CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11707/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43659/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo a) e capo d); letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, tempestivamente depositata il 12 gennaio 2024, con cui si chiede la trattazione in pubblica udienza a c:agione dell'ammissibilità del ricorso, ma che non contiene argomentazioni idonee a smentire le considerazioni di seguito sviluppate; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'erronea sussistenza del concorso formale tra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di bancarotta impropria - è apodittico in quanto la tesi è smentita dagli atti processuali e dall'esame della sentenza impugnata, laddove emerge che le condotte che costituiscono il substrato fattuale dei due addebiti sono diverse, né il ricorrente chiarisce perché esse coinciderebbero; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n.1 legge fallimentare - è inammissibile per due ragioni. • La prima è che tale motivo non era contenuto nell'appello principale, ma solo nei motivi aggiunti di appello, il che rendeva la censura inammissibile in quanto i motivi aggiunti non possono riferirsi a punti della decisione non attinti dai motivi principali (tra le altre, Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280294), Da ciò consegue che, non essendovi motivo di appello ammissibile, la dcglianza oggi non può essere proposta con ricorso per cassazione perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado, deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). • La seconda è che il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., si applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249666); Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all'applicazione dell'aumento per la recidiva - è meramente avversativo di una motivazione della Corte di appello che non è manifestamente illogica, laddove ha fondato il riconoscimento della circostanza aggravante sull'omogeneità dei reati, giacché l'imputato, benché in tempi risalenti, era stato condannato altre due volte per bancarotta fraudolenta; Rilevato che il quarto motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (i precedenti penali). Tale interp-etazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così