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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38804/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Monza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Monza, in sede di riesame di sequestro probatorio, ha confermato la misura reale disposta nei confronti del ricorrente, indagato per i reati di cui agli artt. 474, 517-ter e 648 cod. pen„ avente ad oggetto numerosi capi di vestiario recanti il marchio contraffatto Marshall.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:61, 1) violazione di legge per non avere il Tribunale considerato l'incompletezza delle indagini, non rinvenendosi alcuna indicazione negli atti dell'attività effettuata dalla Guardia di Finanza prima del sequestro dei capi di vestiario, consistente nel rinvenimento e repertazione di altra merce posseduta dal ricorrente e recante il marchio Marshall, nonché nella richiesta di un parere alla società detentrice del marchio in ordine alla contraffazione, parere espresso prima del sequestro e relativo ad altri capi di abbigliamento diversi da quelli sottoposti alla misura.

Il verbale di sequestro, inoltre, sarebbe generico in quanto non corredato da documentazione fotografica, con lesione delle prerogative difensive; 2) violazione di legge in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti.

Dalla documentazione prodotta dalla difesa non emergerebbero profili di alterazione del marchio dei beni in sequestro e, comunque, il marchio Marshall non sarebbe tra quelli tutelati in quanto sottoposto a registrazione di annullamento in seguito ad apposito procedimento dinanzi all'Ufficio dell'Unione Europea.

In ogni caso, l'apposizione sui capi di abbigliamento in sequestro del marchio indicato non sarebbe stata idonea a creare confusione nel consumatore, per le ragioni esplicitate in ricorso da fg. 12 in poi; 3) violazione di legge per non avere il Tribunale valutato l'assenza di offesa ai beni giuridici protetti dalla norma, stante l'assenza di capacità ingannatoria dei marchi apposti sui beni in sequestro.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria e le conclusioni scritte con le quali si insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).

La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).

Inoltre, deve ricordarsi che in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019 (dep. 2020, Pino, Rv. 278542; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053). 1.1.Ciò posto, quanto al primo motivo, il Tribunale ha chiarito, con motivazione esente da vizi, che il ricorrente non aveva esibito alcuna documentazione inerente alla legittima provenienza dei beni in sequestro, tanto in riferimento alla data di produzione che in riferimento alla data di acquisto.

Proprio le predette indagini a carico dell'indagato per contraffazioni di marchi su merce che si assume in ricorso essere diversa ma analoga nella tipologia, dà contezza della sussistenza delle finalità probatorie del sequestro se tanto si coniuga con la mancanza assoluta di giustificazioni da parte del ricorrente.

Ogni altra valutazione circa la capacità ingannatoria della contraffazione e la stessa sua esistenza rispetto al marchio genuino è riservata al merito del giudizio, con superamento di ogni contraria obiezione contenuta in ricorso, anche per ciò che concerne la supposta genericità del sequestro.

1.2. Quanto alla circostanza che il marchio di cui si discute non sia più tutelato da registrazione valida, il Tribunale ha messo in luce che la procedura di annullamento non si è ancora completata, sicché la censura difensiva non ha pregio in questa sede inerendo ad un presunto vizio motivazionale e dovrà essere rivalutata nel merito del giudizio.

Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 23.09.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Monza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Monza, in sede di riesame di sequestro probatorio, ha confermato la misura reale disposta nei confronti del ricorrente, indagato per i reati di cui agli artt. 474, 517-ter e 648 cod. pen„ avente ad oggetto numerosi capi di vestiario recanti il marchio contraffatto Marshall. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:61, 1) violazione di legge per non avere il Tribunale considerato l'incompletezza delle indagini, non rinvenendosi alcuna indicazione negli atti dell'attività effettuata dalla Guardia di Finanza prima del sequestro dei capi di vestiario, consistente nel rinvenimento e repertazione di altra merce posseduta dal ricorrente e recante il marchio Marshall, nonché nella richiesta di un parere alla società detentrice del marchio in ordine alla contraffazione, parere espresso prima del sequestro e relativo ad altri capi di abbigliamento diversi da quelli sottoposti alla misura. Il verbale di sequestro, inoltre, sarebbe generico in quanto non corredato da documentazione fotografica, con lesione delle prerogative difensive; 2) violazione di legge in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. Dalla documentazione prodotta dalla difesa non emergerebbero profili di alterazione del marchio dei beni in sequestro e, comunque, il marchio Marshall non sarebbe tra quelli tutelati in quanto sottoposto a registrazione di annullamento in seguito ad apposito procedimento dinanzi all'Ufficio dell'Unione Europea. In ogni caso, l'apposizione sui capi di abbigliamento in sequestro del marchio indicato non sarebbe stata idonea a creare confusione nel consumatore, per le ragioni esplicitate in ricorso da fg. 12 in poi; 3) violazione di legge per non avere il Tribunale valutato l'assenza di offesa ai beni giuridici protetti dalla norma, stante l'assenza di capacità ingannatoria dei marchi apposti sui beni in sequestro. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria e le conclusioni scritte con le quali si insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). Inoltre, deve ricordarsi che in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019 (dep. 2020, Pino, Rv. 278542; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053). 1.1.Ciò posto, quanto al primo motivo, il Tribunale ha chiarito, con motivazione esente da vizi, che il ricorrente non aveva esibito alcuna documentazione inerente alla legittima provenienza dei beni in sequestro, tanto in riferimento alla data di produzione che in riferimento alla data di acquisto. Proprio le predette indagini a carico dell'indagato per contraffazioni di marchi su merce che si assume in ricorso essere diversa ma analoga nella tipologia, dà contezza della sussistenza delle finalità probatorie del sequestro se tanto si coniuga con la mancanza assoluta di giustificazioni da parte del ricorrente. Ogni altra valutazione circa la capacità ingannatoria della contraffazione e la stessa sua esistenza rispetto al marchio genuino è riservata al merito del giudizio, con superamento di ogni contraria obiezione contenuta in ricorso, anche per ciò che concerne la supposta genericità del sequestro. 1.2. Quanto alla circostanza che il marchio di cui si discute non sia più tutelato da registrazione valida, il Tribunale ha messo in luce che la procedura di annullamento non si è ancora completata, sicché la censura difensiva non ha pregio in questa sede inerendo ad un presunto vizio motivazionale e dovrà essere rivalutata nel merito del giudizio. Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 23.09.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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