CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/9/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non deducibili afferenti a denunciati vizi di violazione di legge e vizi di motivazione smentiti dalle corrette argomentazioni in diritto attraverso le quali la Corte di appello è pervenuta alla sussunzione del fatto nei delitti di resistenza e lesioni - reato questo neppure contestato con i motivi di appello - evidenziando la violenta condotta agita dall'imputato, affatto sussumibile, anche in ragione dei suoi effetti, in una forma di resistenza passiva o mera fuga; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. A. N CA (2,0,,e Così deci