CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2024
Cassazione n. 19324/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18436/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliato per legge;-controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 1744/2022 depositata il 03/02/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], davanti al giudice di Pace di Roma, proponeva domanda, qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c., avverso sollecito di pagamento n. 097 2018 9083116747000 relativo a cartelle esattoriali per recupero credito da infrazione al Cds. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 4279/20 , accoglieva l’opposizione. 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità, Ader) contestandola nella parte in cui: a) era stata dichiarata la contumacia del Concessionario (che, invece , si era costituito legittimamente con avvocato del libero foro); b) non era stata dichiarata la tardività della domanda in primo grado (in quanto - essendo stata contestata la notifica delle cartelle - proponibile ex art 617 cpc); c) non era stata verificata comunque la corretta notifica della cartelle, così come dimostrato in primo grado, con conseguente infondatezza della eccepita prescrizione. L’Ader concludeva chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione pro parte - in relazione a cartella relativa a tributi - e dichiararsi la efficacia del sollecito opposto in relazione alle altre cartelle.Si costituiva nel giudizio di appello l’originario opponente, chiedendo lo stralcio della documentazione prodotta per la prima volta in quel giudizio, eccependo la inammissibilità del gravame ex art 342 cpce resistendo nel merito. Si costituivano altresì: il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che deduceva per quanto di propria competenza la notifica del verbale e della cartella relativa nei termini della prescrizione; [OSCURATO:PERSONA], che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1744/2022, in parziale accoglimento dell’appello e quindi in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace, dichiarava l’efficacia del sollecito n. 097 2018 9083116747 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione della cartella n. 097 2011 0227400219, il cui credito dichiarava prescritto; e, per l’effetto, riconosceva a titolo di spese di lite a [OSCURATO:PERSONA] la minor somma per esborsi di €300,00 per il primo grado a carico dei convenuti in solido; mentre condannava il predetto al pagamento delle spese relative al giudizio di appello in favore di ciascuna delle parti appellate, con distrazione a favore del procuratore dell’Agenzia delle Entrate. 3. Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con distinti controricorsi il Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore del Comune resistente ha depositato memoria a sostegno della declaratoria di inammissibilità e comunque del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della ordinanza decisoria nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il Tribunale di Roma, nella sentenza impugnata, per quanto qui rileva, in parziale accoglimento dell’appello: -ha dichiarato l’efficacia del sollecito n. 097 2018 9083116747 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], argomentando sul fatto che: a) il Perez aveva avanzato la sua domanda soltanto in relazione alle cartelle (sottese al sollecito) relative a crediti da violazioni al Codice della strada, eccependo la mancata notifica delle cartelle stesse dei verbali, nonché la intervenuta prescrizione; b) era pertanto suo onere allegare e provare quando aveva ricevuto il sollecito al fine di consentire la verifica della tempestività della sua azione; c) il Perez è decaduto dalla contestazione relativa alla mancata notifica delle cartelle, in quanto detto vizio avrebbe dovuto essere eccepito entro 20 giorni dal sollecito e non potendosi stabilire se la citazione è intervenuta entro detto termine; mentre è decaduto dalla contestazione relativa alla mancata notifica del verbale di accertata violazione, in quanto detto vizio avrebbe dovuto essere eccepito entro 30 giorni dal ricevimento delle cartelle; -ha ritenuto parzialmente fondata l’eccezione di prescrizione con riferimento al credito portato dalla cartella n. 097 2011 0227400219, in quanto il relativo verbale era stato elevato nel 2007, mentre la cartella era stata notificata il 26 gennaio 2013 (come indicato nel sollecito), quando cioè era integralmente decorso il termine quinquennale previsto dall’art. 28 della legge n. 689/1981. 2. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge ex art. 360 c.p.c. n. 3 in relazione all’applicazione dell’art. 617 comma primo c.p.c. e della fattispecie del termine di decadenza (giorni venti) in relazione all’art. 77 del dPR n. 602/73 e art. 86 del dPR n. 602/73 (mancata produzione di cartelle di pagamento ed intimazioni di pagamento) nella parte in cui il giudice di appello, accogliendo parzialmente l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto inammissibile l’impugnazione dell’intimazione di pagamento per l’avvenuta prescrizione di 5 anni ex art. 28 L. 689/198 fra la data della notifica del verbale di accertamento della violazione e quella della notifica della cartella, non essendo stata impugnata la cartella esattoriale. In sostanza, secondo il ricorrente, l’azione da lui proposta, correttamente qualificata come opposizione all’esecuzione da parte del giudice di primo grado, è stata erroneamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi nella sentenza impugnata. 3. Il ricorso non è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente precisato (cfr. SU n. 22080/2017) che Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell’art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell’omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall’art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l’idoneità dell’atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell’art. 615 cod. proc. civ. . Occorre aggiungere che quella decisione, a chiarimento delle articolate questioni poste dall’ordinanza di rimessione della sezione semplice, ha anche affermato (cfr. il punto 8 della decisione sopra richiamata, pagg.24 e ss.), come già rilevato da Cass. n. 22094/2019, che la tutela dei diritti del destinatario della cartella di pagamento è assicurata da un lato mediante il cd. rimedio “ recuperatorio ” dell’opposizione al verbale mai notificatogli, da esperire nelle forme e nei termini di cui alla Legge n.689/1981 (oggi, del D.Lgs. n. 150/2011) e dall’altro lato mediante i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 c.p.c. In particolare, le Sezioni Unite nel citato arresto nomofilattico hanno testualmente affermato al punto 8.2: Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell’art.209 C.d.S. e dell’art.28 Legge n.689 del 1981 (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell’omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall’art. 201, comma quinto, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l’idoneità dell’atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell’art.615 c.p.c. Parimenti, saranno contestabili con quest’ultimo rimedio tutte le pretese di pagamento dell’amministrazione e dell’agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l’iscrizione a ruolo ma successivi all’emissione del verbale di accertamento successivo. Tuttavia, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l’irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell’art.617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale . Dando applicazione a detti principi, il Tribunale di Roma, da un lato, ha correttamente riconosciuto l’opponibilità nei modi di cui all’art. 7 615 c.p.c. al fine di contestare la maturata prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative, ma correttamente computando il relativo termine ed escludendo la maturazione quando non superato; e, dall’altro, ha correttamente qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. quella volta a contestare la mancata notifica delle cartelle di pagamento, sottese al sollecito impugnato. In particolare, sotto detto ultimo profilo, il Giudice del gravame, sulla base della originaria eccezionesollevata dall’odierno ricorrente, non solo ha correttamente qualificato la citazione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma come tale ne ha anche verificato la tardività: l’atto introduttivo era stato infatti notificato all’Agente della riscossione in data 04/10/2018 e depositato in Cancelleria in data 05/10/2018, oltre il termine perentorio dalla conoscenza dell’impugnato sollecito di pagamento, avente data 06/09/2018. Peraltro, parte ricorrente non ha neppure precisato il momento di effettiva conoscenza del sollecito (circostanza questa che costituisce un profilo di inammissibilità del ricorso), come pur avrebbe dovuto: ciò in quanto, pur non essendo il sollecito di pagamento atto soggetto a notifica, è principio di diritto nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 3430/2018 e Cass. n. 6487/2010) quello per cui il dies a quo del termine per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi decorre comunque, anche allorquando l’interessato non abbia avuto conoscenza formale del provvedimento impugnato ma ne abbia avuto tuttavia una conoscenza di fatto. Occorre infine rilevare che del tutto inconferente è il richiamo operato agli istituti dell’ipoteca legale di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 e del fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, essendo gli stessi strumenti cautelari non assimilabili al sollecito di pagamento. Per tali motivi la sentenza impugnata si sottrae alle censure mosse con il ricorso in esame.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti resistenti, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: -rigetta il ricorso; -condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida: in favore di [OSCURATO:PERSONA],in euro 1500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; in favore della Agenzia delle Entrate, in euro 1500 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge; in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in euro 1900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrent