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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 33097/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:CORTE ASSISE SALERNOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI,resa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MT) il[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sidichiari la competenza del Tribunale di Napoli;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 26/02/2026, la Corte di assise di Salerno hadichiarato la propria incompetenza per territorio con riguardo al procedimento acarico di [OSCURATO:PERSONA] e altri, avendo individuato il luogo di commissione del piùgrave reato di cui al capo 2) della rubrica in Volla e, ritenuto la sussistenza dellaconnessione fra tutti i delitti, ha indicato come giudice competente il Tribunale diNapoli e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblicapresso quel Tribunale.Il capo 2) ha ad oggetto il reato di cui agli artt. 648-ter e 61-bis cod. pen.,contestato a [OSCURATO:PERSONA] che, quale legale rappresentante della societàCascone [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe impiegato in tale impresa somme di denaro, pari ad €220.000, derivanti dai reati di cui al capo 1-bis) (di cui agli artt. 12, comma 3-bisd.lgs. n. 286/98 e 61-bis cod. pen.: ingresso illegale nel territorio dello Stato di1893 cittadini extracomunitari) e ai quali egli non partecipava; in particolare,avrebbe proceduto all’acquisto di un terreno riportato in catasto terreni delComune di Battipaglia, sul quale realizzare una stazione di servizio per la venditadi carburanti.Secondo la Corte salernitana, non poteva considerarsi correttal’individuazione del luogo di consumazione del delitto di cui all’art. 648-ter cod.pen. nel territorio di Battipaglia dove era collocato il terreno acquistato con lesomme di denaro provento del reato di cui ai capi 1-bis e seguenti.La consumazione avviene, infatti, nel momento in cui vengono realizzate lecondotte di impiego del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienzadelittuosa, e, in particolare, il primo atto, ancorché costituente un segmentodella condotta tipica.Il contratto di compravendita del terreno sito in Battipaglia era statoconcluso nel Comune di Volla in provincia di Napoli.

Dal contratto n. 7745 direpertorio e n. 5928 della raccolta si legge che il 09/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] eNicola [OSCURATO:PERSONA], ciascuno per la quota indivisa pari ad un mezzo, avevanovenduto la piena proprietà dell’immobile alla società [OSCURATO:PERSONA] C. presso lo studiodel notaio [OSCURATO:PERSONA].

La prima quota del prezzo pattuito venivapagata con due assegni non trasferibili di euro 30.000,00 ciascuno emessi lostesso giorno dalla filiale Intesanpaolo di Castellammare di Stabia e consegnati aivenditori sempre all’interno dello studio del notaio [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, secondo la Corte salernitana, il reato più grave è stato consumatoa Volla o al più a Castellamare di Stabia, sede della banca alla quale era statarichiesta l’emissione degli assegni circolari che costituivano il primo segmentodella condotta di reimpiego; poiché tutti gli altri reati sono connessi, lacompetenza territoriale per l’intero procedimento, alla luce dell’art. 51, comma3-bis, cod. proc. pen., era della Procura di Napoli, Direzione distrettualeantimafia.2.

A seguito della trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Napoli, su richiesta del pubblico ministero, ai sensi dell’art.27 cod. proc. pen. il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli haemesso ordinanza di custodia cautelare a carico di [OSCURATO:PERSONA], che era giàsottoposto a tale misura nel procedimento svoltosi dinanzi all’autorità giudiziariadi Salerno, che si era dichiarata incompetente.Avverso tale ordinanza è stata proposta istanza di riesame e il Tribunale delriesame di Napoli con ordinanza in data 03/04/2026 ha confermato la misuracautelare in relazione ai capi 1) e 1-bis) e l’ha annullata per i capi 3) e 5).Ha contestualmente sollevato conflitto di competenza ritenendoincompetente il Tribunale di Napoli e competente l’autorità giudiziaria di Salerno.Secondo il Tribunale del riesame, la Corte salernitana aveva declinato lapropria competenza territoriale in base ad un’eccezione difensiva del tuttodiversa e ulteriore rispetto a quella proposta dinanzi al Giudice per l’udienzapreliminare con violazione dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen. e acquisendo unA seguito del rigetto delle eccezioni di incompetenza territoriale formulatedalle parti in udienza preliminare deducendo altri profili, doveva considerarsicristallizzata la competenza in relazione al luogo di commissione indicato nelcapo di imputazione.3.

Ai sensi dell’art. 31 cod. proc. pen., il Presidente della Corte di assise diSalerno, trasmettendo copia degli atti necessari alla decisione, ha svolto proprieosservazioni sottolineando che dal verbale riassuntivo dell’udienza preliminaredel [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dal verbale stenotipico emerge che la medesima questione diincompetenza territoriale afferente al capo 2) dell’imputazione era stata giàsollevata in quella sede e l’atto notarile stipulato in Volla era già agli atti delfascicolo del Giudice per l’udienza preliminare.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che si dichiari lacompetenza del Tribunale di Napoli.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il conflitto è inammissibile.2.

Il conflitto di competenza può essere sollevato a seguito dichiarazione diincompetenza resa dopo l’esercizio dell’azione penale, dal giudice della cautela odel riesame al quale sono stati trasmessi gli atti limitatamente alla posizionesulla quale si pronunciano e non sulle posizioni connesse.È ammissibile il conflitto di competenza rispetto a procedimenti pendenti infasi diverse solo qualora essi riguardino lo stesso imputato e il medesimo fatto-reato, così da avere ad oggetto la medesima "regiudicanda".In questi termini, in particolare, si è espressa Sez. 1, n. 17100 del13/03/2019, Tribunale riesame Bolzano, Rv. 275482 – 02, aggiungendo che taleconflitto non può essere esteso anche ai reati in rapporto di connessione conquelli oggetto della duplice declinatoria di competenza in quanto tale relazionepuò essere adeguatamente apprezzata e valutata solo nel momento in cui irelativi procedimenti raggiungano la medesima fase.Se così è, va evidenziato che la posizione di [OSCURATO:PERSONA], secondo larubrica, non potrebbe da sola essere considerata rientrante nella competenzaterritoriale di Salerno, perché egli non risponde del reato più grave sul quale haragionato la Corte di assise di Salerno (e cioè il reato di cui all’art. 648-ter cod.pen. di cui al capo 2 con il reimpiego delle somme per l’acquisto del terreno inBattipaglia ma con atto notarile stipulato in Volla); egli, invece, risponde del capo1 (art. 416 cod. pen. aggravato dall’art. 3 l. n. 146/2003, commesso su territorioitaliano ed estrinsecazione in Battipaglia e territorio estero), del capo 1-bis (art.12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/98, in Salerno e altrove), del capo 3 (art. 648-tercod. pen. in Castellamare di Stabia, Pompei e altrove) e del capo 5 (art. 8 d.lgs.n. 74/2000, in Cassano allo Ionio, Rotondella e [OSCURATO:PERSONA]).Di tutti questi reati quello più grave è il capo 3), che radica la competenzaterritoriale a Napoli.Il Tribunale del riesame ha formulato, invece, le sue considerazioni, avendoriguardo all’ipotizzata connessione tra i delitti contestati a [OSCURATO:PERSONA] e quello piùgrave sub 2, contestato ad altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA], così travalicando ilsuo ambito di cognizione nella fase in cui non è stata ancora esercitata l’azionepenale e disattendendo il principio posto dal pacifico orientamento di legittimità,sintetizzato dalla già richiamata Sez. 1, n. 17100 del 13/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275482 –

