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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2024

ECLI:EU:T:2024:143
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TO0385_INF

Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 28 febbraio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] Pătrașcu Brâncuși / Procura europea (causa T-385/23) ( 1 ) «Ricorso di annullamento – Decisione di una camera permanente della Procura europea di portare un caso in giudizio – Articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1939 – Atto procedurale della Procura europea – Incompetenza»

1. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Ricorso diretto contro la decisione di una camera permanente della Procura europea di rinviare a giudizio il caso riguardante il ricorrente – Atto procedurale della Procura europea – Incompetenza (Art. 19 TUE; art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio 2017/1939, artt. 42, § 1, 2, 3 e 8) (v. punti 21-24, 27, 29, 32)

2. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Obbligo d’interpretazione del diritto derivato dell’Unione conforme ad una norma di forza vincolante superiore – Limiti – Interpretazione contra legem – Inammissibilità (v. punti 26, 28) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dal Consiglio dell’Unione europea, dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e dalla [OSCURATO:PERSONA] (ECBA). 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] Pătrașcu Brâncuși è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle della Procura europea, ad eccezione di quelle relative alle istanze di intervento. 4) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] Pătrașcu Brâncuși, il Consiglio, la Commissione, il Parlamento e la ECBA si faranno carico delle rispettive spese relative alle istanze di intervento. ( 1 ) GU C 321 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0385_INF Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 28 febbraio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] Pătrașcu Brâncuși / Procura europea (causa T-385/23) ( 1 ) «Ricorso di annullamento – Decisione di una camera permanente della Procura europea di portare un caso in giudizio – Articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1939 – Atto procedurale della Procura europea – Incompetenza» 1. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Ricorso diretto contro la decisione di una camera permanente della Procura europea di rinviare a giudizio il caso riguardante il ricorrente – Atto procedurale della Procura europea – Incompetenza (Art. 19 TUE; art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio 2017/1939, artt. 42, § 1, 2, 3 e 8) (v. punti 21-24, 27, 29, 32) 2. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Obbligo d’interpretazione del diritto derivato dell’Unione conforme ad una norma di forza vincolante superiore – Limiti – Interpretazione contra legem – Inammissibilità (v. punti 26, 28) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dal Consiglio dell’Unione europea, dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e dalla [OSCURATO:PERSONA] (ECBA). 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] Pătrașcu Brâncuși è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle della Procura europea, ad eccezione di quelle relative alle istanze di intervento. 4) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] Pătrașcu Brâncuși, il Consiglio, la Commissione, il Parlamento e la ECBA si faranno carico delle rispettive spese relative alle istanze di intervento. ( 1 ) GU C 321 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .
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