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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 12936/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )ì3 [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 1) n. 4, in relazione al prelievo di somme di denaro di pertinenza societaria per Euro 8.700,00, rideterminando la pena principale in anni due di reclusione e le pene accessorie fallimentari per una durata pari alla pena principale (fatto commesso in Monza il 26 ottobre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; - che, con memoria in data 23 febbraio 2024, il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato le censure di cui al terzo motivo di ricorso, evidenziando come, una volta dichiarati estinti per prescrizione i reati di bancarotta preferenziale di cui ai capi 1) - ipotesi diverse da quelle di cui al punto 4 - e 2), l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 L.F. non doveva essere considerata sussistente, con la conseguenza che non si sarebbe potuta considerare neppure equivalente alle riconosciute attenuanti; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo ed il secondo motivo, che lamentano il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità della ricorrente e di qualificazione della residua condotta ascrittale - in termini di bancarotta preferenziale piuttosto che in quelli di bancarotta fraudolenta patrimoniale, come invece ritenuto in sentenza - sono generici e manifestamente infondati, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione» (Sez. 5 , n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204): situazione che non si è registrata nel caso concreto, posto che nulla di specifico e documentato è stato allegato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva, ossia che fossero stati utilizzati per finalità aziendali oppure per remunerare la propria attività in favore della società (vedasi pag. 10, secondo capoverso della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha specificatamente indicato i criteri utilizzati per la determinazione del trattamento sanzionatorio applicato); - che il rilievo di cui alla memoria difensiva del 23 febbraio 2024 è manifestamente infondato, perché dall'imputazione di cui al capo 1) punto 4, risulta che le condotte distrattive sono state due - perché due sono stati i prelievi di denaro contante allo sportello, ossia quello in data 31 marzo 2015 e quello in data 30 maggio 2015 -, di modo che deve trovare applicazione il principio di diritto secondo cui la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, L.F., si applica sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge (Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249667); in ogn• caso il rilievo è conclamatamente generico, perché non ha neppure evocato il principio di diritto affermato da Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep.

Rv. 281031 astrattamente suscettibile di conferirgli una parvenza di non manifesta infondatezza; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )ì3 [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 1) n. 4, in relazione al prelievo di somme di denaro di pertinenza societaria per Euro 8.700,00, rideterminando la pena principale in anni due di reclusione e le pene accessorie fallimentari per una durata pari alla pena principale (fatto commesso in Monza il 26 ottobre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; - che, con memoria in data 23 febbraio 2024, il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato le censure di cui al terzo motivo di ricorso, evidenziando come, una volta dichiarati estinti per prescrizione i reati di bancarotta preferenziale di cui ai capi 1) - ipotesi diverse da quelle di cui al punto 4 - e 2), l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 L.F. non doveva essere considerata sussistente, con la conseguenza che non si sarebbe potuta considerare neppure equivalente alle riconosciute attenuanti; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo ed il secondo motivo, che lamentano il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità della ricorrente e di qualificazione della residua condotta ascrittale - in termini di bancarotta preferenziale piuttosto che in quelli di bancarotta fraudolenta patrimoniale, come invece ritenuto in sentenza - sono generici e manifestamente infondati, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione» (Sez. 5 , n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204): situazione che non si è registrata nel caso concreto, posto che nulla di specifico e documentato è stato allegato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva, ossia che fossero stati utilizzati per finalità aziendali oppure per remunerare la propria attività in favore della società (vedasi pag. 10, secondo capoverso della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha specificatamente indicato i criteri utilizzati per la determinazione del trattamento sanzionatorio applicato); - che il rilievo di cui alla memoria difensiva del 23 febbraio 2024 è manifestamente infondato, perché dall'imputazione di cui al capo 1) punto 4, risulta che le condotte distrattive sono state due - perché due sono stati i prelievi di denaro contante allo sportello, ossia quello in data 31 marzo 2015 e quello in data 30 maggio 2015 -, di modo che deve trovare applicazione il principio di diritto secondo cui la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, L.F., si applica sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249667); in ogn• caso il rilievo è conclamatamente generico, perché non ha neppure evocato il principio di diritto affermato da Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. Rv. 281031 astrattamente suscettibile di conferirgli una parvenza di non manifesta infondatezza; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eu
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