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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2024

Cassazione n. 27870/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01XBQOZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; * visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Le modalità della condotta e l'aggressività dimostrata sono state correttamente valutate per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in carenza di ulteriori elementi positivi valutabili a favore dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01XBQOZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; * visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Le modalità della condotta e l'aggressività dimostrata sono state correttamente valutate per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in carenza di ulteriori elementi positivi valutabili a favore dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] te
Sentenza Cassazione n. 27870/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris