CassazionedecretoSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45371/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato per aver tentato di impossessarsi di quattro portafogli dagli scaffali della Rinascente in Firenze il 24.09. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge con riferimento alla mancata dichiarata estinzione del reato per prescrizione in quanto il termine massimo era già decorso alla data del 28.05.2021 in cui è stata pronunciata la sentenza della Corte di Appello, non potendo ritenersi sospeso il corso della prescrizione a seguito del disposto differimento con decreto presidenziale della trattazione del processo fissato per l'udienza il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ciò a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n.140/2021 del 25.05.2021. 3. L'esame del motivo consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza della doglianza. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata. Nel caso di specie sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni sette anni e mezzo, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. In presenza di una causa di estinzione del reato, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.U.n.35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009) Rv. 244275 - 01) in caso di annullamento, il giudice del rinvio si troverebbe a dover dichiarare la immediata declaratoria della causa di estinzione del reato e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, così come precisato da Sez. Un.28 novembre 2001 n.1021/02, Cremonese, rv 220511. Va pertanto dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 4.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Don tella [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA] g'OS !TATA