CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 19703/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 19750/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e LauraTrimarchi -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 607/2019 depositata il 04/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RG 19750/19Autostrade-Prov. di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di L'Aquila, con la sentenza che figura in epigrafe, ha nuovamente respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza ingiunzione a mezzo della quale la Provincia di Teramo aveva reclamato il pagamento della sanzione applicatale per l'omesso versamento del COSAP relativo al suolo pubblico occupato dalla sopraelevazione dei ponti autostradali. Nel rigettare il gravame avverso la decisione di primo grado, la Corte territoriale ha fatto osservare che nell'applicazione della sanzione non era ravvisabile la denunciata violazione del principio di legalità, dal momento che, sanzionando l'art. 63, comma 2, lett. g-bis, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 l'occupazione abusiva, l'omesso pagamento del canone costituiva l'ipotesi principe di occupazione abusiva, come tale sanzionata dalla legge. Non era peraltro ravvisabile, nel parallelo con la minore sanzione previste dalla normativa in materia di TOSAP, neppure la denunciata violazione del principio di ragionevolezza, la contestazione al riguardo appuntandosi non sulla norma regolamentare, ma sulla norma primaria, che aveva disciplinato il regime sanzionatorio e che non era sindacabile essendo frutto di scelta legislativa. N on era infine ravvisabile neanche la pure denunciata condizione di incertezza circa l'applicabilità in concreto del canone, al contrario non potendo l'opponente ignorare di essere assoggetta a prelievo per tutte le occupazioni di suolo pubblico ed essendo, d'altro canto, noto che solo le occupazioni attuate dalle autorità statali potessero considerarsi esenti dall'imposizione. La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dalla soccombente con tre motivi di ricorso, illustrati con memoria, ai quali resiste con controricorso e memoria, l'amministrazione intimata. RG 19750/19Autostrade-Prov. di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] scritte del Procuratore Generale che ha concluso per la reiezione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il primo motivo di ricorso, mercé il quale si lamenta, assumendo la violazione dell'art. 63, comma 2, lett. g) e g-bis), d.lgs. 446/1997 e dell'art. 58 Regolamento COSAP della provincia di Teramo, che l'impugnata sanzione sarebbe stata applicata in violazione dei principi di legalità e tassatività in quanto, posto che il fatto sanzionato deve essere individuato a mezzo di un'idonea prescrizione di legge, la fattispecie dell'omesso versamento non sarebbe prevista da alcuna norma di rango primario, è infondato e va respinto. E' primariamente condivisibile l'assunto enunciato al riguardo dal Procuratore Generale, che, ricordando come il principio della riserva assoluta di legge non sia riferibile al campo delle sanzioni amministrative, di talché, come più volte ribadito pure da questa Corte, non vi è ostacolo a che i precetti della norma primaria, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (Cass., Sez. I, 2/03/2016, n. 4114), ha fatto anche rilevare come nell'ipotesi esaminata la norma primaria si sia data cura di stabilire la "forbice" della sanzione, così aderendo al principio che riserva questo compito al legislatore (Cass., Sez. II, 01/06/2010, n. 13344), di modo che la norma secondaria ne ha solo integrato il disposto prevedendo l'omesso pagamento quale fattispecie particolare dell'occupazione abusiva. E d'altronde, che l'art. 58 del Regolamento provinciale non abbia ecceduto i limiti dell'eterointegrazione della norma primaria, allorché ha appunto sanzionato l'ipotesi del'omesso pagame nto, si evince anche dalla necessaria correlazione corrente a livello RG 19750/19Autostrade-Prov. di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli sistematico tra precetto e sanzione, sicché se l'art. 63, comma 1, d.lgs. 446/1997, dettando il precetto, assoggetta l'occupazione di suolo pubblico al pagamento di un canone, l'omesso pagamento che quel precetto viola non può che essere sanzionato, appunto applicando la sanzione prevista dall'art. 63, comma 2, lett. g-bis), d.lgs. 446/1997. 3. Il secondo motivo di ricorso mercé il quale si lamenta, assumendo la violazione dell'art. 63, comma 2, lett. g) e g-bis), d.lgs. 446/1997, dell'art. 58 Regolamento COSAP della provincia di Teramo e dell'art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, l'irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio tra l'omesso pagamento del COSAP e l'omesso pagamento della TOSAP avuto riguardo ai valori in gioco, è infondato. Esso, invero, pone a confronto fattispecie tra loro eterogenee in quanto, come si è già affermato (Cass., Sez U, 28/06/2006 , n. 14864), TOSAP e COSAP hanno natura e presupposti impositivi differenti in quanto la prima è un tributo che trova la propria giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici per l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma presuppone la sola sussistenza dellacondizione individuata dalla legge nella occupazione di suolo pubblico. Dunque il diverso trattamento sanzionatorio si giustifica in funzione dell'oggettiva non sovrapponibilità delle fattispecie e sfugge, perciò , per quel che attiene al COSAP,al denunciato rilievo di disparita. RG 19750/19Autostrade-Prov. di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 4. Il terzo motivo di ricorso, mercé il quale si lamenta, assumendo la violazione dell'art. 3, comma 3 l. 24 novembre 1981, n. 689, che, malgrado le obiettive condizioni di incertezza sullo spettro applicativo della norma sanzionatoria applicata, non fosse stata riconosciuta l'esimente a tal fine prevista per l'errore sul fatto dalla norma richiamata, è infondato. Soccorrono al riguardo ancora le condivisibili considerazioni del Procuratore Generale, che ha fatto rimarcare, richiamando i precedenti di questa Corte, come l'errore scusabile sul fatto determinato dall'interpretazione di norme giuridiche in tanto può assumere rilievo, in quanto non attinga la sola interpretazione giuridica del precetto, ma verta sui presupposti della violazione e sia stato determinato da un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia idoneo ad ingenerare in quest'ultimo l'incolpevole opinione di liceità del proprio agire (Cass., Sez. II, 17/05/2018, n. 12110). Nulla di ciò allega il motivo e la doglianza si rende perciò interprete di una mera manifestazione di dissenso priva, come tale, di qualsivoglia valenza cassatoria; ciò, tanto più , dovendo ricordarsi, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare, a tacitazione di ogni residua riserva circa l'assoggettamento al prelievo dei ponti autostradali, che questi non ne sono esenti, dato che il COSAP costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (oeccezionale) di beni pubblici, che non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, si ché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone indipendentemente dal fatto che l'opera sia di proprietà statale, dato che l'occupazione è posta in essere dalla società nello svolgimento, RG 19750/19Autostrade-Prov. di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli in piena autonomia, della propria attività d'impresa (Cass., Sez. I, 10/06/2021, n. 16395). 5. In conclusione il ricorso va respinto. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del