CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 19551/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le note scritte del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 1. [OSCURATO:PERSONA]. 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in epigrafe indicata che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Fermo, all'esito di giudizio abbreviato, in ordine ad una rapina aggravata commessa in una gioielleria, in concorso e riunione con altri, con uso di armi, quali una mitraglietta ed un coltello, con i volti travisati. Nella ricostruzione del giudice di primo grado la penale responsabilità del ricorrente era stata desunta dal riconoscimento, effettuato dalla persona offesa Sciamannetti e da sua moglie sul profilo facebook del Borici, della persona alla quale lo stesso gioielliere aveva tolto il passamontagna, ed altresì dalle dichiarazioni spontanee dallo stesso Borici rese ai carabinieri di Grottammare il 29 settembre 2016 e dalla nota integrativa alla precedente consulenza, redatta dal mar. ord. [OSCURATO:PERSONA], analista del RIS di Roma, che aveva riferito che, contrariamente a quanto risultava dal primo elaborato, nuove tecniche di laboratorio avevano consentito di accertare la presenza di materiale biologico del Borici sul cappuccio di felpa e sul passamontagna utilizzati da uno dei rapinatori. La Corte territoriale ha disatteso la richiesta difensiva di dichiarare inutilizzabili le dichiarazioni spontanee del Borici ai carabinieri, pur in assenza di difensore e, a fronte delle censure del ricorrente in ordine al mancato espletamento di perizia per confutare le conclusioni a cui era giunto il mar.11o ord. Lombardi, ha rilevato la sufficienza delle dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente. 2.1 A sostegno del ricorso la difesa del Borici con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge - in particolare degli artt. 63 comma 2 e 191 cod. proc. pen., - in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie dello stesso ricorrente, assumendo, peraltro, che solo con mere formule di stile si era riconosciuto il carattere spontaneo delle dichiarazioni in parola. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il Borici lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere questa ritenuto che non occorresse "fondare la prova sulle valutazioni di carattere biostatistico dell'analista di laboratorio del R.I.S.", senza procedere alla richiesta perizia, e ciò nonostante le prime analisi non avessero rilevato compatibilità delle tracce con il profilo biologico del ricorrente, così privando questo della possibilità di acquisire la prova a favore che si assume idonea a smentire gli elementi su cui si fonda il giudizio di condanna. 3. Il P.G. [OSCURATO:PERSONA] con requisitoria scritta del 18 gennaio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del Borici, avv. [OSCURATO:PERSONA], con note scritte del 2 febbraio 2022 ha insistito nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri I dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché .manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, in quanto questa Corte di Cassazione ha reiteratamente chiarito che sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (cfr. Sez. 1, 15197 del 08/11/2019, Rv. 279125; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, Rv. 275752): nel caso di specie la Corte di appello, lungi dal ricorrere a mere formule di stile, come contestato nel ricorso, ha dato adeguatamente e dettagliatamente conto delle ragioni che hanno portato a riconoscere il carattere spontaneo delle dichiarazioni autoaccusatorie del Borici (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), alla luce della lettura e sottoscrizione di ciascuna pagina del verbale da parte del dichiarante, dell'esplicita affermazione di questo di parlare "di propria spontanea volontà e senza alcuna costrizione", del carattere estremamente dettagliato delle dichiarazioni, rese senza la verbalizzazione di alcuna domanda da parte della RG., e dell'affermazione del ricorrente di voler consegnare, altrettanto spontaneamente, consegnare il coltello utilizzato per la rapina, dallo stesso Borici prelevato da un comodino nella sua abitazione. Si tratta di una pluralità di elementi che, senza vizio logico alcuno, sono stati ritenuti convergenti nell'indicare la spontaneità della collaborazione del predetto, al punto da indurre il primo giudice a riconoscervi un sintomo di resipiscenza del ricorrente, tale da giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in primo luogo perché nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218), e tale onere non è stato in alcun modo soddisfatto dal ricorso. Al contrario, poi, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non ha fondato in alcun modo il giudizio di responsabilità del ricorrente sugli esami effettuati in un secondo momento utilizzando nuove tecniche di laboratorio, che avevano rilevato la presenza di materiale biologico del Borici sul cappuccio di felpa e sul passamontagna utilizzati da uno dei rapinatori, giacché è stata la stessa sentenza ad effettuare la cd. prova di resistenza, rilevando esplicitamente la sufficienza degli elementi dinanzi ricordati (il riconoscimento da parte della persona offesa, le spontanee dichiarazioni autoaccusatorie del ricorrente e la consegna del coltello da questo utilizzato) per riconoscere incontrovertibili prove di colpevolezza del ricorrente in ordine al reato ascrittogli e la conseguente superfluità di ulteriori accertamenti, argomentazioni con le quali il ricorso, nel contestare l'utilizzabilità dei predetti esami, non si è confrontato in alcun modo. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro duemila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa