al pagamento delle i spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];otti e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che i motivi dedotti, esaminabili congiuntamente ilti rag one della connessione logica delle questioni poste, sono estranei all'oggetto d Ila cDgnizione devoluta alla Corte di appello nel giudizio di rinvio disposto dal L a seitenza di annullamento parziale, emessa dalla sezione quinta di questa Cort di legittimità in data 21 ottobre 2022, e sono, comunque, manifestamente infondati. La Corte territoriale non si è occupata del tema della prescrizibne dei reati in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale in forza Cel quale l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della ndeterminazione della pena comporta la definitività dell'accertame to cl I reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudica to pi.Dgressivo impedisce, in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del .eato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sent e nza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. a65792 - 01; Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà. Rv. 207640 - 01). D'altra parte, l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Casst:2ione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'impu ato : etermina . il passaggio in giudicato della sentenza su quest'ultimo punto e consegue itemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono 1.1terit rmente i i termini di prescrizione (Sez. 5 , n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 7800 -01) 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibi ità dl ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazibne dlla causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fa+e dilla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannadfr ricorrente al pagamento delle i spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 set
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