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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2023

Cassazione n. 23743/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13042/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4980/2019 depositata il15/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI Dl CAUSA Il Tribunale di Benevento con sentenza nr.1465/2017 condannò il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a pagare a favore di [OSCURATO:PERSONA] un importo di € 152.000,00 relativo alla esecuzione di lavori non eseguiti a regola d’arte e condannò [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale titolare dell’omonima ditta edile e [OSCURATO:PERSONA], architetto incaricato del progetto, a pagare in solido al Comune di [OSCURATO:PERSONA] 50.000,00 euro.

Su impugnazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Appello di Napoli riformò la sentenza di primo grado rigettando la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] perché i lavori erano stati eseguiti in assenza di forma scritta e su ordine verbale del tecnico comunale, rilevando la nullità del rapporto contrattuale dedotto in giudizio per mancanza di forma scritta richiesta ad substantiam.

Avverso la sentenza della la Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono così rubricati: Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9 e 10 Legge 219/1981 e ss.mm.ii e 1723 cc ex art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c., perchè la delega prevista agli artt. 7, 8, e 10 della legge 219/1981, legge regolante la specifica materia della “ricostruzione post-sisma”, è una facoltà connessa alla semplice presentazione di istanza di contribuzione, per il tramite della quale l’Amministrazione si sostituisce –anche in un’ottica di semplificazione e agevolazione delle diverse fasi dell’intervento ricostruttivo - in ogni diritto (ritenzione del contributo) e/o obbligo (realizzazione dei lavori di ristrutturazione) al privato avente titolo.

La delega disciplinata dall’art. 9, co. 7 della L. 219 del 1981 è, difatti, un atto unilaterale del titolare del contributo, costitutivo in via autonoma – e giusta l’inequivoca previsione della legge speciale - degli obblighi in capo al Comune delegato e pertanto non prevede la forma scritta.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9 e 10 Legge 219/1981 e ss.mm.ii e 2697,2700,2739 cc ex art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c., perchè la delega prevista agli artt. 7, 8, e 10 della legge 219/1981, legge regolante la specifica materia della “ricostruzione post-sisma”, non ha natura contrattuale e comunque emerge la sua esistenza dalla numerosa documentazione prodotta dal ricorrente.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 81,100,112,115, 166,180,183 e 345 cpc ex art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c., perchè la delega prevista agli artt. 7, 8, e 10 della legge 219/1981, legge regolante la specifica materia della “ricostruzione post-sisma”, non è una condizione dell’azione ma casomai un fatto estintivo e quindi una eccezione di merito in senso stretto non rilevabile d’ufficio.

I tre motivi di ricorsi sono infondati e devono essere respinti.

Occorre infatti premettere che i contratti con la [OSCURATO:PERSONA] devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità.

Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti.

E’ pacifica e consolidata sul punto la giurisprudenza di questa Corte (vedi per tutte Cass. civ. Sez. 1 - , ordinanza n. 11190 del 9 maggio 2018 ) secondo la quale : “In tema di contratti degli enti pubblici, stante il requisito della forma scritta impostoa pena di nullità per la stipulazione di tali contratti, la volontà degli enti predetti dev'essere desunta esclusivamente dal contenuto dell'atto, interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non potendosi fare ricorso alle deliberazioni degli organi competenti, le quali, essendo atti estranei al documento contrattuale, assumono rilievo ai soli fini del procedimento di formazione della volontà, attenendo alla fase preparatoria del negozio e risultando pertanto prive di valore interpretativo o ricognitivo delle clausole negoziali, a meno che non siano espressamente richiamate dalle parti; né può aversi riguardo, per la determinazione della comune intenzione delle parti ex art. 1362, comma 2, c.c., alle deliberazioni adottate da uno degli enti successivamente alla conclusione del contratto ed attinenti alla fase esecutiva del rapporto, in quanto aventi carattere unilaterale.” Il giudice, qualora riscontri vizio della forma scritta prescritta “ad substantiam” in violazione dell’art. 17, r.d. n. 2440 del 1923,trattandosi di contratto stipulato dalla P.A., deve rilevare d’ufficio la nullità insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, perché tale invalidità negoziale è prevista a protezione degli interessi generali della collettività, quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa e di tutela delle risorse pubbliche, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all’art. 97 Cost.

Ciò premesso anche nel caso di delega disciplinata dall’art. 9, co. 7 della L. 219 del 1981 occorre la forma scritta non configurandosi un atto unilaterale del titolare del contributo, costitutivo in via autonoma degli obblighi in capo al Comune delegato.

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto in ordine a tutti i tre motivi, la sentenza confermata con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidano in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPRnr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13042/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4980/2019 depositata il15/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA Il Tribunale di Benevento con sentenza nr.1465/2017 condannò il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a pagare a favore di [OSCURATO:PERSONA] un importo di € 152.000,00 relativo alla esecuzione di lavori non eseguiti a regola d’arte e condannò [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale titolare dell’omonima ditta edile e [OSCURATO:PERSONA], architetto incaricato del progetto, a pagare in solido al Comune di [OSCURATO:PERSONA] 50.000,00 euro. Su impugnazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Appello di Napoli riformò la sentenza di primo grado rigettando la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] perché i lavori erano stati eseguiti in assenza di forma scritta e su ordine verbale del tecnico comunale, rilevando la nullità del rapporto contrattuale dedotto in giudizio per mancanza di forma scritta richiesta ad substantiam. Avverso la sentenza della la Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono così rubricati: Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9 e 10 Legge 219/1981 e ss.mm.ii e 1723 cc ex art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c., perchè la delega prevista agli artt. 7, 8, e 10 della legge 219/1981, legge regolante la specifica materia della “ricostruzione post-sisma”, è una facoltà connessa alla semplice presentazione di istanza di contribuzione, per il tramite della quale l’Amministrazione si sostituisce –anche in un’ottica di semplificazione e agevolazione delle diverse fasi dell’intervento ricostruttivo - in ogni diritto (ritenzione del contributo) e/o obbligo (realizzazione dei lavori di ristrutturazione) al privato avente titolo. La delega disciplinata dall’art. 9, co. 7 della L. 219 del 1981 è, difatti, un atto unilaterale del titolare del contributo, costitutivo in via autonoma – e giusta l’inequivoca previsione della legge speciale - degli obblighi in capo al Comune delegato e pertanto non prevede la forma scritta. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9 e 10 Legge 219/1981 e ss.mm.ii e 2697,2700,2739 cc ex art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c., perchè la delega prevista agli artt. 7, 8, e 10 della legge 219/1981, legge regolante la specifica materia della “ricostruzione post-sisma”, non ha natura contrattuale e comunque emerge la sua esistenza dalla numerosa documentazione prodotta dal ricorrente. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 81,100,112,115, 166,180,183 e 345 cpc ex art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c., perchè la delega prevista agli artt. 7, 8, e 10 della legge 219/1981, legge regolante la specifica materia della “ricostruzione post-sisma”, non è una condizione dell’azione ma casomai un fatto estintivo e quindi una eccezione di merito in senso stretto non rilevabile d’ufficio. I tre motivi di ricorsi sono infondati e devono essere respinti. Occorre infatti premettere che i contratti con la [OSCURATO:PERSONA] devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti. E’ pacifica e consolidata sul punto la giurisprudenza di questa Corte (vedi per tutte Cass. civ. Sez. 1 - , ordinanza n. 11190 del 9 maggio 2018 ) secondo la quale : “In tema di contratti degli enti pubblici, stante il requisito della forma scritta impostoa pena di nullità per la stipulazione di tali contratti, la volontà degli enti predetti dev'essere desunta esclusivamente dal contenuto dell'atto, interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non potendosi fare ricorso alle deliberazioni degli organi competenti, le quali, essendo atti estranei al documento contrattuale, assumono rilievo ai soli fini del procedimento di formazione della volontà, attenendo alla fase preparatoria del negozio e risultando pertanto prive di valore interpretativo o ricognitivo delle clausole negoziali, a meno che non siano espressamente richiamate dalle parti; né può aversi riguardo, per la determinazione della comune intenzione delle parti ex art. 1362, comma 2, c.c., alle deliberazioni adottate da uno degli enti successivamente alla conclusione del contratto ed attinenti alla fase esecutiva del rapporto, in quanto aventi carattere unilaterale.” Il giudice, qualora riscontri vizio della forma scritta prescritta “ad substantiam” in violazione dell’art. 17, r.d. n. 2440 del 1923,trattandosi di contratto stipulato dalla P.A., deve rilevare d’ufficio la nullità insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, perché tale invalidità negoziale è prevista a protezione degli interessi generali della collettività, quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa e di tutela delle risorse pubbliche, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all’art. 97 Cost. Ciò premesso anche nel caso di delega disciplinata dall’art. 9, co. 7 della L. 219 del 1981 occorre la forma scritta non configurandosi un atto unilaterale del titolare del contributo, costitutivo in via autonoma degli obblighi in capo al Comune delegato. In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto in ordine a tutti i tre motivi, la sentenza confermata con condanna alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidano in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPRnr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p
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