Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 25879/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15656-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma,via G. Bazzoni 3,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Avverso la sentenza n. 403 /20 21 del la C orte di Appello di Campobasso, depositata il 9/12/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S tefano G iaime GUIZZI .

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Fondo patrimoniale -Assoggettabilità - Presupposti.

R.G.N.15656/2022 Cron.

Rep.

Ud.9/3/2023 Adunanza camerale Ritenuto in fatto -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 403/21, del 9 dicembre 2021, della Corte di Appello di Campobasso, che – respingendo ne il gravame avverso la sentenza n. 328/17, del4 maggio 2017, del Tribunale di Isernia – ha confermato l’accoglimento della domandaex art. 2091 cod. civ., esperita nei confronti della stessa e del marito [OSCURATO:PERSONA], dalla curatela della società [OSCURATO:PERSONA]; - che, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente riferisce che l’iniziativa assunta dalla predetta curatela fallimentare – sul presupposto di aver conseguito, all’esito del primo grado del giudizio di responsabilità intentato nei confronti di amministratori e sindaci della società poi fallita, la condanna dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] risarcimento del danno nella misura di euro 1.120.000,00 – era finalizzata a conseguire la declaratoria di inefficacia dell’atto con cui i medesimi avevano costituito , nelle more del giudizio di responsabilità, un fondo patrimoniale per far front e ai bisogni della famiglia, trasferendovi la proprietà di un immobile; - che accolta dal giudice di prime cure tale domanda, la decisione veniva confermata in appello, essendo stato rigettato il gravame proposto dalla sola Kwasnik; - che avverso la sentenza della Corte molisana ricorre per cassazionela Kwasnik , sulla base – come detto – di due motivi; -che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art.291 cod. proc. civ.; - che esso pone una questione di natura proce ssuale , sollevata sul presupposto che, avendo il Tribunale di Isernia ordinato la rinnovazione della notificazione della citazione, da parte della curatela, entro il 15 maggio, l’atto diretto a essa Kwasnikera stato, invece, consegnato all’ufficiale giudiziario solo il 28 maggio (come risulterebbe dalla copia dell’atto notificato, ovvero dal documento indicato come n. 2 nel fascicolo di appello); -che, recando l’atto da notificarsi la scritta “urgente” e “ultimo giorno, 28 maggio”, ciò indicherebbe che lo stesso è non solo giunto alla Kwasnik in quella data , ma pure che è stato consegnato all’UNEP quello stesso giorno; - che su tali basi si assume che la notificazione dell’atto di citazione in rinnovazione sarebbe avvenuta senza l’osservanza del termine all’uopo fissato dal giudice di prime cure, donde l’estinzione del giudizio, come dall’allora appellante eccepito nel proprio atto di gravame; -che il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – vi olazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ.; - che la sentenza impugnata avrebbe trascurato di valutare sia l’assenza del c.d.

“ animus spoliandi ” , dato che la porzione immobiliare conferita in fondo patrimoniale risultava già gravata da ipoteca, sia che non poteva sussistere, in capo ai disponenti, consapevolezza di ledere l’altrui diritto, visto che il credito risarcitorio azionato dalla curatela non risultava ancora accertato giudizialmente; - che sono rimast i solo intimat i la curatela fallimentare e il Pane; -che il C ollegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata.

Considerato in diritto -che il ricorso va rigettato; -che il primo motivo non è fondato;-che, come si legge nella sentenza impugnata, “dalla lettura del documento 2) allegato alla citazione in appello non è dato di evincere la data nella quale l’atto di citazione è stato consegnato dal notificante all’Ufficio UNEP”; data, peraltro, la sola “da prendere in considerazione ai fini dell’osservanza del termine perentorio per il notificante”, soggiungendosi come il fatto che l’atto di citazione riporti “scritto a penna «ultimo giorno 28/5/2012» non costituisca prova della data della consegna della notificazione all’[OSCURATO:PERSONA]”, potendo, invece, “essere tratti elementi di convincimento, in senso contrario alla contestazione di parte appellante, dalla lettura del verbale di udienza del 12/10/2012”, nel quale il legale della curatela “espressamente dichiarava che la notificazione era stata richiesta in data 10/05/2012”; - che, effettivamente, dalla lettura della copia dell’atto di citazione d’appello –al quale questa Corte è abilitata quale giudice del “fatto processuale”, data la natura di “error in procedendo” del vizio denunciato con il presente motivo di ricorso(cfr. Cass. Sez.

Un., sentenza 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361 - 01 ) – non emerge che lo stesso sia stato consegnato all’[OSCURATO:PERSONA] il 28 maggio 2012, non potendo tale conclusione trarsi ( se non come dato meramente congetturale, e dunque irrilevante ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.), dalla indicazione di tale data quale “ultimo giorno”; - che, inoltre, la ricorrente non si fa carico di confutare l’ulteriore affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondocui “dalla lettura del verbale di udienza del 12/10/2012”, emergerebbero elementi idonei a comprovare che “la notificazione era stata richiesta in data 10/05/2012”; -che anche il secondo motivo non è fondato; -che “in tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all’assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della c.d.

«scientia damni» la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale”, rimanendo, invece, irrilevante “l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore” (Cass. Sez. 3, sentenza 30 giugno 2015, n. 13343, Rv. 635807 - 01 ; in senso analogo anche Cass. Sez. 1, ordinanza2 aprile 2021, n. 9192, Rv. 661147-01); -che a quanto appena rilevato deve soggiungersi , poi, come del tutto irrilevante sia la circostanza, valorizzata invece dalla ricorrente, che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale risulti anteriore alla pronuncia (in primo grado) della sentenza di condanna della stessa, e del marito, al risarcimento dei danni nei confronti della curatela, visto che “in caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all’atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un creditodi fonte contrattuale, o a quella dell’illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2020, n. 11121, Rv. 658141-01); -che irrilevante è, del pari, la circostanza relativa all’esistenza di ipoteca sull’immobile conferito nel fondo patrimoniale; -che questa Corte ha ripetutamente affermato che “in tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come «eventus damni», atteso che la valutazione tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria” (così, in motivazione, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 agosto 2018, n. 20671, Rv. 650481-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2018, n. 5860, non massimata; Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2017, n. 13172, Rv. 644304-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640191-01); -che, in conclusione, il ricorso va rigettato; - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasti solo intimat i la curatela fallimentare e il Pane; -che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15656-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma,via G. Bazzoni 3,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Avverso la sentenza n. 403 /20 21 del la C orte di Appello di Campobasso, depositata il 9/12/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Fondo patrimoniale -Assoggettabilità - Presupposti. R.G.N.15656/2022 Cron. Rep. Ud.9/3/2023 Adunanza camerale Ritenuto in fatto -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 403/21, del 9 dicembre 2021, della Corte di Appello di Campobasso, che – respingendo ne il gravame avverso la sentenza n. 328/17, del4 maggio 2017, del Tribunale di Isernia – ha confermato l’accoglimento della domandaex art. 2091 cod. civ., esperita nei confronti della stessa e del marito [OSCURATO:PERSONA], dalla curatela della società [OSCURATO:PERSONA]; - che, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente riferisce che l’iniziativa assunta dalla predetta curatela fallimentare – sul presupposto di aver conseguito, all’esito del primo grado del giudizio di responsabilità intentato nei confronti di amministratori e sindaci della società poi fallita, la condanna dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] risarcimento del danno nella misura di euro 1.120.000,00 – era finalizzata a conseguire la declaratoria di inefficacia dell’atto con cui i medesimi avevano costituito , nelle more del giudizio di responsabilità, un fondo patrimoniale per far front e ai bisogni della famiglia, trasferendovi la proprietà di un immobile; - che accolta dal giudice di prime cure tale domanda, la decisione veniva confermata in appello, essendo stato rigettato il gravame proposto dalla sola Kwasnik; - che avverso la sentenza della Corte molisana ricorre per cassazionela Kwasnik , sulla base – come detto – di due motivi; -che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art.291 cod. proc. civ.; - che esso pone una questione di natura proce ssuale , sollevata sul presupposto che, avendo il Tribunale di Isernia ordinato la rinnovazione della notificazione della citazione, da parte della curatela, entro il 15 maggio, l’atto diretto a essa Kwasnikera stato, invece, consegnato all’ufficiale giudiziario solo il 28 maggio (come risulterebbe dalla copia dell’atto notificato, ovvero dal documento indicato come n. 2 nel fascicolo di appello); -che, recando l’atto da notificarsi la scritta “urgente” e “ultimo giorno, 28 maggio”, ciò indicherebbe che lo stesso è non solo giunto alla Kwasnik in quella data , ma pure che è stato consegnato all’UNEP quello stesso giorno; - che su tali basi si assume che la notificazione dell’atto di citazione in rinnovazione sarebbe avvenuta senza l’osservanza del termine all’uopo fissato dal giudice di prime cure, donde l’estinzione del giudizio, come dall’allora appellante eccepito nel proprio atto di gravame; -che il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – vi olazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ.; - che la sentenza impugnata avrebbe trascurato di valutare sia l’assenza del c.d. “ animus spoliandi ” , dato che la porzione immobiliare conferita in fondo patrimoniale risultava già gravata da ipoteca, sia che non poteva sussistere, in capo ai disponenti, consapevolezza di ledere l’altrui diritto, visto che il credito risarcitorio azionato dalla curatela non risultava ancora accertato giudizialmente; - che sono rimast i solo intimat i la curatela fallimentare e il Pane; -che il C ollegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata. Considerato in diritto -che il ricorso va rigettato; -che il primo motivo non è fondato;-che, come si legge nella sentenza impugnata, “dalla lettura del documento 2) allegato alla citazione in appello non è dato di evincere la data nella quale l’atto di citazione è stato consegnato dal notificante all’Ufficio UNEP”; data, peraltro, la sola “da prendere in considerazione ai fini dell’osservanza del termine perentorio per il notificante”, soggiungendosi come il fatto che l’atto di citazione riporti “scritto a penna «ultimo giorno 28/5/2012» non costituisca prova della data della consegna della notificazione all’[OSCURATO:PERSONA]”, potendo, invece, “essere tratti elementi di convincimento, in senso contrario alla contestazione di parte appellante, dalla lettura del verbale di udienza del 12/10/2012”, nel quale il legale della curatela “espressamente dichiarava che la notificazione era stata richiesta in data 10/05/2012”; - che, effettivamente, dalla lettura della copia dell’atto di citazione d’appello –al quale questa Corte è abilitata quale giudice del “fatto processuale”, data la natura di “error in procedendo” del vizio denunciato con il presente motivo di ricorso(cfr. Cass. Sez. Un., sentenza 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361 - 01 ) – non emerge che lo stesso sia stato consegnato all’[OSCURATO:PERSONA] il 28 maggio 2012, non potendo tale conclusione trarsi ( se non come dato meramente congetturale, e dunque irrilevante ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.), dalla indicazione di tale data quale “ultimo giorno”; - che, inoltre, la ricorrente non si fa carico di confutare l’ulteriore affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondocui “dalla lettura del verbale di udienza del 12/10/2012”, emergerebbero elementi idonei a comprovare che “la notificazione era stata richiesta in data 10/05/2012”; -che anche il secondo motivo non è fondato; -che “in tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all’assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della c.d. «scientia damni» la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale”, rimanendo, invece, irrilevante “l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore” (Cass. Sez. 3, sentenza 30 giugno 2015, n. 13343, Rv. 635807 - 01 ; in senso analogo anche Cass. Sez. 1, ordinanza2 aprile 2021, n. 9192, Rv. 661147-01); -che a quanto appena rilevato deve soggiungersi , poi, come del tutto irrilevante sia la circostanza, valorizzata invece dalla ricorrente, che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale risulti anteriore alla pronuncia (in primo grado) della sentenza di condanna della stessa, e del marito, al risarcimento dei danni nei confronti della curatela, visto che “in caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all’atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un creditodi fonte contrattuale, o a quella dell’illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2020, n. 11121, Rv. 658141-01); -che irrilevante è, del pari, la circostanza relativa all’esistenza di ipoteca sull’immobile conferito nel fondo patrimoniale; -che questa Corte ha ripetutamente affermato che “in tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come «eventus damni», atteso che la valutazione tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria” (così, in motivazione, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 agosto 2018, n. 20671, Rv. 650481-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2018, n. 5860, non massimata; Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2017, n. 13172, Rv. 644304-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640191-01); -che, in conclusione, il ricorso va rigettato; - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasti solo intimat i la curatela fallimentare e il Pane; -che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c
Sentenza Cassazione n. 25879/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris