Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2024
ECLI:EU:T:2024:143
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0385_INF
Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 28 febbraio 2024 –
[OSCURATO:PERSONA] Pătrașcu Brâncuși / Procura europea
(causa T-385/23) (
1
)
«Ricorso di annullamento – Decisione di una camera permanente della Procura europea di portare un caso in giudizio – Articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1939 – Atto procedurale della Procura europea – Incompetenza»
1.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Ricorso diretto contro la decisione di una camera permanente della Procura europea di rinviare a giudizio il caso riguardante il ricorrente – Atto procedurale della Procura europea – Incompetenza
(Art. 19 TUE; art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio 2017/1939, artt. 42, § 1, 2, 3 e 8)
(v. punti 21-24, 27, 29, 32)
2.
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Obbligo d’interpretazione del diritto derivato dell’Unione conforme ad una norma di forza vincolante superiore – Limiti – Interpretazione contra legem – Inammissibilità
(v. punti 26, 28)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dal Consiglio dell’Unione europea, dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e dalla [OSCURATO:PERSONA] (ECBA).
3)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] Pătrașcu Brâncuși è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle della Procura europea, ad eccezione di quelle relative alle istanze di intervento.
4)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] Pătrașcu Brâncuși, il Consiglio, la Commissione, il Parlamento e la ECBA si faranno carico delle rispettive spese relative alle istanze di intervento.
(
1
)
GU C 321 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]
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