02.3. Pertanto il conflitto deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il conflitto.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:CORTE ASSISE SALERNOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI,resa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MT) il[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sidichiari la competenza del Tribunale di Napoli;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 26/02/2026, la Corte di assise di Salerno hadichiarato la propria incompetenza per territorio con riguardo al procedimento acarico di [OSCURATO:PERSONA] e altri, avendo individuato il luogo di commissione del piùgrave reato di cui al capo 2) della rubrica in Volla e, ritenuto la sussistenza dellaconnessione fra tutti i delitti, ha indicato come giudice competente il Tribunale diNapoli e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblicapresso quel Tribunale.Il capo 2) ha ad oggetto il reato di cui agli artt. 648-ter e 61-bis cod. pen.,contestato a [OSCURATO:PERSONA] che, quale legale rappresentante della societàCascone [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe impiegato in tale impresa somme di denaro, pari ad €220.000, derivanti dai reati di cui al capo 1-bis) (di cui agli artt. 12, comma 3-bisd.lgs. n. 286/98 e 61-bis cod. pen.: ingresso illegale nel territorio dello Stato di1893 cittadini extracomunitari) e ai quali egli non partecipava; in particolare,avrebbe proceduto all’acquisto di un terreno riportato in catasto terreni delComune di Battipaglia, sul quale realizzare una stazione di servizio per la venditadi carburanti.Secondo la Corte salernitana, non poteva considerarsi correttal’individuazione del luogo di consumazione del delitto di cui all’art. 648-ter cod.pen. nel territorio di Battipaglia dove era collocato il terreno acquistato con lesomme di denaro provento del reato di cui ai capi 1-bis e seguenti.La consumazione avviene, infatti, nel momento in cui vengono realizzate lecondotte di impiego del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienzadelittuosa, e, in particolare, il primo atto, ancorché costituente un segmentodella condotta tipica.Il contratto di compravendita del terreno sito in Battipaglia era statoconcluso nel Comune di Volla in provincia di Napoli. Dal contratto n. 7745 direpertorio e n. 5928 della raccolta si legge che il 09/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] eNicola [OSCURATO:PERSONA], ciascuno per la quota indivisa pari ad un mezzo, avevanovenduto la piena proprietà dell’immobile alla società [OSCURATO:PERSONA] C. presso lo studiodel notaio [OSCURATO:PERSONA]. La prima quota del prezzo pattuito venivapagata con due assegni non trasferibili di euro 30.000,00 ciascuno emessi lostesso giorno dalla filiale Intesanpaolo di Castellammare di Stabia e consegnati aivenditori sempre all’interno dello studio del notaio [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, secondo la Corte salernitana, il reato più grave è stato consumatoa Volla o al più a Castellamare di Stabia, sede della banca alla quale era statarichiesta l’emissione degli assegni circolari che costituivano il primo segmentodella condotta di reimpiego; poiché tutti gli altri reati sono connessi, lacompetenza territoriale per l’intero procedimento, alla luce dell’art. 51, comma3-bis, cod. proc. pen., era della Procura di Napoli, Direzione distrettualeantimafia.2. A seguito della trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Napoli, su richiesta del pubblico ministero, ai sensi dell’art.27 cod. proc. pen. il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli haemesso ordinanza di custodia cautelare a carico di [OSCURATO:PERSONA], che era giàsottoposto a tale misura nel procedimento svoltosi dinanzi all’autorità giudiziariadi Salerno, che si era dichiarata incompetente.Avverso tale ordinanza è stata proposta istanza di riesame e il Tribunale delriesame di Napoli con ordinanza in data 03/04/2026 ha confermato la misuracautelare in relazione ai capi 1) e 1-bis) e l’ha annullata per i capi 3) e 5).Ha contestualmente sollevato conflitto di competenza ritenendoincompetente il Tribunale di Napoli e competente l’autorità giudiziaria di Salerno.Secondo il Tribunale del riesame, la Corte salernitana aveva declinato lapropria competenza territoriale in base ad un’eccezione difensiva del tuttodiversa e ulteriore rispetto a quella proposta dinanzi al Giudice per l’udienzapreliminare con violazione dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen. e acquisendo unA seguito del rigetto delle eccezioni di incompetenza territoriale formulatedalle parti in udienza preliminare deducendo altri profili, doveva considerarsicristallizzata la competenza in relazione al luogo di commissione indicato nelcapo di imputazione.3. Ai sensi dell’art. 31 cod. proc. pen., il Presidente della Corte di assise diSalerno, trasmettendo copia degli atti necessari alla decisione, ha svolto proprieosservazioni sottolineando che dal verbale riassuntivo dell’udienza preliminaredel [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dal verbale stenotipico emerge che la medesima questione diincompetenza territoriale afferente al capo 2) dell’imputazione era stata giàsollevata in quella sede e l’atto notarile stipulato in Volla era già agli atti delfascicolo del Giudice per l’udienza preliminare.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che si dichiari lacompetenza del Tribunale di Napoli.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto è inammissibile.2. Il conflitto di competenza può essere sollevato a seguito dichiarazione diincompetenza resa dopo l’esercizio dell’azione penale, dal giudice della cautela odel riesame al quale sono stati trasmessi gli atti limitatamente alla posizionesulla quale si pronunciano e non sulle posizioni connesse.È ammissibile il conflitto di competenza rispetto a procedimenti pendenti infasi diverse solo qualora essi riguardino lo stesso imputato e il medesimo fatto-reato, così da avere ad oggetto la medesima "regiudicanda".In questi termini, in particolare, si è espressa Sez. 1, n. 17100 del13/03/2019, Tribunale riesame Bolzano, Rv. 275482 – 02, aggiungendo che taleconflitto non può essere esteso anche ai reati in rapporto di connessione conquelli oggetto della duplice declinatoria di competenza in quanto tale relazionepuò essere adeguatamente apprezzata e valutata solo nel momento in cui irelativi procedimenti raggiungano la medesima fase.Se così è, va evidenziato che la posizione di [OSCURATO:PERSONA], secondo larubrica, non potrebbe da sola essere considerata rientrante nella competenzaterritoriale di Salerno, perché egli non risponde del reato più grave sul quale haragionato la Corte di assise di Salerno (e cioè il reato di cui all’art. 648-ter cod.pen. di cui al capo 2 con il reimpiego delle somme per l’acquisto del terreno inBattipaglia ma con atto notarile stipulato in Volla); egli, invece, risponde del capo1 (art. 416 cod. pen. aggravato dall’art. 3 l. n. 146/2003, commesso su territorioitaliano ed estrinsecazione in Battipaglia e territorio estero), del capo 1-bis (art.12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/98, in Salerno e altrove), del capo 3 (art. 648-tercod. pen. in Castellamare di Stabia, Pompei e altrove) e del capo 5 (art. 8 d.lgs.n. 74/2000, in Cassano allo Ionio, Rotondella e [OSCURATO:PERSONA]).Di tutti questi reati quello più grave è il capo 3), che radica la competenzaterritoriale a Napoli.Il Tribunale del riesame ha formulato, invece, le sue considerazioni, avendoriguardo all’ipotizzata connessione tra i delitti contestati a [OSCURATO:PERSONA] e quello piùgrave sub 2, contestato ad altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA], così travalicando ilsuo ambito di cognizione nella fase in cui non è stata ancora esercitata l’azionepenale e disattendendo il principio posto dal pacifico orientamento di legittimità,sintetizzato dalla già richiamata Sez. 1, n. 17100 del 13/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275482 – 02.3. Pertanto il conflitto deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il conflitto.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
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