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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 32305/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza impugnata per avere rideterminato la pena, ha confermato nel resto l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto con strappo (Torino, 19/06/2022).

Ritenuto che le doglianze proposte con un unico motivo (contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; inosservanza dell'art. 62, n. 4, cod. pen.; inosservanza degli artt. 187, comma 1, 598, 546, comma 1, lett. e), nn. 1 e 2 e 605, comma 1, cod. proc. pen.), non sono consentite in sede di legittimità, perché del tutto generiche, costituite da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (p. 3), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza impugnata per avere rideterminato la pena, ha confermato nel resto l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto con strappo (Torino, 19/06/2022). Ritenuto che le doglianze proposte con un unico motivo (contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; inosservanza dell'art. 62, n. 4, cod. pen.; inosservanza degli artt. 187, comma 1, 598, 546, comma 1, lett. e), nn. 1 e 2 e 605, comma 1, cod. proc. pen.), non sono consentite in sede di legittimità, perché del tutto generiche, costituite da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (p. 3), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32305/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris