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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:T:2020:225
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016TJ0483_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 maggio 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / BCE (causa T‑483/16 RENV) «Funzione pubblica – Personale della BCE – Denuncia per discriminazione e molestie psicologiche – Indagine amministrativa interna – Rigetto della denuncia – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo – Diritto di essere ascoltato – [OSCURATO:PERSONA] di accesso ai verbali di audizione dei testimoni – Distruzione del fascicolo d’inchiesta – Natura probatoria delle prove presentate al Tribunale – Esame lacunoso – Molestie psicologiche – Errore di diritto – Dovere di assistenza – Responsabilità – Nesso di causalità – Danno morale»

1. Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione alla luce delle norme in vigore al momento della presentazione del ricorso (v. punti 55, 56)

2. Procedimento giurisdizionale – Autorità di cosa giudicata – Portata – Sentenza del Tribunale della funzione pubblica annullata su impugnazione dinanzi al Tribunale e rinviata di nuovo dinanzi a quest’ultimo in seguito alla dissoluzione del Tribunale della funzione pubblica (Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 13; regolamento di procedura del Tribunale, art. 128) (v. punti 59, 62)

3. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso diretto contro la decisione di rigetto del reclamo – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 70‑72)

4. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso speciale – Requisiti di forma – Carattere sufficientemente preciso – Esposizione di talune censure in allegati comunicati oltre i termini – Irricevibilità (Statuto dei funzionari, art. 90; Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 41; disposizioni applicabili al personale della Banca centrale europea, art. 8.1.6) (v. punti 86‑89, 99, 100)

5. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso speciale – Concordanza tra il ricorso speciale e l’atto introduttivo di ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Motivi e argomenti strettamente collegati a quelli che compaiono nel ricorso speciale – Ricevibilità [Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 9, c); regole applicabili al personale della Banca centrale europea, art. 8.1] (v. punti 88‑94, 101)

6. Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Decisione relativa all’obbligo di assistenza che incombe all’amministrazione – Inclusione (Statuto dei funzionari, artt. 24, 90 e 91) (v. punto 106)

7. Procedimento giurisdizionale – [OSCURATO:PERSONA] della lite – Modifica in corso di causa – Divieto (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76 e 84, § 1) (v. punto 112)

8. Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85) (v. punti 120, 132, 133)

9. Funzionari – Principi – Principio di buona amministrazione – Obbligo di diligenza – Portata – Distruzione ad opera dell’amministrazione di documenti che sono oggetto di un procedimento giurisdizionale nel corso del procedimento di impugnazione – Violazione (v. punto 151)

10. Funzionari – Decisione lesiva – Obbligo di motivazione – Decisione adottata in un contesto noto al destinatario (Statuto dei funzionari, art. 25) (v. punto 165)

11. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Diritti ed obblighi – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Diritto del denunciante ad essere assistito da un avvocato – Violazione – Conseguenze – Ininfluenza sulla legittimità del rapporto di indagine o della decisione che conclude l’indagine (v. punto 173)

12. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Diritti ed obblighi – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Diritti dell’autore della denuncia di essere sentito e di accedere al fascicolo di indagine – Portata – Rifiuto di concedere all’autore della denuncia la possibilità di consultare il fascicolo di indagine per presentare le sue osservazioni sui fatti e sui dati che lo riguardano – Violazione (v. punti 178‑183)

13. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Diritti ed obblighi – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Obbligo di comunicare al denunciante tutti i documenti e i verbali di indagine con il rapporto d’indagine – Insussistenza (v. punti 197, 198)

14. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Molestie psicologiche – Nozione – Comportamento che mira obiettivamente a screditare l’interessato o a peggiorare le sue condizioni di lavoro – Requisito dell’intenzionalità del comportamento – Portata – Insussistenza del requisito dell’intento nocivo del molestatore (Statuto dei funzionari, art. 12 bis, § 3; direttiva del Consiglio 2000/78, art. 2, § 3; codice di condotta della Banca centrale europea, art. 2.1) (v. punti 216, 374‑378, 392‑396)

15. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso speciale – Possibilità d’invocare comportamenti di carattere generale della Banca – Esclusione (Condizioni occupazionali del personale della Banca centrale europea, art. 41) (v. punto 217)

16. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Diritti ed obblighi – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Necessità di un esame minuzioso ad opera della commissione d’indagine delle censure sollevate dal denunciante – Violazione – Errore manifesto di valutazione – Conseguenze (Codice di condotta della Banca centrale europea, art. 3.6.1) (v. punti 354‑356)

17. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Diritti ed obblighi – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Applicazione da parte della commissione di indagine di una erronea interpretazione della nozione di molestie – Illecito (Statuto dei funzionari, art. 12 bis, § 3; direttiva del Consiglio 2000/78, art. 2, § 3; codice di condotta della Banca centrale europea, art. 2.1) (v. punti 367‑371, 388, 389)

18. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Diritti ed obblighi – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Valutazione ad opera della commissione di indagine dell’esistenza di molestie – Obbligo di esaminare ogni comportamento lamentato sia isolatamente sia congiuntamente nel suo contesto (v. punti 397‑399)

19. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Attuazione in materia di molestie psicologiche – Dovere della Banca di avviare un’indagine se è presentata una denuncia per molestie psicologiche – Necessità di diligenza e rapidità – Realizzazione di un esame lacunoso della denuncia ad opera della commissione di indagine – Assenza di un serio esame del rapporto di indagine da parte del comitato esecutivo della Banca – Violazione [Statuto dei funzionari, artt. 24 e 90, § 1; regolamento interno del direttorio della Banca centrale europea, art. 3, § 1; condizioni occupazionali del personale della Banca centrale europea, art. 9, c)] (v. punti 405, 407‑412, 417, 424, 425)

20. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi (Art. 340 TFUE) (v. punto 437)

21. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Onorari dovuti all’avvocato di un funzionario per le prestazioni fornite nell’ambito della fase precontenziosa – Esclusione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140) (v. punto 439)

22. Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Sentenza di annullamento di una decisione che conclude un’indagine amministrativa interna relativa ad asserite molestie psicologiche – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento della ricorrente relativa ai danni causati dalle molestie psicologiche – Carattere prematuro della domanda (Art. 266, comma 1, TFUE) (v. punti 444, 445)

23. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto impugnato che non realizza l’adeguato risarcimento del danno morale – Danno collegato alla situazione di insicurezza, incertezza e sgomento sofferta dalla ricorrente a causa della decisione di archiviare senza seguito la sua denuncia di molestie psicologiche (v. punti 446‑450)

24. Procedimento giurisdizionale – Spese – Accollo – Presa in considerazione delle esigenze di equità – Condanna della parte risultata soccombente (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 134, §§ 1 e 3) (v. punti 453, 455, 456) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della BCE del 24 novembre 2009 con cui è stata chiusa l’indagine amministrativa interna aperta a seguito della denuncia della ricorrente per discriminazione e violazione della sua dignità, costitutive di molestie psicologiche e di una violazione della politica in materia di dignità sul lavoro in vigore all’interno della BCE e, se necessario, della decisione della BCE del 24 marzo 2010 con cui è stato respinto il suo ricorso speciale e, dall’altro, alla condanna della BCE al pagamento del risarcimento del danno.

Dispositivo 1) La decisione della Banca centrale europea (BCE) del 24 novembre 2009 con cui è stata chiusa l’indagine amministrativa interna aperta a seguito della denuncia della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la decisione della BCE del 24 marzo 2010 con cui è stato respinto il ricorso speciale della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sono annullate. 2) La BCE è condannata a versare alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la somma di EUR 20000 a titolo di risarcimento del danno. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) La BCE è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, i due terzi delle spese sostenute dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], relative al procedimento iniziale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea a titolo del ricorso nella causa F‑43/10, al procedimento d’impugnazione a titolo della causa T‑114/13 P e al presente procedimento di rinvio a titolo della causa T‑483/16 RENV. 5) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare un terzo delle proprie spese, relative al procedimento iniziale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica a titolo del ricorso nella causa F‑43/10, al procedimento d’impugnazione a titolo della causa T‑114/13 P e al presente procedimento di rinvio a titolo della causa T‑483/16 RENV.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016TJ0483_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 maggio 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / BCE (causa T‑483/16 RENV) «Funzione pubblica – Personale della BCE – Denuncia per discriminazione e molestie psicologiche – Indagine amministrativa interna – Rigetto della denuncia – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo – Diritto di essere ascoltato – [OSCURATO:PERSONA] di accesso ai verbali di audizione dei testimoni – Distruzione del fascicolo d’inchiesta – Natura probatoria delle prove presentate al Tribunale – Esame lacunoso – Molestie psicologiche – Errore di diritto – Dovere di assistenza – Responsabilità – Nesso di causalità – Danno morale» 1. Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione alla luce delle norme in vigore al momento della presentazione del ricorso (v. punti 55, 56) 2. Procedimento giurisdizionale – Autorità di cosa giudicata – Portata – Sentenza del Tribunale della funzione pubblica annullata su impugnazione dinanzi al Tribunale e rinviata di nuovo dinanzi a quest’ultimo in seguito alla dissoluzione del Tribunale della funzione pubblica (Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 13; regolamento di procedura del Tribunale, art. 128) (v. punti 59, 62) 3. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso diretto contro la decisione di rigetto del reclamo – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 70‑72) 4. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso speciale – Requisiti di forma – Carattere sufficientemente preciso – Esposizione di talune censure in allegati comunicati oltre i termini – Irricevibilità (Statuto dei funzionari, art. 90; Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 41; disposizioni applicabili al personale della Banca centrale europea, art. 8.1.6) (v. punti 86‑89, 99, 100) 5. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso speciale – Concordanza tra il ricorso speciale e l’atto introduttivo di ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Motivi e argomenti strettamente collegati a quelli che compaiono nel ricorso speciale – Ricevibilità [Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 9, c); regole applicabili al personale della Banca centrale europea, art. 8.1] (v. punti 88‑94, 101) 6. Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Decisione relativa all’obbligo di assistenza che incombe all’amministrazione – Inclusione (Statuto dei funzionari, artt. 24, 90 e 91) (v. punto 106) 7. Procedimento giurisdizionale – [OSCURATO:PERSONA] della lite – Modifica in corso di causa – Divieto (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76 e 84, § 1) (v. punto 112) 8. Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85) (v. punti 120, 132, 133) 9. Funzionari – Principi – Principio di buona amministrazione – Obbligo di diligenza – Portata – Distruzione ad opera dell’amministrazione di documenti che sono oggetto di un procedimento giurisdizionale nel corso del procedimento di impugnazione – Violazione (v. punto 151) 10. Funzionari – Decisione lesiva – Obbligo di motivazione – Decisione adottata in un contesto noto al destinatario (Statuto dei funzionari, art. 25) (v. punto 165) 11. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Diritti ed obblighi – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Diritto del denunciante ad essere assistito da un avvocato – Violazione – Conseguenze – Ininfluenza sulla legittimità del rapporto di indagine o della decisione che conclude l’indagine (v. punto 173) 12. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Diritti ed obblighi – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Diritti dell’autore della denuncia di essere sentito e di accedere al fascicolo di indagine – Portata – Rifiuto di concedere all’autore della denuncia la possibilità di consultare il fascicolo di indagine per presentare le sue osservazioni sui fatti e sui dati che lo riguardano – Violazione (v. punti 178‑183) 13. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Diritti ed obblighi – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Obbligo di comunicare al denunciante tutti i documenti e i verbali di indagine con il rapporto d’indagine – Insussistenza (v. punti 197, 198) 14. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Molestie psicologiche – Nozione – Comportamento che mira obiettivamente a screditare l’interessato o a peggiorare le sue condizioni di lavoro – Requisito dell’intenzionalità del comportamento – Portata – Insussistenza del requisito dell’intento nocivo del molestatore (Statuto dei funzionari, art. 12 bis, § 3; direttiva del Consiglio 2000/78, art. 2, § 3; codice di condotta della Banca centrale europea, art. 2.1) (v. punti 216, 374‑378, 392‑396) 15. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso speciale – Possibilità d’invocare comportamenti di carattere generale della Banca – Esclusione (Condizioni occupazionali del personale della Banca centrale europea, art. 41) (v. punto 217) 16. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Diritti ed obblighi – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Necessità di un esame minuzioso ad opera della commissione d’indagine delle censure sollevate dal denunciante – Violazione – Errore manifesto di valutazione – Conseguenze (Codice di condotta della Banca centrale europea, art. 3.6.1) (v. punti 354‑356) 17. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Diritti ed obblighi – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Applicazione da parte della commissione di indagine di una erronea interpretazione della nozione di molestie – Illecito (Statuto dei funzionari, art. 12 bis, § 3; direttiva del Consiglio 2000/78, art. 2, § 3; codice di condotta della Banca centrale europea, art. 2.1) (v. punti 367‑371, 388, 389) 18. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Diritti ed obblighi – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Valutazione ad opera della commissione di indagine dell’esistenza di molestie – Obbligo di esaminare ogni comportamento lamentato sia isolatamente sia congiuntamente nel suo contesto (v. punti 397‑399) 19. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Attuazione in materia di molestie psicologiche – Dovere della Banca di avviare un’indagine se è presentata una denuncia per molestie psicologiche – Necessità di diligenza e rapidità – Realizzazione di un esame lacunoso della denuncia ad opera della commissione di indagine – Assenza di un serio esame del rapporto di indagine da parte del comitato esecutivo della Banca – Violazione [Statuto dei funzionari, artt. 24 e 90, § 1; regolamento interno del direttorio della Banca centrale europea, art. 3, § 1; condizioni occupazionali del personale della Banca centrale europea, art. 9, c)] (v. punti 405, 407‑412, 417, 424, 425) 20. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi (Art. 340 TFUE) (v. punto 437) 21. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Onorari dovuti all’avvocato di un funzionario per le prestazioni fornite nell’ambito della fase precontenziosa – Esclusione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140) (v. punto 439) 22. Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Sentenza di annullamento di una decisione che conclude un’indagine amministrativa interna relativa ad asserite molestie psicologiche – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento della ricorrente relativa ai danni causati dalle molestie psicologiche – Carattere prematuro della domanda (Art. 266, comma 1, TFUE) (v. punti 444, 445) 23. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto impugnato che non realizza l’adeguato risarcimento del danno morale – Danno collegato alla situazione di insicurezza, incertezza e sgomento sofferta dalla ricorrente a causa della decisione di archiviare senza seguito la sua denuncia di molestie psicologiche (v. punti 446‑450) 24. Procedimento giurisdizionale – Spese – Accollo – Presa in considerazione delle esigenze di equità – Condanna della parte risultata soccombente (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 134, §§ 1 e 3) (v. punti 453, 455, 456) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della BCE del 24 novembre 2009 con cui è stata chiusa l’indagine amministrativa interna aperta a seguito della denuncia della ricorrente per discriminazione e violazione della sua dignità, costitutive di molestie psicologiche e di una violazione della politica in materia di dignità sul lavoro in vigore all’interno della BCE e, se necessario, della decisione della BCE del 24 marzo 2010 con cui è stato respinto il suo ricorso speciale e, dall’altro, alla condanna della BCE al pagamento del risarcimento del danno. Dispositivo 1) La decisione della Banca centrale europea (BCE) del 24 novembre 2009 con cui è stata chiusa l’indagine amministrativa interna aperta a seguito della denuncia della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la decisione della BCE del 24 marzo 2010 con cui è stato respinto il ricorso speciale della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sono annullate. 2) La BCE è condannata a versare alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la somma di EUR 20000 a titolo di risarcimento del danno. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) La BCE è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, i due terzi delle spese sostenute dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], relative al procedimento iniziale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea a titolo del ricorso nella causa F‑43/10, al procedimento d’impugnazione a titolo della causa T‑114/13 P e al presente procedimento di rinvio a titolo della causa T‑483/16 RENV. 5) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare un terzo delle proprie spese, relative al procedimento iniziale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica a titolo del ricorso nella causa F‑43/10, al procedimento d’impugnazione a titolo della causa T‑114/13 P e al presente procedimento di rinvio a titolo della causa T‑483/16 RENV.
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