CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12268/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] SAMBRO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la condanna del predetto in ordine ai reati di cui all'art. 216, 217, 223 I. fall.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura l'omesso pronunciamento del giudice di merito circa la sussistenza del fatto di bancarotta documentale, è precluso perché la doglianza non risulta essere stata dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l'esito del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., risultano manifestamente infondati nella misura in cui, da un lato, postulano logicamente l'accoglimento del primo motivo di ricorso, a sua volta inammissibile (la parte adduce che, esclusa la bancarotta documentale, residuerebbe solo quella distrattiva, così venendo meno i presupposti per la continuazione fallimentare di cui all'art. 219 I. fall.) e, dall'altro lato, è comunque manifestamente infondato, in quanto implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, laddove la motivazione risulti sufficiente, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 I