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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 07929/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che il primo motivo, inoltre, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la deduzione relativa alla mancanza di volontà dell'imputato di cagionare il fallimento è del tutto priva di rilievo, atteso che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446; Sez. 5, n. 38325 del 03/10/2013, Ferro, Rv. 260378); - che il secondo motivo di ricorso, nella censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 9 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che le censure relative al mancato riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale sono manifestamente infondate, atteso che l'imputato è stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 29 gennaio 2025 Il Consigliere estensore -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che il primo motivo, inoltre, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la deduzione relativa alla mancanza di volontà dell'imputato di cagionare il fallimento è del tutto priva di rilievo, atteso che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446; Sez. 5, n. 38325 del 03/10/2013, Ferro, Rv. 260378); - che il secondo motivo di ricorso, nella censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 9 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che le censure relative al mancato riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale sono manifestamente infondate, atteso che l'imputato è stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 gennaio 2025 Il Consigliere estensore -
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