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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07347/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1968/2025 R.G. proposto da:rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato,-controricorrente-Ufficio della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Ancona,intimataavverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1796/2024depositata il 22/12/2024.Numero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/2026Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr.

StanislaoDe Matteis che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e/o per ilrigetto del ricorso.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 La Corte d’Appello di Ancona, con l’impugnata sentenza, in accoglimentodel reclamo proposto da Agenzia delle Entrate, rigettava la domanda diomologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti proposto daesclusione dall’accordo di tutti gli altri debitori.1.1 Rilevava la Corte che un accordo di ristrutturazione basato unicamentesul meccanismo dell’adesione forzosa di Agenzia delle Entrate ed INPS,costretti a subire la falcidia dei loro crediti, senza il coinvolgimento dinessuno degli altri creditori, non poteva definirsi tale, risolvendosi in unaforma atipica e generalizzata, non consentita, di “condono”, che nullaaveva a che fare con gli strumenti di soluzione della crisi.2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzaaffidato a due motivi, illustrati con memoria ex art. 380bis1 c.p.c.,Agenzia delle Entrate ha svolto difese con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132,comma 2 n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1 n. 4, c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Ancona omessodi motivare con iter logico-giuridico coerente e completo la ritenutafondatezza del motivo di impugnazione proposto da Agenzia delle Entrate,Numero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/2026circa la inammissibilità di un accordo di ristrutturazione che preveda lasola falcidia del debito erariale e contributivo (a prescindere dal cramdown).1.1 Il motivo è infondato.1.2 Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre,infatti, solo allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi in maniera taleda rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suoragionamento.

In particolare, il vizio si esaurisce nella “mancanza assolutadi motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre restairrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.U., Sentenza n. 22232/2016; 8053/2014 e 13977/2019).1.3 Nel caso di specie, la motivazione della sentenza non è connotata datali deficienze e non si pone al di sotto del cd. minimo costituzionale, inquanto la Corte d’Appello ha sufficientemente, ed in maniera logica ecomprensibile, esplicitato le ragioni del proprio convincimento circal’inammissibilità della domanda di omologazione degli accordi diristrutturazione.2 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 48,57 e 63 comma 2 bis CCII (nella versione vigente fino al 13.6.2023), eart. 1 bis d.l. 69/2023 (conv. con legge 103/2023 in data 10.8.2023) eart. 63, nella versione vigente dal 28.9.2024, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3, c.p.c. per avere la Corte territoriale errato nel giudicarenon omologabile, ai sensi delle suddette norme, gli accordi diristrutturazione dei debiti con transazione su crediti tributari e contributivicome proposto dalla ricorrente in ragione dell’assenza di accordi con altricreditori cd. aderenti e per essere l’Agenzia delle Entrate e l’INPS gli unicicreditori coinvolti nel piano di ristrutturazione.Numero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/20262.1 Si argomenta che non vi è alcuna norma che prevede l’inammissibilitàdi un accordo di ristrutturazione esclusivamente concluso con transazionefiscale e il meccanismo del “cram down”, che trasforma la mancataadesione dell’ente pubblico in un’adesione volontaria, tale da computarsiai fini delle maggioranze dei creditori aderenti e che l’interesse fiscale èrecessivo rispetto a quello concorsuale assicurato dall’istituto dellatransazione fiscale.2.2 Rimarca la ricorrente che le conclusioni cui è pervenuta la sentenza disecondo grado sono smentite dal Codice della Crisi che, nella nuovaversione risultante dalla novella e dal 28/9/2024, espressamentecontempla all’art. 63, comma 5, l’ipotesi invece censurata dalla Corted’Appello di Ancona, di istanza di omologa di accordo di ristrutturazionecon cram down anche in assenza di altri creditori aderenti.3 Il motivo non merita accoglimento per le ragioni appresso precisate.3.1 La censura pone alla Corte la questione se il Tribunale possaomologare l’accordo di ristrutturazione anche in mancanza di adesionedell’amministrazione finanziaria e dell’ente previdenziale quando taleadesione è decisiva per il raggiungimento della percentuale prevista dallalegge e quando la proposta di soddisfacimento è per l’amministrazione piùconveniente dell’alternativa liquidatoria.

Ciò anche nel caso, come quellodi specie, in cui il debitore non abbia raggiunto alcun accordo con gli altricreditori in quanto (separatamente) destinatari di soddisfacimentointegrale.3.2 E’ incontestabile che non possa trovare applicazione ratione temporis ilterzo correttivo al Codice della Crisi di cui al d.lvo n. 136/2024 che, all’art.16, ha novellato l’art. 63, comma 5, CCII, ammettendo, a determinatecondizioni, anche l’ipotesi di omologazione attraverso il “cram down”fiscale e previdenziale in assenza di altri “creditori aderenti”; la normatransitoria (art. 56, comma 3, d.lvo cit.) prevede , infatti, che la nuovadisciplina si applica alle proposte di transazione depositate, ai sensiNumero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’art.63, commi 1 e 2, CCII successivamente all’entrata in vigore delcorrettivo ter (28/9/2024) .3.3 Risulta, dalla lettura del ricorso, che “il ricorso per omologazionedell’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione su debiti tributarie contributivi artt. 48, 57 e 63 ciii” è stato presentato in data 30/1/2014 ela proposta di accordo è stata omologata con sentenza del Tribunale diAncona del 28/5/2024.3.4 Va rilevato che con la legge di conversione (l. 10/8/2023 n. 109) deld.l. 69/2023 è stata introdotta una norma transitoria – l’art. 1bis - che, inmateria di omologa degli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza diadesione da parte dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori diforme di previdenza o assistenza obbligatorie, ha sospeso l’applicazionedei commi 2, ultima parte, e 2 bis dell’art. 63 CCII, sostituendoli con ledisposizioni di cui ai commi 2, 3,4 e 5 dell’art. 1bis citato.La norma è stata introdotta al dichiarato fine di assicurare, nelle moredell’adozione dell’ultimo decreto cd. correttivo (poi emanato con d.lgs. 13settembre 2024 n. 136, applicabile alle proposte di transazione presentatesuccessivamente al 28 settembre 2024) una adeguata tutela ai creditoripubblici non aderenti all’accordo e, ciò, in funzione cd. antiabuso.In particolare, per quanto qui di interesse, il comma 2 lett. c) della normatesté citata prevede, quale condizione per l’omologazione dell’accordo diristrutturazione mediante “cram down fiscale e previdenziale”, che «ilcredito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi diristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell’importo complessivo deicrediti»; si precisa al comma 3 che «se l’ammontare complessivo deicrediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione èinferiore ad un quarto dell’importo complessivo dei crediti, la disposizionedi cui al comma 2 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto dellecondizioni di cui alle lettere a) b) e d) del medesimo comma se lapercentuale di soddisfacimento dei crediti dell’amministrazioneNumero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/2026finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenzaobbligatorie non è inferiore al 40 per cento dell’ammontare dei rispettivicrediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione del pagamento richiestanon eccede il periodo di dieci anni».3.5 È di tutta evidenza come la chiara lettera della disposizione,contenente riferimento espresso agli “altri creditori aderenti”,presupponga che il “cram down” nei confronti dell’amministrazione fiscalee/o degli enti previdenziali possa operare unicamente in presenza diaccordi conclusi con almeno uno degli altri creditori.La proposta di accordo di ristrutturazione conclusa con il solo creditoreerariale non corrisponde dunque al nuovo modello introdotto dall’art. 1 bisapplicabile qui ratione temporis.3.6 La fattispecie scrutinata, avuto riguardo al deposito della proposta ditransazione fiscale in Tribunale, unitamente alla richiesta di omologazionedell’accordo di ristrutturazione dei debiti nel gennaio 2024, è proprioregolamentata dalla disciplina transitoria del citato art. 1 bis n.69/2023.Il sesto comma dell’art. 1-bis cit. prevede, infatti, che le relativedisposizioni «si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, aisensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 63» del CCII «in data successiva aquella di entrata in vigore del presente decreto»; laddove per “presentedecreto” deve intendersi necessariamente, secondo un’ineludibileinterpretazione letterale, lo stesso decreto-legge, la cui entrata in vigore –sul punto – va fatta risalire dunque al 15 giugno 2023.3.7 In ogni caso anche a voler prescindere dall’applicazione del regimeprevisto dall’art. 1 bis citato, l’interpretazione seguita dalla Corted’Appello, è conforme all’orientamento di questa Corte che, confermando iprincipi già enunciati con riferimento alla norma di cui all’art. 182 bis l.fall(cfr Cass. n. 32954/2024), ha, recentemente, affermato che «In tema diaccordi di ristrutturazione dei debiti con omologazione forzosa prevista nelregime di cui agli artt. 57 e 63 CCII o anche 1 bis, D.L. 13.6.2023, n. 69Numero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/2026(conv. in L. 10.8.2023, n. 103), vigenti anteriormente alle modificheapportate dall’art. 16 del D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136, l’intervento deltribunale, ai fini dell'omologazione, nonostante la mancata adesione delcreditore pubblico (nella specie, l’amministrazione finanziaria),presuppone pur sempre che, sulla proposta del debitore, vi sia stato unaccordo con gli altri creditori; in difetto, nemmeno è possibile stabilire ladecisività della mancanza di adesione del creditore pubblico, posto che ilmeccanismo del cram down è strettamente correlato ad una valutazionedel carattere determinante dell’adesione mancata in relazione al precisoraggiungimento, con siffatta modalità, delle percentuali di adesione volutedalla legge» (cfr. Cass. 5918/2026).Il ricorso è quindi rigettato.4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Numero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] diPaola [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereristrutturazioneCosmo [OSCURATO:PERSONA].dei debitiLuigi D'[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1968/2025 R.G. proposto da:rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato,-controricorrente-Ufficio della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Ancona,intimataavverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1796/2024depositata il 22/12/2024.Numero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/2026Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr.

