CNELTesto definitivoSezione Ccnl Plurisettoriali, Microsettoriali E AltriDecisione del 6 marzo 2024
CNEL n. V950/2024
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: V950
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti delle imprese di restauro beni culturali
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti delle imprese di restauro di beni culturali
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: CCNL PLURISETTORIALI, MICROSETTORIALI E ALTRI
Sottosettori: CCNL plurisettoriali, microsettoriali, altri e vari
Parti datoriali: F.IN.CO.; ARI; FEDERTERZIARIO
Parti sindacali: UGL COSTRUZIONI; UGL
Decorrenza: 2024-03-06
Scadenza: 2027-03-05
Stipula: 2024-03-06
Stato: Acquisito
Identificativo: 20253
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=183497
--- Testo contratto ---
Nel caso cli più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno essere superaci mesi 6 in un periodo di 18
mesi consecutivi.
In caso di malattia il lavoratore, non in prova, che abbia almeno tre anni cli anzianità avrà diritto alla conservazione
ciel posto per un periodo massimo cli 12 mesi consecutivi.
Nel caso cli più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno essere superati mesi 12 in un periodo di
20 mesi consecutivi.
li trattamento economico, in qualunque fattispecie, è al 100% della retribuzione globale per i primi sei mesi. In
caso di malattie più lunghe, cli ricadute nella stessa malattia o di malattie diverse il trattamento economico per i
mesi aggiuntivi è ciel 50%.
Superati i termini massimi sopra indicati qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro, per il perdurare della
malattia o suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore la
liquidazione ciel trattamento cli fine rapporto e della indennità di preavviso.
Analogamente nel caso in cui perduri la malattia oltre i termini cli cui sopra e il lavoratore non sia in condizioni cli
riprendere il lavoro, il rapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello stesso con diritto al solo trattamento
cli fine rapporto.
In caso cli infortunio sul lavoro il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione ciel posto fino a quando
dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e cli fatto al lavoratore medesimo di attendere al lavoro e
comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo cli abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal
competente Istituto.
Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi il lavoratore o la infermità conseguente all'infortunio o alla malattia
professionale, debitamence accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, il lavoratore ha diritto alla indennità
sostitutiva ciel preavviso ed al trattamento economico cli cui all'art. 39 del presente C.C.N.L.
li lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà ciel trattamento sopra indicato fino alla scadenza ciel
preavviso stesso.
In caso cli malattia professionale o di infortunio il lavoratore ha diritto alla conservazione ciel posto per un periodo
cli:
1. in caso cli malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità
temporanea previsto dalla legge;
2. nel caso cli infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio ciel certificato medico definitivo da
parte dell'istituto assicuratore.
Il lavoratore che entro tre giorni dal termine ciel periodo di malattia, malattia professionale o infortunio non si
presenrj al lavoro, sarà considerato dimissionario.
Sono escluse dal periodo di comporto le malattie oncologiche e i ricoveri ospedalieri per l'espletamento cli terapie
salvavita.
Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate eia una Commissione medica istin1ita presso
l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, il periodo cli aspettativa generica sarà prorogato, anche
se eccedente i 120 giorni.
Gli interessati dovranno far pervenire all'azienda, prima della scadenza del centoventesimo giorno cli aspettativa
generica, l'ulteriore certificazione medica a comprova dello stato di salute e della inidoneità alla ripresa ciel lavoro,
contenente i giorni cli proroga concessi dal medico curante o dalla struttura ospedaliera. In caso di infortunio o
di malattia professionale l’impresa provvede ad una integrazione della indennità erogata dall'Istituto assicuratore,
fino al 100% della retribuzione netta dal primo giorno e sino a guarigione clinica.
art. 31.
SOSPENSIONE DEL LAVORO
In caso cli sospensione ciel lavoro per fatto dipendente dal datore cli lavoro e indipendente dalla volontà del
lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto per tutto il periodo della sospensione.
La norma cli cui al precedente comma non si applica nel caso cli pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari,
sospensioni legate ad obblighi impartiti dalla committenza e altri casi cli forza maggiore. Analogo criterio vale nel
caso in cui sussista un diniego di accesso da parte della committenza al lavoratore per fatto di cui ai commi 3 e 4
dell'art. 3. In tali casi la sospensione del lavoro non dà diritto al trattamento economico di cui a l primo comma.