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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00664/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 31.03.2022 per il reato di cui all'art. 624 commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], aiuto cuoco presso il birrificio Labocs, con la recidiva reiterata specifica, con specifico riferimento all'impossessamento di due portafogli contenenti carta di identità, patente di guida, tessera sanitaria, bancomat [OSCURATO:PERSONA] ed euro 50,00, oggetti che sottraeva dall'armadietto dello spogliatoio dipendenti.

2. L'imputato a mezzo del difensore di fiducia articolava i seguenti motivi: 2.1) con il primo motivo vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'utilizzo ai fini probatori della querela presentata dalla persona offesa e presente al fascicolo del dibattimento ai soli fini della procedibilità, in quanto il Franzoso non era stata sentito in dibattimento; deduceva che se anche Paletta fosse entrato nello spogliatoio la serata del commesso furto, non era certo l'unico soggetto che accedeva al locale; mancavano elementi di prova certi sussistendo solo presunzioni; 2.2.) con il secondo motivo vizio di motivazione con rifermento all'ari:. 129 bis cod. proc.pen., non avendo la Corte di appello valutato la istanza del 20.03.2023 di accedere ad un rinvio per poter presentare un offerta risarcitoria per utilizzare l'istituto della giustizia riparativa, al fine di ottenere la remissione della querela 2.3.) con il terzo motivo violazione di legge e vizio di motivazione ai fini della mancata valutazione sull'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. alla luce dell'esiguità del danno. 3.11 Procuratore Generale in sede ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 4- I motivi di ricorso, che possono essere trattati in maniera congiunta, sono manifestamente infondati oltre che in realtà costituiti da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità e reiterano i motivi già dedotti in appello cui la Corte distrettuale ha dato adeguata risposta.

4.1. I Giudici di merito hanno ricostruito i fatti mediante le videoriprese di sorveglianza che il titolare dell'esercizio commerciale ha messo a disposizione dei carabinieri della stazione di Carugate: due filmati che riproducevano l'ingresso dell'attività commerciale e dei locali destinati a deposito e a spogliatoi. 1.4mmagini davano conto di un uomo con il volto coperto dalla sciarpa o da un indumento simile che era entrato senza aver digitato la combinazione sul citofono, secondo la procedura che seguivano i dipendenti e poi si era diretto verso lo spOgliatoio maschile da dove era uscito poco dopo; l'imputato aveva &dimesso di essersi recato presso lo spogliatoio ma adduceva di averlo fatto solo per recuperare beni di proprietà senza specificare quali, tra l'altro le telecamere non lo avevano ripreso in uscita con pacchi o altre cose simili.

La Corte territoriale argomentava la responsabilità anche dalla circostanza che il ricorrente non aveva avvisato l'ex datore di lavoro che intendeva recarsi presso i locali per ritirare, a suo dire, cose che gli appartenevamo. 4.2.Ha infatti valutato il quadro probatorio descritto dal Giudice di primo grado coerente preciso e logico; ha escluso motivatamente l'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod.pen. sulla base di un giudizio complessivo della fattispecie concreta, connotata da elementi di gravità criminale non esigui e ciò, non solo sulla base dell'entità della somma di denaro, ma tenendo conto che sono stati sottratti effetti personali e documenti di identità oltre che quelli per l' accesso ai conti correnti bancari . 4.3.Non risulta presentata né documentata in allegato al ricorsi) alcuna istanza ai sensi dell'art. 129 bis cod proc pen. né offerta risarcitoria essendo stata presentata solo un'istanza di rinvio legittimamente rigettata dalla Corte distrettuale stante l'assenza di qualsiasi concretezza risarcitoria. 5.Segue all'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 31.03.2022 per il reato di cui all'art. 624 commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], aiuto cuoco presso il birrificio Labocs, con la recidiva reiterata specifica, con specifico riferimento all'impossessamento di due portafogli contenenti carta di identità, patente di guida, tessera sanitaria, bancomat [OSCURATO:PERSONA] ed euro 50,00, oggetti che sottraeva dall'armadietto dello spogliatoio dipendenti. 2. L'imputato a mezzo del difensore di fiducia articolava i seguenti motivi: 2.1) con il primo motivo vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'utilizzo ai fini probatori della querela presentata dalla persona offesa e presente al fascicolo del dibattimento ai soli fini della procedibilità, in quanto il Franzoso non era stata sentito in dibattimento; deduceva che se anche Paletta fosse entrato nello spogliatoio la serata del commesso furto, non era certo l'unico soggetto che accedeva al locale; mancavano elementi di prova certi sussistendo solo presunzioni; 2.2.) con il secondo motivo vizio di motivazione con rifermento all'ari:. 129 bis cod. proc.pen., non avendo la Corte di appello valutato la istanza del 20.03.2023 di accedere ad un rinvio per poter presentare un offerta risarcitoria per utilizzare l'istituto della giustizia riparativa, al fine di ottenere la remissione della querela 2.3.) con il terzo motivo violazione di legge e vizio di motivazione ai fini della mancata valutazione sull'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. alla luce dell'esiguità del danno. 3.11 Procuratore Generale in sede ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 4- I motivi di ricorso, che possono essere trattati in maniera congiunta, sono manifestamente infondati oltre che in realtà costituiti da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità e reiterano i motivi già dedotti in appello cui la Corte distrettuale ha dato adeguata risposta. 4.1. I Giudici di merito hanno ricostruito i fatti mediante le videoriprese di sorveglianza che il titolare dell'esercizio commerciale ha messo a disposizione dei carabinieri della stazione di Carugate: due filmati che riproducevano l'ingresso dell'attività commerciale e dei locali destinati a deposito e a spogliatoi. 1.4mmagini davano conto di un uomo con il volto coperto dalla sciarpa o da un indumento simile che era entrato senza aver digitato la combinazione sul citofono, secondo la procedura che seguivano i dipendenti e poi si era diretto verso lo spOgliatoio maschile da dove era uscito poco dopo; l'imputato aveva &dimesso di essersi recato presso lo spogliatoio ma adduceva di averlo fatto solo per recuperare beni di proprietà senza specificare quali, tra l'altro le telecamere non lo avevano ripreso in uscita con pacchi o altre cose simili. La Corte territoriale argomentava la responsabilità anche dalla circostanza che il ricorrente non aveva avvisato l'ex datore di lavoro che intendeva recarsi presso i locali per ritirare, a suo dire, cose che gli appartenevamo. 4.2.Ha infatti valutato il quadro probatorio descritto dal Giudice di primo grado coerente preciso e logico; ha escluso motivatamente l'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod.pen. sulla base di un giudizio complessivo della fattispecie concreta, connotata da elementi di gravità criminale non esigui e ciò, non solo sulla base dell'entità della somma di denaro, ma tenendo conto che sono stati sottratti effetti personali e documenti di identità oltre che quelli per l' accesso ai conti correnti bancari . 4.3.Non risulta presentata né documentata in allegato al ricorsi) alcuna istanza ai sensi dell'art. 129 bis cod proc pen. né offerta risarcitoria essendo stata presentata solo un'istanza di rinvio legittimamente rigettata dalla Corte distrettuale stante l'assenza di qualsiasi concretezza risarcitoria. 5.Segue all'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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