StanislaoDe Matteis che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e/o per ilrigetto del ricorso.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 La Corte d’Appello di Ancona, con l’impugnata sentenza, in accoglimentodel reclamo proposto da Agenzia delle Entrate, rigettava la domanda diomologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti proposto daesclusione dall’accordo di tutti gli altri debitori.1.1 Rilevava la Corte che un accordo di ristrutturazione basato unicamentesul meccanismo dell’adesione forzosa di Agenzia delle Entrate ed INPS,costretti a subire la falcidia dei loro crediti, senza il coinvolgimento dinessuno degli altri creditori, non poteva definirsi tale, risolvendosi in unaforma atipica e generalizzata, non consentita, di “condono”, che nullaaveva a che fare con gli strumenti di soluzione della crisi.2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzaaffidato a due motivi, illustrati con memoria ex art. 380bis1 c.p.c.,Agenzia delle Entrate ha svolto difese con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132,comma 2 n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1 n. 4, c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Ancona omessodi motivare con iter logico-giuridico coerente e completo la ritenutafondatezza del motivo di impugnazione proposto da Agenzia delle Entrate,Numero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/2026circa la inammissibilità di un accordo di ristrutturazione che preveda lasola falcidia del debito erariale e contributivo (a prescindere dal cramdown).1.1 Il motivo è infondato.1.2 Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre,infatti, solo allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi in maniera taleda rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suoragionamento.

In particolare, il vizio si esaurisce nella “mancanza assolutadi motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre restairrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.U., Sentenza n. 22232/2016; 8053/2014 e 13977/2019).1.3 Nel caso di specie, la motivazione della sentenza non è connotata datali deficienze e non si pone al di sotto del cd. minimo costituzionale, inquanto la Corte d’Appello ha sufficientemente, ed in maniera logica ecomprensibile, esplicitato le ragioni del proprio convincimento circal’inammissibilità della domanda di omologazione degli accordi diristrutturazione.2 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 48,57 e 63 comma 2 bis CCII (nella versione vigente fino al 13.6.2023), eart. 1 bis d.l. 69/2023 (conv. con legge 103/2023 in data 10.8.2023) eart. 63, nella versione vigente dal 28.9.2024, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3, c.p.c. per avere la Corte territoriale errato nel giudicarenon omologabile, ai sensi delle suddette norme, gli accordi diristrutturazione dei debiti con transazione su crediti tributari e contributivicome proposto dalla ricorrente in ragione dell’assenza di accordi con altricreditori cd. aderenti e per essere l’Agenzia delle Entrate e l’INPS gli unicicreditori coinvolti nel piano di ristrutturazione.Numero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/20262.1 Si argomenta che non vi è alcuna norma che prevede l’inammissibilitàdi un accordo di ristrutturazione esclusivamente concluso con transazionefiscale e il meccanismo del “cram down”, che trasforma la mancataadesione dell’ente pubblico in un’adesione volontaria, tale da computarsiai fini delle maggioranze dei creditori aderenti e che l’interesse fiscale èrecessivo rispetto a quello concorsuale assicurato dall’istituto dellatransazione fiscale.2.2 Rimarca la ricorrente che le conclusioni cui è pervenuta la sentenza disecondo grado sono smentite dal Codice della Crisi che, nella nuovaversione risultante dalla novella e dal 28/9/2024, espressamentecontempla all’art. 63, comma 5, l’ipotesi invece censurata dalla Corted’Appello di Ancona, di istanza di omologa di accordo di ristrutturazionecon cram down anche in assenza di altri creditori aderenti.3 Il motivo non merita accoglimento per le ragioni appresso precisate.3.1 La censura pone alla Corte la questione se il Tribunale possaomologare l’accordo di ristrutturazione anche in mancanza di adesionedell’amministrazione finanziaria e dell’ente previdenziale quando taleadesione è decisiva per il raggiungimento della percentuale prevista dallalegge e quando la proposta di soddisfacimento è per l’amministrazione piùconveniente dell’alternativa liquidatoria.

Ciò anche nel caso, come quellodi specie, in cui il debitore non abbia raggiunto alcun accordo con gli altricreditori in quanto (separatamente) destinatari di soddisfacimentointegrale.3.2 E’ incontestabile che non possa trovare applicazione ratione temporis ilterzo correttivo al Codice della Crisi di cui al d.lvo n. 136/2024 che, all’art.16, ha novellato l’art. 63, comma 5, CCII, ammettendo, a determinatecondizioni, anche l’ipotesi di omologazione attraverso il “cram down”fiscale e previdenziale in assenza di altri “creditori aderenti”; la normatransitoria (art. 56, comma 3, d.lvo cit.) prevede , infatti, che la nuovadisciplina si applica alle proposte di transazione depositate, ai sensiNumero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’art.63, commi 1 e 2, CCII successivamente all’entrata in vigore delcorrettivo ter (28/9/2024) .3.3 Risulta, dalla lettura del ricorso, che “il ricorso per omologazionedell’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione su debiti tributarie contributivi artt. 48, 57 e 63 ciii” è stato presentato in data 30/1/2014 ela proposta di accordo è stata omologata con sentenza del Tribunale diAncona del 28/5/2024.3.4 Va rilevato che con la legge di conversione (l. 10/8/2023 n. 109) deld.l. 69/2023 è stata introdotta una norma transitoria – l’art. 1bis - che, inmateria di omologa degli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza diadesione da parte dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori diforme di previdenza o assistenza obbligatorie, ha sospeso l’applicazionedei commi 2, ultima parte, e 2 bis dell’art. 63 CCII, sostituendoli con ledisposizioni di cui ai commi 2, 3,4 e 5 dell’art. 1bis citato.La norma è stata introdotta al dichiarato fine di assicurare, nelle moredell’adozione dell’ultimo decreto cd. correttivo (poi emanato con d.lgs. 13settembre 2024 n. 136, applicabile alle proposte di transazione presentatesuccessivamente al 28 settembre 2024) una adeguata tutela ai creditoripubblici non aderenti all’accordo e, ciò, in funzione cd. antiabuso.In particolare, per quanto qui di interesse, il comma 2 lett. c) della normatesté citata prevede, quale condizione per l’omologazione dell’accordo diristrutturazione mediante “cram down fiscale e previdenziale”, che «ilcredito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi diristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell’importo complessivo deicrediti»; si precisa al comma 3 che «se l’ammontare complessivo deicrediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione èinferiore ad un quarto dell’importo complessivo dei crediti, la disposizionedi cui al comma 2 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto dellecondizioni di cui alle lettere a) b) e d) del medesimo comma se lapercentuale di soddisfacimento dei crediti dell’amministrazioneNumero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/2026finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenzaobbligatorie non è inferiore al 40 per cento dell’ammontare dei rispettivicrediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione del pagamento richiestanon eccede il periodo di dieci anni».3.5 È di tutta evidenza come la chiara lettera della disposizione,contenente riferimento espresso agli “altri creditori aderenti”,presupponga che il “cram down” nei confronti dell’amministrazione fiscalee/o degli enti previdenziali possa operare unicamente in presenza diaccordi conclusi con almeno uno degli altri creditori.La proposta di accordo di ristrutturazione conclusa con il solo creditoreerariale non corrisponde dunque al nuovo modello introdotto dall’art. 1 bisapplicabile qui ratione temporis.3.6 La fattispecie scrutinata, avuto riguardo al deposito della proposta ditransazione fiscale in Tribunale, unitamente alla richiesta di omologazionedell’accordo di ristrutturazione dei debiti nel gennaio 2024, è proprioregolamentata dalla disciplina transitoria del citato art. 1 bis n.69/2023.Il sesto comma dell’art. 1-bis cit. prevede, infatti, che le relativedisposizioni «si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, aisensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 63» del CCII «in data successiva aquella di entrata in vigore del presente decreto»; laddove per “presentedecreto” deve intendersi necessariamente, secondo un’ineludibileinterpretazione letterale, lo stesso decreto-legge, la cui entrata in vigore –sul punto – va fatta risalire dunque al 15 giugno 2023.3.7 In ogni caso anche a voler prescindere dall’applicazione del regimeprevisto dall’art. 1 bis citato, l’interpretazione seguita dalla Corted’Appello, è conforme all’orientamento di questa Corte che, confermando iprincipi già enunciati con riferimento alla norma di cui all’art. 182 bis l.fall(cfr Cass. n. 32954/2024), ha, recentemente, affermato che «In tema diaccordi di ristrutturazione dei debiti con omologazione forzosa prevista nelregime di cui agli artt. 57 e 63 CCII o anche 1 bis, D.L. 13.6.2023, n. 69Numero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/2026(conv. in L. 10.8.2023, n. 103), vigenti anteriormente alle modificheapportate dall’art. 16 del D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136, l’intervento deltribunale, ai fini dell'omologazione, nonostante la mancata adesione delcreditore pubblico (nella specie, l’amministrazione finanziaria),presuppone pur sempre che, sulla proposta del debitore, vi sia stato unaccordo con gli altri creditori; in difetto, nemmeno è possibile stabilire ladecisività della mancanza di adesione del creditore pubblico, posto che ilmeccanismo del cram down è strettamente correlato ad una valutazionedel carattere determinante dell’adesione mancata in relazione al precisoraggiungimento, con siffatta modalità, delle percentuali di adesione volutedalla legge» (cfr. Cass. 5918/2026).Il ricorso è quindi rigettato.4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio chesi liquidano in € 8.000, oltre spese prenotate a debito.Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del30.05.2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 12 febbraio 2026.Il PresidenteMassimo FerroP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio chesi liquidano in € 8.000, oltre spese prenotate a debito.Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del30.05.2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 12 febbraio 2026.Il PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1968/2025 R.G. proposto da:rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato,-controricorrente-Ufficio della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Ancona,intimataavverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1796/2024depositata il 22/12/2024.Numero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/2026Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr. StanislaoDe Matteis che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e/o per ilrigetto del ricorso.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 La Corte d’Appello di Ancona, con l’impugnata sentenza, in accoglimentodel reclamo proposto da Agenzia delle Entrate, rigettava la domanda diomologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti proposto daesclusione dall’accordo di tutti gli altri debitori.1.1 Rilevava la Corte che un accordo di ristrutturazione basato unicamentesul meccanismo dell’adesione forzosa di Agenzia delle Entrate ed INPS,costretti a subire la falcidia dei loro crediti, senza il coinvolgimento dinessuno degli altri creditori, non poteva definirsi tale, risolvendosi in unaforma atipica e generalizzata, non consentita, di “condono”, che nullaaveva a che fare con gli strumenti di soluzione della crisi.2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzaaffidato a due motivi, illustrati con memoria ex art. 380bis1 c.p.c.,Agenzia delle Entrate ha svolto difese con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132,comma 2 n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1 n. 4, c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Ancona omessodi motivare con iter logico-giuridico coerente e completo la ritenutafondatezza del motivo di impugnazione proposto da Agenzia delle Entrate,Numero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/2026circa la inammissibilità di un accordo di ristrutturazione che preveda lasola falcidia del debito erariale e contributivo (a prescindere dal cramdown).1.1 Il motivo è infondato.1.2 Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre,infatti, solo allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi in maniera taleda rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suoragionamento. In particolare, il vizio si esaurisce nella “mancanza assolutadi motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre restairrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.U., Sentenza n. 22232/2016; 8053/2014 e 13977/2019).1.3 Nel caso di specie, la motivazione della sentenza non è connotata datali deficienze e non si pone al di sotto del cd. minimo costituzionale, inquanto la Corte d’Appello ha sufficientemente, ed in maniera logica ecomprensibile, esplicitato le ragioni del proprio convincimento circal’inammissibilità della domanda di omologazione degli accordi diristrutturazione.2 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 48,57 e 63 comma 2 bis CCII (nella versione vigente fino al 13.6.2023), eart. 1 bis d.l. 69/2023 (conv. con legge 103/2023 in data 10.8.2023) eart. 63, nella versione vigente dal 28.9.2024, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3, c.p.c. per avere la Corte territoriale errato nel giudicarenon omologabile, ai sensi delle suddette norme, gli accordi diristrutturazione dei debiti con transazione su crediti tributari e contributivicome proposto dalla ricorrente in ragione dell’assenza di accordi con altricreditori cd. aderenti e per essere l’Agenzia delle Entrate e l’INPS gli unicicreditori coinvolti nel piano di ristrutturazione.Numero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/20262.1 Si argomenta che non vi è alcuna norma che prevede l’inammissibilitàdi un accordo di ristrutturazione esclusivamente concluso con transazionefiscale e il meccanismo del “cram down”, che trasforma la mancataadesione dell’ente pubblico in un’adesione volontaria, tale da computarsiai fini delle maggioranze dei creditori aderenti e che l’interesse fiscale èrecessivo rispetto a quello concorsuale assicurato dall’istituto dellatransazione fiscale.2.2 Rimarca la ricorrente che le conclusioni cui è pervenuta la sentenza disecondo grado sono smentite dal Codice della Crisi che, nella nuovaversione risultante dalla novella e dal 28/9/2024, espressamentecontempla all’art. 63, comma 5, l’ipotesi invece censurata dalla Corted’Appello di Ancona, di istanza di omologa di accordo di ristrutturazionecon cram down anche in assenza di altri creditori aderenti.3 Il motivo non merita accoglimento per le ragioni appresso precisate.3.1 La censura pone alla Corte la questione se il Tribunale possaomologare l’accordo di ristrutturazione anche in mancanza di adesionedell’amministrazione finanziaria e dell’ente previdenziale quando taleadesione è decisiva per il raggiungimento della percentuale prevista dallalegge e quando la proposta di soddisfacimento è per l’amministrazione piùconveniente dell’alternativa liquidatoria. Ciò anche nel caso, come quellodi specie, in cui il debitore non abbia raggiunto alcun accordo con gli altricreditori in quanto (separatamente) destinatari di soddisfacimentointegrale.3.2 E’ incontestabile che non possa trovare applicazione ratione temporis ilterzo correttivo al Codice della Crisi di cui al d.lvo n. 136/2024 che, all’art.16, ha novellato l’art. 63, comma 5, CCII, ammettendo, a determinatecondizioni, anche l’ipotesi di omologazione attraverso il “cram down”fiscale e previdenziale in assenza di altri “creditori aderenti”; la normatransitoria (art. 56, comma 3, d.lvo cit.) prevede , infatti, che la nuovadisciplina si applica alle proposte di transazione depositate, ai sensiNumero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’art.63, commi 1 e 2, CCII successivamente all’entrata in vigore delcorrettivo ter (28/9/2024) .3.3 Risulta, dalla lettura del ricorso, che “il ricorso per omologazionedell’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione su debiti tributarie contributivi artt. 48, 57 e 63 ciii” è stato presentato in data 30/1/2014 ela proposta di accordo è stata omologata con sentenza del Tribunale diAncona del 28/5/2024.3.4 Va rilevato che con la legge di conversione (l. 10/8/2023 n. 109) deld.l. 69/2023 è stata introdotta una norma transitoria – l’art. 1bis - che, inmateria di omologa degli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza diadesione da parte dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori diforme di previdenza o assistenza obbligatorie, ha sospeso l’applicazionedei commi 2, ultima parte, e 2 bis dell’art. 63 CCII, sostituendoli con ledisposizioni  di cui ai commi 2, 3,4 e 5 dell’art. 1bis citato.La norma è stata introdotta al dichiarato fine di assicurare, nelle moredell’adozione dell’ultimo decreto cd. correttivo (poi emanato con d.lgs. 13settembre 2024 n. 136, applicabile alle proposte di transazione presentatesuccessivamente al 28 settembre 2024) una adeguata tutela ai creditoripubblici non aderenti all’accordo e, ciò, in funzione cd. antiabuso.In particolare, per quanto qui di interesse, il comma 2 lett. c) della normatesté citata prevede, quale condizione per l’omologazione dell’accordo diristrutturazione mediante “cram down  fiscale e previdenziale”, che «ilcredito complessivo  vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi diristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell’importo complessivo deicrediti»; si precisa al comma 3 che «se l’ammontare complessivo deicrediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione  èinferiore ad un quarto dell’importo complessivo dei crediti, la disposizionedi cui al comma  2 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto  dellecondizioni di cui alle  lettere a) b) e d) del medesimo comma se lapercentuale di soddisfacimento  dei crediti  dell’amministrazioneNumero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/2026finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenzaobbligatorie non è inferiore al 40 per cento dell’ammontare dei rispettivicrediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione del pagamento richiestanon eccede il periodo di dieci anni».3.5 È di tutta evidenza come la chiara lettera della disposizione,contenente riferimento espresso agli “altri creditori aderenti”,presupponga che il “cram down” nei confronti dell’amministrazione fiscalee/o degli enti previdenziali possa operare unicamente in presenza diaccordi conclusi con almeno uno degli altri creditori.La proposta di accordo di ristrutturazione conclusa con il solo creditoreerariale non corrisponde dunque al nuovo modello introdotto dall’art. 1 bisapplicabile qui ratione temporis.3.6 La fattispecie scrutinata, avuto riguardo al deposito della proposta ditransazione fiscale in Tribunale, unitamente alla richiesta di omologazionedell’accordo di ristrutturazione dei debiti nel gennaio 2024, è proprioregolamentata dalla disciplina transitoria del citato art. 1 bis n.69/2023.Il sesto comma dell’art. 1-bis cit. prevede, infatti, che le relativedisposizioni «si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, aisensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 63» del CCII «in data successiva aquella di entrata in vigore del presente decreto»; laddove per “presentedecreto” deve intendersi necessariamente, secondo un’ineludibileinterpretazione letterale, lo stesso decreto-legge, la cui entrata in vigore –sul punto – va fatta risalire dunque al 15 giugno 2023.3.7 In ogni caso anche a voler prescindere dall’applicazione del regimeprevisto dall’art. 1 bis citato, l’interpretazione seguita dalla Corted’Appello, è conforme all’orientamento di questa Corte che, confermando iprincipi già enunciati con riferimento alla norma di cui all’art. 182 bis l.fall(cfr Cass. n. 32954/2024), ha, recentemente, affermato che «In tema diaccordi di ristrutturazione dei debiti con omologazione forzosa prevista nelregime di cui agli artt. 57 e 63 CCII o anche 1 bis, D.L. 13.6.2023, n. 69Numero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/2026(conv. in L. 10.8.2023, n. 103), vigenti anteriormente alle modificheapportate dall’art. 16 del D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136, l’intervento deltribunale, ai fini dell'omologazione, nonostante la mancata adesione delcreditore pubblico (nella specie, l’amministrazione finanziaria),presuppone pur sempre che, sulla proposta del debitore, vi sia stato unaccordo con gli altri creditori; in difetto, nemmeno è possibile stabilire ladecisività della mancanza di adesione del creditore pubblico, posto che ilmeccanismo del cram down è strettamente correlato ad una valutazionedel carattere determinante dell’adesione mancata in relazione al precisoraggiungimento, con siffatta modalità, delle percentuali di adesione volutedalla legge» (cfr. Cass. 5918/2026).Il ricorso è quindi rigettato.4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Numero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] diPaola [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereristrutturazioneCosmo [OSCURATO:PERSONA].dei debitiLuigi D'[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1968/2025 R.G. proposto da:rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato,-controricorrente-Ufficio della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Ancona,intimataavverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1796/2024depositata il 22/12/2024.Numero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/2026Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr. StanislaoDe Matteis che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e/o per ilrigetto del ricorso.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 La Corte d’Appello di Ancona, con l’impugnata sentenza, in accoglimentodel reclamo proposto da Agenzia delle Entrate, rigettava la domanda diomologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti proposto daesclusione dall’accordo di tutti gli altri debitori.1.1 Rilevava la Corte che un accordo di ristrutturazione basato unicamentesul meccanismo dell’adesione forzosa di Agenzia delle Entrate ed INPS,costretti a subire la falcidia dei loro crediti, senza il coinvolgimento dinessuno degli altri creditori, non poteva definirsi tale, risolvendosi in unaforma atipica e generalizzata, non consentita, di “condono”, che nullaaveva a che fare con gli strumenti di soluzione della crisi.2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzaaffidato a due motivi, illustrati con memoria ex art. 380bis1 c.p.c.,Agenzia delle Entrate ha svolto difese con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132,comma 2 n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1 n. 4, c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Ancona omessodi motivare con iter logico-giuridico coerente e completo la ritenutafondatezza del motivo di impugnazione proposto da Agenzia delle Entrate,Numero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/2026circa la inammissibilità di un accordo di ristrutturazione che preveda lasola falcidia del debito erariale e contributivo (a prescindere dal cramdown).1.1 Il motivo è infondato.1.2 Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre,infatti, solo allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi in maniera taleda rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suoragionamento. In particolare, il vizio si esaurisce nella “mancanza assolutadi motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre restairrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.U., Sentenza n. 22232/2016; 8053/2014 e 13977/2019).1.3 Nel caso di specie, la motivazione della sentenza non è connotata datali deficienze e non si pone al di sotto del cd. minimo costituzionale, inquanto la Corte d’Appello ha sufficientemente, ed in maniera logica ecomprensibile, esplicitato le ragioni del proprio convincimento circal’inammissibilità della domanda di omologazione degli accordi diristrutturazione.2 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 48,57 e 63 comma 2 bis CCII (nella versione vigente fino al 13.6.2023), eart. 1 bis d.l. 69/2023 (conv. con legge 103/2023 in data 10.8.2023) eart. 63, nella versione vigente dal 28.9.2024, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3, c.p.c. per avere la Corte territoriale errato nel giudicarenon omologabile, ai sensi delle suddette norme, gli accordi diristrutturazione dei debiti con transazione su crediti tributari e contributivicome proposto dalla ricorrente in ragione dell’assenza di accordi con altricreditori cd. aderenti e per essere l’Agenzia delle Entrate e l’INPS gli unicicreditori coinvolti nel piano di ristrutturazione.Numero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/20262.1 Si argomenta che non vi è alcuna norma che prevede l’inammissibilitàdi un accordo di ristrutturazione esclusivamente concluso con transazionefiscale e il meccanismo del “cram down”, che trasforma la mancataadesione dell’ente pubblico in un’adesione volontaria, tale da computarsiai fini delle maggioranze dei creditori aderenti e che l’interesse fiscale èrecessivo rispetto a quello concorsuale assicurato dall’istituto dellatransazione fiscale.2.2 Rimarca la ricorrente che le conclusioni cui è pervenuta la sentenza disecondo grado sono smentite dal Codice della Crisi che, nella nuovaversione risultante dalla novella e dal 28/9/2024, espressamentecontempla all’art. 63, comma 5, l’ipotesi invece censurata dalla Corted’Appello di Ancona, di istanza di omologa di accordo di ristrutturazionecon cram down anche in assenza di altri creditori aderenti.3 Il motivo non merita accoglimento per le ragioni appresso precisate.3.1 La censura pone alla Corte la questione se il Tribunale possaomologare l’accordo di ristrutturazione anche in mancanza di adesionedell’amministrazione finanziaria e dell’ente previdenziale quando taleadesione è decisiva per il raggiungimento della percentuale prevista dallalegge e quando la proposta di soddisfacimento è per l’amministrazione piùconveniente dell’alternativa liquidatoria. Ciò anche nel caso, come quellodi specie, in cui il debitore non abbia raggiunto alcun accordo con gli altricreditori in quanto (separatamente) destinatari di soddisfacimentointegrale.3.2 E’ incontestabile che non possa trovare applicazione ratione temporis ilterzo correttivo al Codice della Crisi di cui al d.lvo n. 136/2024 che, all’art.16, ha novellato l’art. 63, comma 5, CCII, ammettendo, a determinatecondizioni, anche l’ipotesi di omologazione attraverso il “cram down”fiscale e previdenziale in assenza di altri “creditori aderenti”; la normatransitoria (art. 56, comma 3, d.lvo cit.) prevede , infatti, che la nuovadisciplina si applica alle proposte di transazione depositate, ai sensiNumero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’art.63, commi 1 e 2, CCII successivamente all’entrata in vigore delcorrettivo ter (28/9/2024) .3.3 Risulta, dalla lettura del ricorso, che “il ricorso per omologazionedell’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione su debiti tributarie contributivi artt. 48, 57 e 63 ciii” è stato presentato in data 30/1/2014 ela proposta di accordo è stata omologata con sentenza del Tribunale diAncona del 28/5/2024.3.4 Va rilevato che con la legge di conversione (l. 10/8/2023 n. 109) deld.l. 69/2023 è stata introdotta una norma transitoria – l’art. 1bis - che, inmateria di omologa degli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza diadesione da parte dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori diforme di previdenza o assistenza obbligatorie, ha sospeso l’applicazionedei commi 2, ultima parte, e 2 bis dell’art. 63 CCII, sostituendoli con ledisposizioni  di cui ai commi 2, 3,4 e 5 dell’art. 1bis citato.La norma è stata introdotta al dichiarato fine di assicurare, nelle moredell’adozione dell’ultimo decreto cd. correttivo (poi emanato con d.lgs. 13settembre 2024 n. 136, applicabile alle proposte di transazione presentatesuccessivamente al 28 settembre 2024) una adeguata tutela ai creditoripubblici non aderenti all’accordo e, ciò, in funzione cd. antiabuso.In particolare, per quanto qui di interesse, il comma 2 lett. c) della normatesté citata prevede, quale condizione per l’omologazione dell’accordo diristrutturazione mediante “cram down  fiscale e previdenziale”, che «ilcredito complessivo  vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi diristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell’importo complessivo deicrediti»; si precisa al comma 3 che «se l’ammontare complessivo deicrediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione  èinferiore ad un quarto dell’importo complessivo dei crediti, la disposizionedi cui al comma  2 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto  dellecondizioni di cui alle  lettere a) b) e d) del medesimo comma se lapercentuale di soddisfacimento  dei crediti  dell’amministrazioneNumero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/2026finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenzaobbligatorie non è inferiore al 40 per cento dell’ammontare dei rispettivicrediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione del pagamento richiestanon eccede il periodo di dieci anni».3.5 È di tutta evidenza come la chiara lettera della disposizione,contenente riferimento espresso agli “altri creditori aderenti”,presupponga che il “cram down” nei confronti dell’amministrazione fiscalee/o degli enti previdenziali possa operare unicamente in presenza diaccordi conclusi con almeno uno degli altri creditori.La proposta di accordo di ristrutturazione conclusa con il solo creditoreerariale non corrisponde dunque al nuovo modello introdotto dall’art. 1 bisapplicabile qui ratione temporis.3.6 La fattispecie scrutinata, avuto riguardo al deposito della proposta ditransazione fiscale in Tribunale, unitamente alla richiesta di omologazionedell’accordo di ristrutturazione dei debiti nel gennaio 2024, è proprioregolamentata dalla disciplina transitoria del citato art. 1 bis n.69/2023.Il sesto comma dell’art. 1-bis cit. prevede, infatti, che le relativedisposizioni «si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, aisensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 63» del CCII «in data successiva aquella di entrata in vigore del presente decreto»; laddove per “presentedecreto” deve intendersi necessariamente, secondo un’ineludibileinterpretazione letterale, lo stesso decreto-legge, la cui entrata in vigore –sul punto – va fatta risalire dunque al 15 giugno 2023.3.7 In ogni caso anche a voler prescindere dall’applicazione del regimeprevisto dall’art. 1 bis citato, l’interpretazione seguita dalla Corted’Appello, è conforme all’orientamento di questa Corte che, confermando iprincipi già enunciati con riferimento alla norma di cui all’art. 182 bis l.fall(cfr Cass. n. 32954/2024), ha, recentemente, affermato che «In tema diaccordi di ristrutturazione dei debiti con omologazione forzosa prevista nelregime di cui agli artt. 57 e 63 CCII o anche 1 bis, D.L. 13.6.2023, n. 69Numero registro generale 1968/2025Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 7347/2026Data pubblicazione 26/03/2026(conv. in L. 10.8.2023, n. 103), vigenti anteriormente alle modificheapportate dall’art. 16 del D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136, l’intervento deltribunale, ai fini dell'omologazione, nonostante la mancata adesione delcreditore pubblico (nella specie, l’amministrazione finanziaria),presuppone pur sempre che, sulla proposta del debitore, vi sia stato unaccordo con gli altri creditori; in difetto, nemmeno è possibile stabilire ladecisività della mancanza di adesione del creditore pubblico, posto che ilmeccanismo del cram down è strettamente correlato ad una valutazionedel carattere determinante dell’adesione mancata in relazione al precisoraggiungimento, con siffatta modalità, delle percentuali di adesione volutedalla legge» (cfr. Cass. 5918/2026).Il ricorso è quindi rigettato.4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio chesi liquidano in € 8.000, oltre spese prenotate a debito.Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del30.05.2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 12 febbraio 2026.Il PresidenteMassimo FerroP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio chesi liquidano in € 8.000, oltre spese prenotate a debito.Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del30.05.2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 12 febbraio 2026.Il PresidenteMassimo Ferro
Sentenza Cassazione n. 07347/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris