Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 09930/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3MEL [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa il 22 aprile 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale della stessa città il 10 febbraio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli art. 648 bis cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono il vizio motivazionale con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputato e la mancata riqualificazione del fatto nella più lieve ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Collegio del merito con corretti argomenti giuridici: sul punto si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, in linea con l'articolata motivazione del Tribunale, ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato contestato, sulla base di un compendio probatorio corposo ed incontrovertibile, fondato su elementi indiziari gravi e concordanti, quali l'abrasione dei numeri di matricola di ben cinque motori, l'occultamento degli stessi all'interno di un furgone, l'assenza totale di documenti in grado di stabilire la provenienza degli oggetti e la carenza di indicazioni utili all'identificazione del demolitore, che, a dire dell'imputato, avrebbe venduto regolarmente la merce, non essendo quest'ultimo stato in grado di documentare in alcun modo un lecito acquisto e neppure ch fornire indicazioni del soggetto da cui li avrebbe acquistati.

Elementi, questi, che, assieme al trasferimento della merce in un paese extracomunitario, hanno comprovato indiscutibilmente le condotte tipiche di riciclaggio, con conseguente non sussumibilità del fatto nel più lieve reato di ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3MEL [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa il 22 aprile 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale della stessa città il 10 febbraio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli art. 648 bis cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono il vizio motivazionale con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputato e la mancata riqualificazione del fatto nella più lieve ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Collegio del merito con corretti argomenti giuridici: sul punto si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, in linea con l'articolata motivazione del Tribunale, ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato contestato, sulla base di un compendio probatorio corposo ed incontrovertibile, fondato su elementi indiziari gravi e concordanti, quali l'abrasione dei numeri di matricola di ben cinque motori, l'occultamento degli stessi all'interno di un furgone, l'assenza totale di documenti in grado di stabilire la provenienza degli oggetti e la carenza di indicazioni utili all'identificazione del demolitore, che, a dire dell'imputato, avrebbe venduto regolarmente la merce, non essendo quest'ultimo stato in grado di documentare in alcun modo un lecito acquisto e neppure ch fornire indicazioni del soggetto da cui li avrebbe acquistati. Elementi, questi, che, assieme al trasferimento della merce in un paese extracomunitario, hanno comprovato indiscutibilmente le condotte tipiche di riciclaggio, con conseguente non sussumibilità del fatto nel più lieve reato di ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore I
Sentenza Cassazione n. 09930/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris