CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 31510/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di APPELLO di L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], nato ad ATRI (TE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 del GIP TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.I.P. del Tribunale di Teramo ha dichiarato estinto per intervenuta oblazione speciale il reato di cui all'art. 697 cod. pen., contestato ad [OSCURATO:PERSONA], per avere detenuto all'interno della sua abitazione un fucile monocanna marca Falco cal. 8 matr. 90956, senza averne fatto denunzia all'Autorità di P.S. Accertato in Atri (TE), il 12/9/2020. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, deducendo l'erronea qualificazione del fatto contestato che avrebbe dovuto essere sussunto nel delitto di cui agli artt. 2 e 7 della Legge n. 895 del 1967, trattandosi di detenzione di un'arma da sparo, piuttosto che nella contravvenzione ex art 697 cod. pen., da cui consegue l'impossibilità di ammettere l'imputato all'oblazione ex art. 162 bis cod. pen. Inoltre, si lamenta la mancata confisca obbligatoria del fucile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 1.1. L'ambito applicativo della norma di cui all'art. 697 cod. pen. è stato modificato a seguito delle novelle introdotte, dapprima, con legge n. 895 del 1967 e poi con legge n. 497 del 1974, con la conseguenza che l'art. 697 cod. pen. sanziona la detenzione di armi proprie da punta e da taglio e di munizioni di armi comuni da sparo, mentre la illegale detenzione di armi comuni da sparo è sanzionata dagli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, come modificata dalla legge n. 497 del 1974. Nel caso di specie, si tratta di un fucile monocanna, come emerge dal capo di imputazione, quindi un'arma comune da sparo, la cui deten- zione integra l'indicata fattispecie delittuosa, con conseguente impossibilità di estinguersi mediante l'ammissione all'oblazione speciale ex art. 162 bis cod. pen. Né l'erronea ammissione a detta causa di estinzione del reato e lo svolgi- mento della relativa procedura possono determinare l'effetto estintivo: invero è stato già affermato, e va qui ribadito, che «L'adempimento dell'obbligo pecuniario a seguito dell'ammissione all'oblazione in difetto delle condizioni previste dalla legge non determina l'immediata estinzione del reato, condizionata esclusivamente alla verifica, da parte del giudice, della sussistenza delle condizioni previste dalla legge» (Sez. 1, n. 23513 del 12/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276142: in applicazione dei principio, la Corte ha annullato con rinvio la dichiarazione predibattimentale di estinzione della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. per intervenuta oblazione alla quale l'imputato era stato ammesso a seguito di erronea riqualificazione, in esito all'udienza preliminare, del delitto di cui agli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, originariamente contestato nella richiesta di rinvio a giudizio). 1.2. Va infine rammentato che la confisca prevista dall'art. 6, legge 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi - peraltro anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, sicché l'impugnata sentenza avrebbe comunque dovuto dichiararla - restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo (Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458). 2. Pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al G.U.P. del Tribunale di Teramo, affinché rinnovi il giudizio attenendosi ai principi di diritto che sono stati illustrati. P.Q.M. Qualificato il fatto contestato ai sensi degli artt. 2 e 7 Legge 2 ottobre 1967, n. 895, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al G.U.P. del Tribunale di Teramo per l'ulteriore corso. Così deciso il giorno 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]