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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16805/2026

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TORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; qlOSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure, relative all'affermazione della responsabilità del ricorrente per i reati di cui all'art. 337 e all'art. 341-bis cod. pen., all'applicazione della recidiva e al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine due, tre, quattro e cinque della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichia P.Q.Mr DEPOSITATA tfi CAN,L11 Ag 2026 I [OSCURATO:PERSONA], e àdiiiià 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; qlOSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure, relative all'affermazione della responsabilità del ricorrente per i reati di cui all'art. 337 e all'art. 341-bis cod. pen., all'applicazione della recidiva e al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine due, tre, quattro e cinque della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichia P.Q.Mr DEPOSITATA tfi CAN,L11 Ag 2026 I [OSCURATO:PERSONA], e àdiiiià 2
Sentenza Cassazione n. 16805/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris