CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18280/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 56-44326/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, meramente ripetitivi di quelli spesi in sede di appello e tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti ai presupposti di fatto atti a commisurare la sanzione, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di valenza ed il difetto dei presupposti per la dichiarazione di professionalità nel reato con applicazione della misura di sicurezza a pena espiata. 1.1. Inammissibile, per eccessiva genericità e manifesta infondatezza, è il motivo di ricorso speso in tema di trattamento circostanziale e sanzionatorio, che la difesa avrebbe voluto attenuare con il riconoscimento delle circostanze generiche, in ragione della ammissione dei fatti (sette rapine serali commesse con arma ai danni di farmacie ed altri esercizi aperti al pubblico) e con il giudizio di prevalenza delle stesse sulle aggravanti e la recidiva qualificata. La Corte di merito ha motivato su entrambi tali specifici aspetti della dimensione sanzionatoria, evidenziando che alcuna circostanza di fatto degna di positivo apprezzamento era stata in proposito rappresentata con i motivi di gravame nel merito in favore del Diop, né emergeva autonomamente aliunde, non potendo ritenersi tale la confessione solo "strategica" dei fatti ammessi, del resto il richiesto regime di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti pure ritenute è inibito dalla legge (art. 69 cod. pen.) in ragione del tipo di recidiva qualificata ritenuta. Il criterio adottato nel merito si conforma comunque ai canoni di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen., che costituisce il "serbatoio" cui attingere , sia ai fini della dosimetria della sanzione (nel caso di specie di poco discosta dal minimo edittale, con minimi aumenti per la continuazione con le altre fattispecie omogenee), che al fine di riempire di contenuto la previsione attenuante innominata di cui all'art.62 bis cod. pen. 1.2. Quanto alla censurata applicazione della misura di sicurezza, da eseguirsi a pena espiata e previa conferma della permanenza del giudizio di pericolosità, stante la riconosciuta qualità di delinquente abituale e professionale, la Corte ha argomentato sulla base della lettura delle appostazioni presenti nel casellario, in quanto i più recenti fatti per cii si procede non fanno che confermare la dedizione professionale al crimine di settore che costituisc:e fonte di sostentamento unica per l'imputato. Del resto, la contestazione è stata formulata in forma chiara e precisa, così consentendo all'imputato di difendersi sull'oggetto della stessa (Sez. 2, n. 34033 del 9/10/2020, Rv. 280302). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. t 56-44326/2021 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente rotti [OSCURATO:PERSONA] ÀzL-iaw [OSCURATO:PERSONA] E