CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03080/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 Marzo 1973 parte civile costituita nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 Marzo 1966 avverso la sentenza resa il 4 maggio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aqui o, ch ha chisto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e dell'avv. C."_. Marcello sistito nei mlotivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato ai soli effetti civili la sentenza resa il 24 ottobre 2018 con cui il Tribunale di Milano aveva assolto con la formula perchè il fatto non sussiste, ex art. 530 secondo comma cod. proc.pen., [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso la parte civile costituita, già appellante, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 629 comma due cod.pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione poiché la corte ha affermato che il quadro probatorio è confuso ed incerto e non ha escluso che il Conte abbia posto in essere delle minacce o qualche atto di violenza per ottenere il versamento di somme di denaro da parte dell'Andreotti, ma, nel contempo, con motivazione illogica lo ha assolto dall'accusa di estorsione. I giudicanti, inoltre, hanno del tutto ignorato e omesso di leggere le numerose intercettazioni telefoniche e gli sms di minacce inviati dal Conte all'Andreotti e si sono lasciati fuorviare dalla circostanza che l'imputato ha sostenuto di avere titolo per recuperare un presunto credito di tale [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che questi ha dichiarato di non avere ricevuto alcuna parte della complessiva somma di 85.000 che l'Andreotti era stato costretto a corrispondere. 3.11 ricorso è inammissibile perché non si confronta con l'esaustiva motivazione resa al riguardo dalla Corte di Appello, la quale, dopo aver proceduto alla rinnovazione dibattimentale e all'ascolto diretto dei testi Castello e Carminati, ha ribadito e condiviso le argomentazioni del primo giudice, osservando che il tenore delle testimonianze non consente di pervenire alla sicura affermazione di responsabilità del Conte in ordine ai fatti contestati, consistiti nell'avere posto in essere condotte minacciose e violente ai danni dell'Andreotti al fine di costringerlo a versare quanto dovuto e ha, di conseguenza, escluso che ricorra un fatto illecito sotto il profilo civilistico. Dalla sentenza del tribunale emerge peraltro che la versione resa dall'Andreotti non risulta confermata neanche dalle comunicazioni avvenute tra costui e l'imputato al momento dei fatti a mezzo di posta elettronica, SMS o telefonate e che, anzi, dalle conversazioni intrattenute dall'Andreotti con terzi emerge un atteggiamento tutt'altro che intimidito nei confronti dell'imputato. Il ricorso deduce vizi inesistenti ed invoca una diversa interpretazione delle testimonianze ed un'alternativa ricostruzione della vicenda, introducendo censure di merito che non possono trovare ingresso in questo giudizio, in quanto oggetto del sindacato di questa Corte è la valutazione della manifesta illogicità e contraddittorietà dell'iter argomentativo dei giudici di merito; la corte di appello ha ribadito che alla stregua delle emergenze processuali non è stata raggiunta la prova certa che l'imputato abbia posto in essere minacce o violenza per ottenere il versamento di somme riguardanti il riscatto delle predette polizze assicurative, e tale motivazione risulta immune dai vizi dedotti. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] BEiltrahi ?DEPOSI