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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 29844/2022

Testo disponibile della fonte

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FERRARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di Ferrara dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 582, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituita parte civile.

2. Avverso la sentenza del giudice di pace, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la costituita parte civile, lamentando violazione di legge, in relazione al disposto dell'art. 30, d.lgs. n. 274 del 2000, in quanto la decisione adottata dal giudice di pace risulta in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace dichiari con sentenza, in luogo della prescritta ordinanza ex art. 30, d.

Igs. n. 274 del 2000, l'improcedibilità del ricorso per mancata comparizione della persona offesa, vanificandosi, altrimenti, come accaduto nel caso in esame, la possibilità per il ricorrente di sollecitare la fissazione di una nuova udienza nelle forme previste dall'art. 31, d.lgs. n. 274 del 2000.

3. Con requisitoria scritta del 21.3.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di pace di Ferrara.

4. Il ricorso è fondato e va accolto.

Ed invero, come affermato dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace dichiari con sentenza, anziché con ordinanza come prescritto dall'art. 30 D.Lgs. n. 274 del 2000, l'improcedibilità del ricorso immediato per mancata comparizione della persona offesa, vanificando la possibilità di sollecitare la fissazione di una nuova udienza nelle forme di cui all'art. 31 dello stesso decreto (cfr. Cass., Sez. 5, n. 2966 del 18.12.2009, Rv. 245846; Cass., Sez. 5, n. 51129 del 14.12.2015, Rv. 266098).

Tali principi vanno integrati con quanto statuito dalla Suprema Corte in un recente e condivisibile arresto, in cui si è evidenziato che nel procedimento dinanzi al giudice di pace instaurato a seguito di ricorso immediato, l'ordinanza di improcedibilità ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 può essere adottata solo nel caso di mancata comparizione del ricorrente alla prima udienza di comparizione, in cui si procede al controllo della regolare costituzione delle parti, ma non nel caso in cui il ricorrente, presente in tale fase, decida di non comparire successivamente all'apertura del dibattimento e all'eventuale ammissione delle prove, atteso che il giudizio, una volta iniziato, non rientra più nella disponibilità della parte privata, che può soltanto rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 29, D.Lqs. 274 del 2000 (cfr. Cass., Sez. 5, n. 34131 del 6.4.2017, Rv. 270473).

Ciò posto appare evidente l'errore di diritto in cui è incorso il giudice di pace di Ferrara.

Come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza del giudice di merito, infatti, [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio innanzi al giudice di pace di Ferrara per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per rispondere del reato di cui all'art. 582, c.p., sulla base di ricorso immediato proposto dalla persona offesa, costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA].

L'udienza in questione non si era svolta per impedimento del giudice procedente, con fissazione della nuova udienza di trattazione per il giorno 8.4.2021, debitamente comunicato alle parti.

In tale sede, che costituiva, pertanto, la prima udienza di comparizione, in assenza del Carboni e del suo difensore, per tale ragione il giudice di pace„ dichiarava con la sentenza innanzi indicata, erroneamente, l'improcedibilità del ricorso immediato.

5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice di pace di Ferrara per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice di pace di Ferrara per l'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FERRARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di Ferrara dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 582, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituita parte civile. 2. Avverso la sentenza del giudice di pace, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la costituita parte civile, lamentando violazione di legge, in relazione al disposto dell'art. 30, d.lgs. n. 274 del 2000, in quanto la decisione adottata dal giudice di pace risulta in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace dichiari con sentenza, in luogo della prescritta ordinanza ex art. 30, d. Igs. n. 274 del 2000, l'improcedibilità del ricorso per mancata comparizione della persona offesa, vanificandosi, altrimenti, come accaduto nel caso in esame, la possibilità per il ricorrente di sollecitare la fissazione di una nuova udienza nelle forme previste dall'art. 31, d.lgs. n. 274 del 2000. 3. Con requisitoria scritta del 21.3.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di pace di Ferrara. 4. Il ricorso è fondato e va accolto. Ed invero, come affermato dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace dichiari con sentenza, anziché con ordinanza come prescritto dall'art. 30 D.Lgs. n. 274 del 2000, l'improcedibilità del ricorso immediato per mancata comparizione della persona offesa, vanificando la possibilità di sollecitare la fissazione di una nuova udienza nelle forme di cui all'art. 31 dello stesso decreto (cfr. Cass., Sez. 5, n. 2966 del 18.12.2009, Rv. 245846; Cass., Sez. 5, n. 51129 del 14.12.2015, Rv. 266098). Tali principi vanno integrati con quanto statuito dalla Suprema Corte in un recente e condivisibile arresto, in cui si è evidenziato che nel procedimento dinanzi al giudice di pace instaurato a seguito di ricorso immediato, l'ordinanza di improcedibilità ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 può essere adottata solo nel caso di mancata comparizione del ricorrente alla prima udienza di comparizione, in cui si procede al controllo della regolare costituzione delle parti, ma non nel caso in cui il ricorrente, presente in tale fase, decida di non comparire successivamente all'apertura del dibattimento e all'eventuale ammissione delle prove, atteso che il giudizio, una volta iniziato, non rientra più nella disponibilità della parte privata, che può soltanto rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 29, D.Lqs. 274 del 2000 (cfr. Cass., Sez. 5, n. 34131 del 6.4.2017, Rv. 270473). Ciò posto appare evidente l'errore di diritto in cui è incorso il giudice di pace di Ferrara. Come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza del giudice di merito, infatti, [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio innanzi al giudice di pace di Ferrara per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per rispondere del reato di cui all'art. 582, c.p., sulla base di ricorso immediato proposto dalla persona offesa, costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA]. L'udienza in questione non si era svolta per impedimento del giudice procedente, con fissazione della nuova udienza di trattazione per il giorno 8.4.2021, debitamente comunicato alle parti. In tale sede, che costituiva, pertanto, la prima udienza di comparizione, in assenza del Carboni e del suo difensore, per tale ragione il giudice di pace„ dichiarava con la sentenza innanzi indicata, erroneamente, l'improcedibilità del ricorso immediato. 5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice di pace di Ferrara per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice di pace di Ferrara per l'
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