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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36717/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per aver falsificato la data di nascita sulla propria carta di identità e sulla patente di guida, sostituendo l'anno 1961 con il 1971; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che si duole della omessa motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto da ricondurre alla più lieve ipotesi dell'uso di atto falso (489 cod. pen), è inammissibile sotto vari profili: - la Corte dì appello nulla ha detto sul punto in assenza di un motivo di appello; la richiesta di derubricazione del fatto poggia sulla rappresentazione di circostanze di fatto che non possono essere sottoposte per la prima volta al vaglio della Corte di cassazione; - in ogni caso il motivo è manifestamente infondato, poiché omette di considerare che la falsificazione riguarda documenti di identità che recano la fototessera dell'imputata e che sono in possesso della stessa, sicché è evidente la partecipazione della Tonini alla contraffazione del documento (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per aver falsificato la data di nascita sulla propria carta di identità e sulla patente di guida, sostituendo l'anno 1961 con il 1971; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che si duole della omessa motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto da ricondurre alla più lieve ipotesi dell'uso di atto falso (489 cod. pen), è inammissibile sotto vari profili: - la Corte dì appello nulla ha detto sul punto in assenza di un motivo di appello; la richiesta di derubricazione del fatto poggia sulla rappresentazione di circostanze di fatto che non possono essere sottoposte per la prima volta al vaglio della Corte di cassazione; - in ogni caso il motivo è manifestamente infondato, poiché omette di considerare che la falsificazione riguarda documenti di identità che recano la fototessera dell'imputata e che sono in possesso della stessa, sicché è evidente la partecipazione della Tonini alla contraffazione del documento (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 36717/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris