CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21974/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Maurizio PROVENZANO ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Napoli in composizione monocratica ha applicato, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. penj , la pena di 6 mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011. Con l'unico motivo di ricorso, si deduce erronea qualificazione giuridica del fatto, in quanto il giudice di merito avrebbe dovuto ravvisare, nella condol:ta in contestazione, gli estremi dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 116, comma 15, C.d.S. 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2.1. Va premesso che, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017 e applicabile ratione temporis al caso di specie, l'impugnabilità per cassazione della pronuncia di "patteggiamento" è limitata alle sole ipotesi in essa tassativamente indicate e, cioè: "per motivi attinenti alla espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 de1111/1/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La possibilità di dedurre l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è, tuttavia, circoscritta ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le più recenti, Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023). 2.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che la depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada, intervenuta a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non si estende all'ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l'art. 73 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 prevede un autonomo reato (Sez. 6, n. 8233 del 12/12/2017, dep. 2018, Cavallo, Rv. 272233). La violazione di legge denunciata nel caso di specie deve, quindi, ritenersi manifestamente infondata. 3. Il ricorso deve, di conseguenza, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di. ipotesi di esonero, della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 20