CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04332/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla distrazione di euro 38.386,00 relativa al reato di cui al capo a) e annullare senza rinvio nel resto la sentenza, per essere i residui reati estinti per prescrizione; letta la memoria del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 gennaio 2021, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società dichiarata fallita in data 17 dicembre 2013), era stata condannata per i reati di bancarotta semplice documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen..2.1. Dopo aver riportato il testo dell'atto di appello, con il primo motivo di ricorso si denunzia l'omessa pronunzia su tutte le doglianze proposte con il suddetto atto di impugnazione. 2.1.1. In primo luogo, è contestata l'affermazione secondo la quale "le doglianze del ricorrente appaiono smentite dalla perizia del GUP", poiché con l'atto di appello erano state specificamente evidenziate le ragioni per cui le conclusioni dell'elaborato peritale non potevano dirsi corrette. In particolare, si era evidenziato che l'importo complessivo oggetto della contestata distrazione, confermato dal perito, risultava comprensivo sia del valore degli automezzi - fuoriusciti da tempo dal patrimonio della società- sia del valore di quei beni accessori non targati che "solitamente non solo perdono qualsiasi collocazione sul mercato ma non sono neppure concretamente apprensibili". 2.1.2. In secondo luogo, è denunciata l'omessa motivazione afferente alla doglianza sulla sussistenza del reato di bancarotta semplice documentale. 2.1.3. In terzo luogo, è denunciata la mancata motivazione sul diniego del beneficio della non menzione, stante gli indici illustrati specificamente nell'atto di appello. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunziata violazione di legge in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva. La responsabilità è stata affermata nonostante siano documentalmente provate le vendite dei mezzi non targati che il perito, invece, aveva ricondotto ad un disavanzo ingiustificato in sede di passivo. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso sono dedotti vizi motivazionali in contrasto con quanto emerge dalle risultanze processuali, di cui si denunzia il travisamento. Assume la difesa che non vi è stato alcun depauperamento patrimoniale, poiché i beni non erano rinvenibili all'interno del complesso aziendale e i residuati non avevano alcun valore economico, posto che seppur originariamente collocati tra i beni ammortizzabili avevano esaurito la loro rilevanza economica e fiscale. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso sono dedotti vizi motivazionali in contrasto con quanto emerge dalle risultanze processuali in relazione al reato di bancarotta semplice documentale. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso ci si duole della mancata pronuncia della Corte d'Appello sulla configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, invocata con l'atto di appello. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso è richiesto, in via graduata, l'accertamento della decorrenza del termine prescrizionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta fondato nei termini qui di seguito indicati, essendo assorbente la constatazione della fondatezza delle censure di omessa motivazione.2. La sentenza impugnata è viziata da totale carenza motivazionale in ordine alle doglianze proposte con l'atto di appello. Invero, così come correttamente osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, la motivazione del provvedimento impugnato si limita sostanzialmente a otto righe di testo contenute a pag. 35, in cui si indica come unico argomento a sostegno delle conclusioni l'equidistanza dell'elaborato peritale rispetto alle consulenze tecniche dell'accusa e della difesa. In effetti, la sentenza nelle prime pagine riporta, con la tecnica redazionale del "copia- incolla", il testo dell'atto di appello (pagg. 2-17); poi, con la stessa tecnica, riporta il testo della sentenza di primo grado (pagg. 17-21) e il testo della relazione peritale disposta dal Giudice per l'udienza preliminare (pagg. 22- 32); e, ancora, riporta il testo della sentenza di primo grado con le valutazioni del giudice (pagg. 32-35). Le argomentazioni della Corte di appello sulla affermazione di responsabilità sono solo le seguenti: «Ad avviso della Corte il ragionamento probatorio adoperato dal GUP sulla base delle valutazioni tecniche del perito appare il corretto. In primo luogo le doglianze tecniche sollevate dal difensore appaiono tutte smentite dalla perizia del GUP, integrata dal supplemento successivo, che ha smentito in parte la ct del PM e in parte quella della difesa, attestandosi così su una linea che consente al giudice valutazioni perfettamente equidistanti dalle due opzioni opposte confrontatesi in sede di udienza con rito abbreviato. In sede di appello non vi sono state nuove prospettazioni, né diverse acquisizioni tecniche, di talché deve '\ ritenersi sufficiente il quadro tracciato nel giudizio abbreviato in moto così articolato ricostruito dal primo giudice» (pag. 35 della sentenza in esame). È evidente che la motivazione così impostata risulti del tutto apparente e, dunque, inesistente, in quanto la Corte di appello si è avvalsa di argomentazioni di puro genere, di asserzioni apodittiche e di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, ignorando le specifiche doglianze proposte con l'atto di appello e facendo riferimento per relationem alla sentenza di primo grado, che, peraltro, si era avvalsa delle risultanze di una relazione tecnica pregna di valutazioni in diritto non consentite a un perito. Va considerata apparente la motivazione del giudice di appello che, a fronte di una specifica contestazione contenuta nei motivi, si limiti ad affermare che le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado sono condivisibili, senza nemmeno indicare i passaggi motivazionali della medesima sentenza che possano confutare le censure proposte (Sez. 6, n. 43972 del 01/10/2013, Rv. 256922; Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Rv. 274719). Parimenti, è ravvisabile una motivazione apparente allorché il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Rv. 265322; Sez. 3, n. 7134 del 30/04/1998, Rv. 211210). 3. In ragione di quanto sopra evidenziato, la sentenza impugnata va annullata.L'annullamento deve essere disposto senza rinvio in relazione al reato di bancarotta semplice, giacché risulta decorso alla data del 21 luglio 2021 il termine prescrizionale prorogato di anni sette e mesi sei, al quale vanno aggiunti 35 giorni per sospensione ex art.159 cod. pen.. La stessa sentenza va invece annullata in relazione al reato di bancarotta patrimoniale (capo b), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che, nella pienezza della propria cognizione e uniformandosi ai principi affermati da questa Corte, dovrà assolvere all'obbligo di puntuale motivazione, provvedendo ad esaminare compiutamente le doglianze proposte con l'atto di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui al capo a) è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza quanto al capo b) con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari