CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 34051/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 09478/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del l.r.p.t., in persona del l.r.p.t. pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22/a, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; – controricorrente – F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9478/2015 Numero sezionale 4331/2021 Numero di raccolta generale 34051/2021 Data pubblicazione 12/11/2021 avverso il decreto del Tribunale di Bologna, sez. fallimentare, depositato in data 11 marzo 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto con cui il Tribunale di Bologna ha respinto l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con cui lamentava che il proprio credito era stato ammesso in chirografo anziché in via privilegiata ai sensi dell’art. 9 del d. lgs. n. 143 del 1998; 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso; 3. Con istanza sottoscritta in data 13 ottobre 2021, [OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato di voler rinunciare al presente giudizio, con compensazione delle spese del grado. La rinuncia è stata accettata in pari data dalla controricorrente, anche in relazione alla compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sussistono le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. per dichiarare estinto il presente giudizio, con compensazione delle spese della presente fase di legittimità. 2. Non vi è luogo a provvedere in tema di contributo unificato, stante l’esito del giudizio (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018; id Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015). r.g. n. 09478/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9478/2015 Numero sezionale 4331/2021 Numero di raccolta generale 34051/2021 Data pubblicazione 12/11/2021 P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate integralmente tra le parti le spese di lite di fase. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 09478/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i