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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:T:2011:46
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62009TJ0122_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 1355, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350, pag. 35), nella parte riguardante le ricorrenti.

[OSCURATO:PERSONA]

1) Il regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 1355, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte riguardante la [OSCURATO:PERSONA].

Ltd e la [OSCURATO:PERSONA].

Ltd. 2) [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno la metà delle loro spese. 3) Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009TJ0122_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 1355, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350, pag. 35), nella parte riguardante le ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 1355, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte riguardante la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd e la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd. 2) [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno la metà delle loro spese. 3) Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese.