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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1972

ECLI:EU:C:1972:21
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61971C0092

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 21 MARZO 1972 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di merito è una ditta di Amburgo che il 21 luglio 1970 importava dalla Spagna una partita di albicocche in scatola, senza alcool, in confezioni inferiori ai 5 kg, però superiori ai 4,5 kg.

L'ufficio doganale prelevava dei campioni e constatava una percentuale media di zucchero del 9,2 % in peso.

Di conseguenza, il prodotto veniva sdoganato sotto la voce 20.06 (frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole) e più precisamente come prodotto della posizione 20.06-B-II-a-6-bb, cioè come albicocche «con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg» soggette, oltre che alla tassa di conguaglio all'importazione, al dazio doganale del 22,4 % previsto dal trattato.

Tale classificazione è stata fondata sulla nota complementare n. 2 del capitolo 20 della tariffa doganale comune che recita: «I prodotti della voce n. 20.06 sono considerati con aggiunta di zuccheri quando il loro tenore di zuccheri è superiore, in peso, a una delle percentuali sotto indicate secondo la specie delle frutta: ananassi, uve: 13 %, altre frutta compresi i succhi di frutta: 9 %».

L'Interfood giudicò erronea tale classificazione, poiché il prodotto importato conteneva solo lo zucchero naturale delle albicocche; mai era stato aggiunto altro zucchero.

Così stando le cose, anche se la percentuale era superiore al 9 %, il prodotto andava classificato sotto la voce 20.06-B-II-c-1-aa, cioè come albicocche «senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 4,5 kg o più».

A tale prodotto si sarebbe dovuto applicare un dazio del 17 %.

L'Interfood chiedeva quindi la restituzione di una parte dell'importo versato all'amministrazione delle dogane, però la domanda veniva respinta.

La risposta negativa si fondava sull'art. 2 del n. 3, 2 o capoverso del regolamento n. 865/68 del 28 giugno 1968 ( GU L 153, pag. 8 ), in virtù del quale «è considerata come tenore di zuccheri addizionati la cifra risultante dall'applicazione del metodo rifrattometrico di cui all'allegato III moltiplicata per il fattore 0,93 per i prodotti della voce 20.06 della tariffa doganale comune e per 0,95 per gli altri prodotti di cui all'allegato I, diminuita della cifra indicata per i prodotti di cui trattasi nella colonna 2 di detto allegato I».

L'ufficio doganale sottolineava che questa disposizione costituiva anche la base della nota complementare n. 2 del capitolo 20 della tariffa, che stabilisce che le albicocche conservate con una percentuale di zucchero superiore al 9 % vanno considerate prodotti con aggiunta di zucchero.

La partita importata doveva quindi venir considerata come frutta con aggiunta di zucchero anche se aggiunta non vi era stata.

Questa risposta veniva impugnata dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Amburgo: il ricorso si fonda sulla sentenza 3-71 (Raccolta 1971, pag. 577 ).

L'argomento essenziale è la mancata aggiunta di zucchero; quindi non è lecito, solo in virtù di una nota complementare, classificare il prodotto sotto la voce 20.06-B-II-a-6-bb.

L'ufficio doganale convenuto obietta che la sentenza 3-71 non ha alcun rapporto con la fattispecie, poichè ora non si tratta di assoggettare il prodotto a prelievo, ma solo di classificarlo.

Per di più la Corte, nella sentenza summenzionata, è evidentemente partita dal presupposto dell'efficacia della nota complementare nell'ambito del diritto doganale. [OSCURATO:PERSONA] si chiede quindi se la nota complementare del capitolo 20 della tariffa doganale comune costituisca una presunzione assoluta che non ammette prova contraria oppure se ha solo carattere indicativo, cioè costituisce una presunzione juris tantum valida sino a prova contraria.

Per questo motivo, con ordinanza 15 ottobre 1971, il procedimento di merito è stato sospeso e sono state deferite alla Corte di giustizia le seguenti questioni:

1. Se il combinato disposto della voce 20.06-B-II-a-6-bb della tariffa doganale comune e della nota complementare n. 2 del capitolo 20, vada interpretato nel senso che, qualora il tenore di zuccheri delle frutta della voce 20.06, diverse dagli ananassi e dall'uva (calcolato ai sensi della nota complementare n. 1 del capitolo 20) risulti superiore al 9 % e inferiore al 13 %, va applicata in ogni caso l'aliquota più elevata (frutta cui è stato aggiunto dello zucchero) benché le frutta preparate (senza aggiunta di zuccheri), in imballaggi di contenuto netto pari a 4,5 kg o più, siano espressamente menzionate alla voce 20.06-B-II-c della tariffa doganale comune (per le albicocche, l'aliquota è del 17 %).

2. In caso negativo: Se la nota complementare n. 2 del capitolo 20, in relazione alla voce 20.06-B-II-c della tariffa doganale comune, vada interpretata — analogamente a quanto dichiarato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza vertente sul prelievo di cui al regolamento CEE n. 865/68 — nel senso che sono soggetti all'aliquota più elevanta solo i prodotti ai quali è stato effettivamente aggiunto dello zucchero; che però, se le frutta di cui alle sottovoci 20.06-B-II-a-6-bb e 20.06-B-II-cl-aa della tariffa doganale comune hanno un tenore di zucchero superiore al 9 %, spetta all'importatore di provare che esse contengono solo zucchero naturale.

Esamino ora il problema giovandomi pure delle osservazioni scritte e orali presentate dall'attrice, dal governo della Repubblica federale tedesca e dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee.

1. Com'è noto, si tratta di stabilire se dal combinato disposto della voce 20.06-B-II-a-6-bb e della nota complementare n. 2 del capitolo 20 della tariffa doganale si debba arguire che sono prodotti con aggiunta di zucchero anche le albicocche la cui percentuale di zucchero supera il 9 % ma è inferiore al 13 %, indipendentemente dalle eventuali aggiunte di zucchero.

Si tratta quindi di stabilire se la nota complementare contenga una fictio juris, una definizione di legge oppure una presunzione assoluta (la [OSCURATO:PERSONA] ed il governo federale propendono per quest'ultima ipotesi) oppure se, come ritiene l'attrice, la nota abbia carattere illustrativo e serva solo ad una migliore comprensione della tariffa, quindi non escluda la prova contraria relativa all'aggiunta di zucchero.

Per rispondere a questa domanda di deve partire dal presupposto che la nota complementare e la voce doganale di cui trattasi vanno considerate un tutto unico.

Questa affermazione è possibile poichè la nota complementare contiene soltanto una definizione posta tra virgolette, che ha lo scopo di facilitare la comprensione della tariffa doganale.

Naturalmente restano da definire la natura giuridica ed il contenuto della norma sotto il profilo delle questioni deferite, definizione che cercherò di dare a conclusione del mio esposto.

Confesso fin d'ora che gli argomenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal governo federale non mi hanno lasciato indifferente.

Questi due partecipanti fondano le loro osservazioni anzitutto sulla constatazione generale che il diritto doganale, per poter stabilire delle categorie merceologiche, deve inevitabilmente riunire i prodotti in classi secondo criteri fondati sulle caratteristiche.

Per questo motivo, ma anche per il fatto che le esigenze del commercio estero sovente implicano criteri particolari, il diritto doganale fa ampio ricorso ad una serie di nozioni proprie che sovente non si identificano con il comune significato dei termini.

Il governo federale ha portato l'esempio della distinzione tra grassi grezzi e lavorati, effettuata nel capitolo 15, distinzione che non corrisponde ad alcun criterio scientifico.

A pag. 11 delle memorie della [OSCURATO:PERSONA] vi è una serie di esempi analoghi (la definizione dei vitelli nella nota complementare del capitolo 1 oppure la descrizione dell'avorio nella nota complementare del capitolo 5 della tariffa).

Mi pare significativo quanto hanno affermato i partecipanti circa il fatto che non solo il diritto doganale degli Stati membri, ma anche la tariffa doganale comune presenti sovente delle fictiones juris, mentre pare che le presunzioni juris tantum siano praticamente ignorate.

A questo proposito si possono ricordare varie formulazioni come: «il prodotto va classificato come …», oppure «determinati prodotti rientrano nella voce x», oppure l'uso del termine «considerati».

Quest'ultima nozione, come ha assento il governo federale senza incontrare obiezioni, ricorre cinquanta volte nelle norme contenute nella nomenclatura di Bruxelles e trenta volte nelle note complementari che sono state incluse nella tariffa doganale tramite regolamenti comunitari.

Si può arguire che la nozione costituisca una direttiva tariffaria vincolante in quanto sovente vi si fa ricorso attribuendole lo stesso valore di altre formulazioni come «non rientrano», «rientrano soltanto» oppure «sono anche».

Per questo motivo simili espressioni, sia nell'ambito del Comitato per la cooperazione doganale di Bruxelles che nella prassi costante degli Stati membri, sono sempre state considerate fictiones juris.

Partendo da questo presupposto, appare strano considerare espressioni analoghe che ricorrono nella nota complementare del capitolo 20 di cui è questione oggi, solo come richiami, come norme interpretative e ritenere che esse costituiscano soltanto presunzioni juris tantum.

La considerazione suesposta non si può pe ro giustificare — come tenta di fare l'attrice — adducendo il fatto che il trattato impone di tener conto delle finalità degli articoli 39 e

110. Simili argomenti sono troppo vaghi per poterne trarre valide conclusioni nell'ambito del diritto doganale, nel quale il legislatore — come giustamente sottolinea il governo federale e la [OSCURATO:PERSONA] — gode di un'ampia libertà.

Neppure sono molto consistenti i richiami dell'attrice ai principi di diritto costituzionale circa l'ammissibilità della fictio juris e circa i limiti che devono osservarsi in base al principio della proporzionalità.

Non risulta che tali principi debbano imporsi anche nel settore del diritto doganale che deve risolvere problemi particolari di amministrazione e di politica commerciale e non è nemmeno assodato che essi costituiscano un patrimonio comune della disciplina giuridica vigente in materia nei vari Stati membri.

Per contro si possono addurre ancora due o tre argomenti importanti a favore dell'assunto della [OSCURATO:PERSONA] e del governo federale secondo cui la nota complementare del capitolo 20 contiene una presunzione assoluta.

In primo luogo si possono ricordare le trattative del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del GATT, che si sono risolte in una convenzione stipulata nel 1962 in materia di concessioni doganali e di consolidamento delle aliquote doganali.

Le trattative si sono svolte sulla base della tariffa doganale comune nella versione della decisione del Consiglio 13 febbraio 1960, cioè di una norma che conteneva già note complementari sul capitolo 20 che avevano un contenuto analogo a quello delle norme odierne.

È importante notare che gli Stati aderenti alla Comunità, per quanto riguarda la tariffa 20.06, hanno accettato senza discutere le percentuali di zucchero proposte dalla Comunità e quindi hanno implicitamente assunto valori forfettari relativamente alla percentuale di zucchero naturale.

Se questi valori non fossero stati assunti in senso assoluto, gli Stati membri aderenti alla Comunità — come afferma giustamente la [OSCURATO:PERSONA] — non avrebbero certo rinunciato ad un esplicito chiarimento in questo senso.

Per di più gli stati contraenti — fatto ancor più indicativo — hanno accettato una riserva a favore della Comunità, grazie alla quale la Comunità, per determinate voci, ha facoltà di applicare ulteriori oneri fiscali in aggiunta ai dazi consolidati, qualora vengano superate determinate percentuali di zucchero.

Nemmeno in questo caso si è presupposto che debba trattarsi di zucchero aggiunto.

Se, prescindendo da ciò, si interpretasse la tariffa doganale comune attribuendo al termine «aggiunta» un significato letterale, ciò equivarrebbe all'affermare che la Comunità ha fatto autonomamente ampie concessioni, però non vi sono elementi che confermino questo modo di vedere.

Un secondo argomento, anche se meno importante, si trae dalla cronistoria della tariffa doganale comune. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che essa si sia particolarmente ispirata alla tariffa francese del 1957, nella quale si faceva differenza fra le conserve di frutta «sans sucre ni sirop», e le conserve di frutta «dans un liquide sucré», soggette a dazio superiore.

Questi prodotti erano disciplinati dalla nota V relativa al capitolo 20 che stabiliva percentuali massime di zucchero e specificava «sans qu'il y ait lieu de rechercher l'origine du sucre».

In base ai documenti prodotti si può pensare che si sia inteso conferire la medesima struttura alla tariffa doganale comune, attribuendo un senso assoluto alle percentuali di zucchero naturale accuratamente stabilite dagli esperti.

La tariffa doganale comune menziona anche le aggiunte di zucchero, probabilmente rifacendosi alla voce 20.06 della nomenclatura di Bruxelles (che menziona la frutta con aggiunta di zucchero), ed inoltre potrebbe sembrare un paradosso parlare di frutta senza zucchero come fa la tariffa francese.

Certo più importante e più significativo è un argomento invocato a sostegno della tesi propugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal governo federale.

In sostanza si afferma che la norma complementare del capitolo 20 contiene soltanto una presunzione juris tantum, cioè si può dimostrare che non è stato aggiunto zucchero, però in pratica questa disposizione comporta numerose e notevoli difficoltà.

Mi risulta che dalle analisi chimiche è possibile stabilire se alla frutta non è stato aggiunto zucchero, solo però nel caso in cui la varietà di frutta sia totalmente priva di zucchero o ne contenga minime quantità, oppure nell'eventualità che lo zucchero sia presente assieme ad altre materie (come ad esempio lo sciroppo di glucosio).

Bisogna però ricordare che è raro che vengano fatte tali aggiunte e tali aggiunte sono praticamente irrilevanti.

Per contro lo zucchero normale che si usa aggiungere (saccarosio, cioè una miscela di destrosio e fruttosio) nelle conserve di frutta non può venir individuato con metodi chimico-analitici.

Secondo la perizia che è stata prodotta, esso precipita parzialmente con l'aumento di temperatura causato dalla conservazione e per effetto degli acidi contenuti nella frutta, cosicchè viene a mescolarsi con lo zucchero naturale già presente nella frutta ed è impossibile distinguerlo da questo stabilendo quale sia la percentuale di zucchero naturale.

L'unico sistema per dimostrare l'aggiunta di zucchero sarebbe quindi il raffronto tra la percentuale di zucchero riscontrato in una conserva e la percentuale di zucchero rilevata nel frutto naturale.

I risultati sarebbero comunque ancora discutibili sia perchè le percentuali di zucchero dei vari tipi di frutta variano a seconda della qualità, dell'annata, della posizione del terreno e del momento del raccolto nonchè dipendono dal genere di preparazione (conservazione per idratazione o disidratazione).

Si potrebbe poi considerare zucchero aggiunto quello che fa aumentare la percentuale al di sopra di determinati limiti stabiliti sperimentalmente.

In questo caso però si offrirebbe il destro a manipolazioni ed in molti casi non si riuscirebbe ad individuare lo zucchero aggiunto.

Se, per evitare tali difficoltà, si volesse scegliere un altro mezzo di prova, la cosiddetta prova amministrativa, le difficoltà sarebbero ancora maggiori: l'attrice ha ricordato che le partite litigiose vengono dalla Spagna e la polpa di albicocche era inscatolata in confezioni superiori ai 4,5 kg.

Era quindi accertato che si trattava di un prodotto semilavorato senza aggiunta di zucchero.

Esula dal nostro compito effettuare tali rilievi nell'ambito del procedimento di rinvio (le analisi tecniche si devono effettuare nell'ambito del procedimento di merito).

Per dimostrare che effettivamente si tratta di un semilavorato, l'attrice ha ricordato che è economicamente inutile aggiungere zucchero a questo stadio, argomento che però risulta scarsamente consistente.

Si potrebbe al massimo prendere in considerazione il richiamo al regolamento sulle esportazioni emanato dal ministero del commercio spagnolo che — in materia di percentuale di zucchero naturale della polpa di albicocche e di percentuale di zucchero delle conserve di frutta — stabilisce che non devono essere inferiori a determinati minimi e prescrive un controllo all'esportazione.

Tuttavia sarebbe errato trovare la soluzione delle questioni deferite solo in base agli elementi di fatto del caso specifico.

Le note complementari di cui trattasi non si applicano solo ai prodotti importati dalla Interfood e non valgono solo per il paese di esportazione nel quale si dibatte la controversia.

Se, come pare necessario, si allarga la prospettiva, il problema dell'ammissibilità della prova amministrativa (senza considerare che tale prova è difficilmente compatibile con un'operazione doganale che deve svolgersi con la massima rapidità), appare in tutta la sua acutezza.

In sostanza si dovrebbe decidere se sia meglio essere rigorosi o condiscendenti nei confronti dell'assunzione della prova.

Il rigore, che parrebbe più consono al tenore del termine prova, in molti casi paralizzerebbe notevolmente lo scambio delle merci.

La condiscendenza invece implica il rischio di non agire con sufficiente scrupolo secondo l'intenzione del legislatore che in tendeva assoggettare ad un dazio più alto la frutta arricchita di zucchero.

Ciò risulterebbe ancor meglio se si tenesse conto soltanto delle dichiarazioni dell'importatore o del produttore oppure dei certificati nel paese esportatore, sistema che l'attrice ritiene esatto ed è stato approvato in una decisione del ministero delle finanze tedesco dell'8 luglio 1971.

Dato che i paesi esportatori di frutta sono molti ed hanno differenti strutture amministrative e diversi sistemi di controllo, molte sono le ditte che nel ramo operano l'import-export, si aprirebbe la porta ad abusi e ad illeciti.

Non si deve infine dimenticare che un simile sistema di prove porterebbe a risultati variamente apprezzati da paese a paese, prospettiva che sicuramente non si concilia con il principio dell'unità del mercato comune.

Giunti a questo punto non rimane che concludere che difficilmente il legislatore ha inteso attribuire al termine «considerati», che compare nella nota complementare n. 2 del capitolo 20, un significato diverso da quello che gli viene attribuito in altre parti della tariffa, ravvisando in questo termine una semplice presunzione juris tantum.

Prima di risolvermi definitivamente per tale conclusione, voglio ancora esaminare un argomento contrario svolto dall'attrice, che lo considera di primaria importanza.

L'argomento si fonda sul regolamento n. 865/68 in virtù del quale i prodotti lavorati cui è stato aggiunto zucchero sono soggetti a prelievo e si richiama pure alle constatazioni fatte nella sentenza 3-71, nella quale si è stabilito che l'art. 2 del regolamento 865/68, che corrisponde alle note complementari del capitolo 20 della tariffa doganale comune, contiene soltanto una presunzione juris tantum; l'importatore ha quindi facoltà di dimostrare che al prodotto non è stato aggiunto zucchero.

Se ciò è esatto — ritiene l'attrice — per l'interpretazione delle note complementari relative al capitolo 20, non si può seguire un criterio diverso.

Bisogna ammettere che né costituisce una felice soluzione né contribuisce alla chiarezza del diritto l'interpretare in modo diverso norme sostanzialmente simili.

Anche la [OSCURATO:PERSONA] auspica che la Corte riconsideri il problema e riesamini la precedente giurisprudenza.

Quanto è stato finora esposto non presta il fianco a serie critiche e la soluzione trovata appare la migliore, tuttavia non è l'unica.

È innegabile che i problemi sollevati nella fattispecie odierna vanno distinti da quelli trattati nella causa 3-71; la sentenza 3-71 non costituisce una falsariga obbligatoria per la fattispecie odierna e quindi un'eventuale sentenza che non concordi perfettamente con il tenore della precedente non costituisce automaticamente una decisione contraddittoria.

Anzitutto si deve ricordare che la nota complementare summenzionata non è stata introdotta nella tariffa doganale tramite il regolamento n. 865, anzi ne faceva parte già in precedenza.

Inoltre si deve mettere in chiaro che la sentenza 3-71 riguarda il tenore dell'art. 2 del regolamento n. 865, i considerandi che stanno alla base dello stesso articolo e l'inconfondibile finalità della disciplina, cioè assoggettare a prelievo solo lo zucchero aggiunto e non invece lo zucchero naturale contenuto nella frutta.

Nel diritto doganale non si persegue la stessa finalità; il legislatore in questo campo è molto più libero.

Quindi non si possono opporre sostanziali obiezioni all'assunto che la [OSCURATO:PERSONA] espone in subordine, cioè che le norme dei regolamenti comunitari in materia tariffaria sono indipendenti dai problemi di classificazione.

È pure possibile richiamarsi alla sentenza 3-71 che recita: «La nota complementare n. 2 del capitolo 20 della tariffa doganale comune … essendo inserita in un regolamento relativo ai dazi doganali, non può modificare l'imponibile di un prelievo agricolo, e ciò tanto meno in quanto l'art. 9, n. 2 del regolamento 865/68 si richiama ad essa unicamente ai fini della classificazione dei prodotti cui il regolamento si riferisce».

Ciò significa in particolare che, nel caso in cui considerazioni in materia di classificazione inducano ad applicare una voce contraddistinta dall'abbreviazione p (= prelievo) non si deve automaticamente anche riscuotere il prelievo.

Tale abbreviazione anzi — se non erro — ha solo l'indole di richiamo nel senso delle norme generali B 5 della tariffa doganale comune.

Inoltre dalla disciplina di mercato si deve desumere se sussistono i presupposti per la riscossione del prelievo (che tra l'altro è concessa con le fluttuazioni dei prezzi).

Se con questo criterio si possono superare le difficoltà connesse con la sentenza 3-71, nulla impedisce di pensare che la nota complementare n. 2 del capitolo 20 della tariffa contiene una definizione di legge oppure una fictio juris che non ammette prova contraria.

Questa è la risposta da dare alla prima questione del [OSCURATO:PERSONA].

2. La seconda questione, posta solo nell'ipotesi di soluzione negativa nei confronti della prima questione, non ha quindi bisogno di essere ulteriormente esaminata.

Qualora però la Corte giungesse alla conclusione opposta, ritengo opportuno esaminare brevemente anche il secondo punto. [OSCURATO:PERSONA] vuole sapere se la summenzionata nota complementare, sotto il profilo della voce 20.06-B-II-c, si debba intendere nel senso che il dazio superiore va applicato solo se vi è stata effettiva aggiunta di zucchero, però se la frutta importata e classificata sotto le voci 20.06-B-II-a-6bb e 20.06 B-II-c-1-aa ha una percentuale di zucchero proprio superiore al 9 % in peso, l'importatore deve dimostrare che non vi è stata aggiunta di zucchero.

Anzitutto si tratta di dimostrare che il prodotto in questione contiene solo zucchero naturale.

A questo proposito posso richiamarmi a quanto è stato detto nella sentenza 3-71.

È indiscusso che, qualora si ritenga che la norma complementare contenga soltanto una presunzione valida per la classificazione, l'importatore deve fornire la prova contraria.

Se così fosse, risulterebbe infondata l'affermazione dell'attrice secondo cui, visto che incombe all'amministrazione doganale l'onere della prova per giustificare il criterio di classificazione seguito, la presunzione assume valore solo in casi eccezionali e a determinate condizioni, non però nel caso in cui non sussistano seri dubbi circa la percentuale di zucchero naturale (come nel caso d'importazione di polpa di albicocche dalla Spagna).

La norma complementare va invece intesa nel senso che per l'amministrazione è sufficiente il rilievo della percentuale di zucchero e, se viene superata la percentuale indicata nella nota complementare, si deve fornire la prova contraria.

Quali siano i mezzi di prova, accettando questa interpretazione, è un punto che non può venire esaurientemente chiarito.

In linea di massima si può confermare quanto ha sostenuto la [OSCURATO:PERSONA], cioè che si devono fornire esaurienti dimostrazioni che eliminino ogni ragionevole dubbio e quindi si deve adottare una disciplina effettiva e non solo far ricorso ad un criterio di credibilità.

Solo così pare si possa garantire la corretta applicazione delle norme comunitarie senza pregiudicare interessi fondamentali, tra i quali anche interessi dell'ordinamento di mercato.

In caso di risposta negativa al punto primo, questa dovrebbe essere la risposta da fornire al secondo.

3. Concludo quindi come segue: a) Il combinato disposto della voce 20.06 B-II-a-6-bb della tariffa doganale comune e della nota complementare n. 2 del capitolo 20 va interpretato nel senso che la frutta, diversa dagli ananassi e dall'uva, di cui alla voce 20.06, contenente una percentuale di zucchero superiore al 9 % e inferiore al 13 % in peso calcolata secondo i criteri della nota complementare n. 1 del capitolo 20, indistintamente dalle eventuali aggiunte di zucchero è soggetta all'aliquota prevista per la frutta cui è stato aggiunto zucchero. b) Se le note complementari contengono soltanto una presunzione che ammette la prova contraria, ne consegue che l'importatore, qualora vengano superate le percentuali menzionate nelle note complementari, deve fornire l'attendibile prova che il prodotto importato contiene solo zucchero naturale. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61971C0092 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 21 MARZO 1972 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di merito è una ditta di Amburgo che il 21 luglio 1970 importava dalla Spagna una partita di albicocche in scatola, senza alcool, in confezioni inferiori ai 5 kg, però superiori ai 4,5 kg. L'ufficio doganale prelevava dei campioni e constatava una percentuale media di zucchero del 9,2 % in peso. Di conseguenza, il prodotto veniva sdoganato sotto la voce 20.06 (frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole) e più precisamente come prodotto della posizione 20.06-B-II-a-6-bb, cioè come albicocche «con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg» soggette, oltre che alla tassa di conguaglio all'importazione, al dazio doganale del 22,4 % previsto dal trattato. Tale classificazione è stata fondata sulla nota complementare n. 2 del capitolo 20 della tariffa doganale comune che recita: «I prodotti della voce n. 20.06 sono considerati con aggiunta di zuccheri quando il loro tenore di zuccheri è superiore, in peso, a una delle percentuali sotto indicate secondo la specie delle frutta: ananassi, uve: 13 %, altre frutta compresi i succhi di frutta: 9 %». L'Interfood giudicò erronea tale classificazione, poiché il prodotto importato conteneva solo lo zucchero naturale delle albicocche; mai era stato aggiunto altro zucchero. Così stando le cose, anche se la percentuale era superiore al 9 %, il prodotto andava classificato sotto la voce 20.06-B-II-c-1-aa, cioè come albicocche «senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 4,5 kg o più». A tale prodotto si sarebbe dovuto applicare un dazio del 17 %. L'Interfood chiedeva quindi la restituzione di una parte dell'importo versato all'amministrazione delle dogane, però la domanda veniva respinta. La risposta negativa si fondava sull'art. 2 del n. 3, 2 o capoverso del regolamento n. 865/68 del 28 giugno 1968 ( GU L 153, pag. 8 ), in virtù del quale «è considerata come tenore di zuccheri addizionati la cifra risultante dall'applicazione del metodo rifrattometrico di cui all'allegato III moltiplicata per il fattore 0,93 per i prodotti della voce 20.06 della tariffa doganale comune e per 0,95 per gli altri prodotti di cui all'allegato I, diminuita della cifra indicata per i prodotti di cui trattasi nella colonna 2 di detto allegato I». L'ufficio doganale sottolineava che questa disposizione costituiva anche la base della nota complementare n. 2 del capitolo 20 della tariffa, che stabilisce che le albicocche conservate con una percentuale di zucchero superiore al 9 % vanno considerate prodotti con aggiunta di zucchero. La partita importata doveva quindi venir considerata come frutta con aggiunta di zucchero anche se aggiunta non vi era stata. Questa risposta veniva impugnata dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Amburgo: il ricorso si fonda sulla sentenza 3-71 (Raccolta 1971, pag. 577 ). L'argomento essenziale è la mancata aggiunta di zucchero; quindi non è lecito, solo in virtù di una nota complementare, classificare il prodotto sotto la voce 20.06-B-II-a-6-bb. L'ufficio doganale convenuto obietta che la sentenza 3-71 non ha alcun rapporto con la fattispecie, poichè ora non si tratta di assoggettare il prodotto a prelievo, ma solo di classificarlo. Per di più la Corte, nella sentenza summenzionata, è evidentemente partita dal presupposto dell'efficacia della nota complementare nell'ambito del diritto doganale. [OSCURATO:PERSONA] si chiede quindi se la nota complementare del capitolo 20 della tariffa doganale comune costituisca una presunzione assoluta che non ammette prova contraria oppure se ha solo carattere indicativo, cioè costituisce una presunzione juris tantum valida sino a prova contraria. Per questo motivo, con ordinanza 15 ottobre 1971, il procedimento di merito è stato sospeso e sono state deferite alla Corte di giustizia le seguenti questioni: 1. Se il combinato disposto della voce 20.06-B-II-a-6-bb della tariffa doganale comune e della nota complementare n. 2 del capitolo 20, vada interpretato nel senso che, qualora il tenore di zuccheri delle frutta della voce 20.06, diverse dagli ananassi e dall'uva (calcolato ai sensi della nota complementare n. 1 del capitolo 20) risulti superiore al 9 % e inferiore al 13 %, va applicata in ogni caso l'aliquota più elevata (frutta cui è stato aggiunto dello zucchero) benché le frutta preparate (senza aggiunta di zuccheri), in imballaggi di contenuto netto pari a 4,5 kg o più, siano espressamente menzionate alla voce 20.06-B-II-c della tariffa doganale comune (per le albicocche, l'aliquota è del 17 %). 2. In caso negativo: Se la nota complementare n. 2 del capitolo 20, in relazione alla voce 20.06-B-II-c della tariffa doganale comune, vada interpretata — analogamente a quanto dichiarato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza vertente sul prelievo di cui al regolamento CEE n. 865/68 — nel senso che sono soggetti all'aliquota più elevanta solo i prodotti ai quali è stato effettivamente aggiunto dello zucchero; che però, se le frutta di cui alle sottovoci 20.06-B-II-a-6-bb e 20.06-B-II-cl-aa della tariffa doganale comune hanno un tenore di zucchero superiore al 9 %, spetta all'importatore di provare che esse contengono solo zucchero naturale. Esamino ora il problema giovandomi pure delle osservazioni scritte e orali presentate dall'attrice, dal governo della Repubblica federale tedesca e dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. 1. Com'è noto, si tratta di stabilire se dal combinato disposto della voce 20.06-B-II-a-6-bb e della nota complementare n. 2 del capitolo 20 della tariffa doganale si debba arguire che sono prodotti con aggiunta di zucchero anche le albicocche la cui percentuale di zucchero supera il 9 % ma è inferiore al 13 %, indipendentemente dalle eventuali aggiunte di zucchero. Si tratta quindi di stabilire se la nota complementare contenga una fictio juris, una definizione di legge oppure una presunzione assoluta (la [OSCURATO:PERSONA] ed il governo federale propendono per quest'ultima ipotesi) oppure se, come ritiene l'attrice, la nota abbia carattere illustrativo e serva solo ad una migliore comprensione della tariffa, quindi non escluda la prova contraria relativa all'aggiunta di zucchero. Per rispondere a questa domanda di deve partire dal presupposto che la nota complementare e la voce doganale di cui trattasi vanno considerate un tutto unico. Questa affermazione è possibile poichè la nota complementare contiene soltanto una definizione posta tra virgolette, che ha lo scopo di facilitare la comprensione della tariffa doganale. Naturalmente restano da definire la natura giuridica ed il contenuto della norma sotto il profilo delle questioni deferite, definizione che cercherò di dare a conclusione del mio esposto. Confesso fin d'ora che gli argomenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal governo federale non mi hanno lasciato indifferente. Questi due partecipanti fondano le loro osservazioni anzitutto sulla constatazione generale che il diritto doganale, per poter stabilire delle categorie merceologiche, deve inevitabilmente riunire i prodotti in classi secondo criteri fondati sulle caratteristiche. Per questo motivo, ma anche per il fatto che le esigenze del commercio estero sovente implicano criteri particolari, il diritto doganale fa ampio ricorso ad una serie di nozioni proprie che sovente non si identificano con il comune significato dei termini. Il governo federale ha portato l'esempio della distinzione tra grassi grezzi e lavorati, effettuata nel capitolo 15, distinzione che non corrisponde ad alcun criterio scientifico. A pag. 11 delle memorie della [OSCURATO:PERSONA] vi è una serie di esempi analoghi (la definizione dei vitelli nella nota complementare del capitolo 1 oppure la descrizione dell'avorio nella nota complementare del capitolo 5 della tariffa). Mi pare significativo quanto hanno affermato i partecipanti circa il fatto che non solo il diritto doganale degli Stati membri, ma anche la tariffa doganale comune presenti sovente delle fictiones juris, mentre pare che le presunzioni juris tantum siano praticamente ignorate. A questo proposito si possono ricordare varie formulazioni come: «il prodotto va classificato come …», oppure «determinati prodotti rientrano nella voce x», oppure l'uso del termine «considerati». Quest'ultima nozione, come ha assento il governo federale senza incontrare obiezioni, ricorre cinquanta volte nelle norme contenute nella nomenclatura di Bruxelles e trenta volte nelle note complementari che sono state incluse nella tariffa doganale tramite regolamenti comunitari. Si può arguire che la nozione costituisca una direttiva tariffaria vincolante in quanto sovente vi si fa ricorso attribuendole lo stesso valore di altre formulazioni come «non rientrano», «rientrano soltanto» oppure «sono anche». Per questo motivo simili espressioni, sia nell'ambito del Comitato per la cooperazione doganale di Bruxelles che nella prassi costante degli Stati membri, sono sempre state considerate fictiones juris. Partendo da questo presupposto, appare strano considerare espressioni analoghe che ricorrono nella nota complementare del capitolo 20 di cui è questione oggi, solo come richiami, come norme interpretative e ritenere che esse costituiscano soltanto presunzioni juris tantum. La considerazione suesposta non si può pe ro giustificare — come tenta di fare l'attrice — adducendo il fatto che il trattato impone di tener conto delle finalità degli articoli 39 e 110. Simili argomenti sono troppo vaghi per poterne trarre valide conclusioni nell'ambito del diritto doganale, nel quale il legislatore — come giustamente sottolinea il governo federale e la [OSCURATO:PERSONA] — gode di un'ampia libertà. Neppure sono molto consistenti i richiami dell'attrice ai principi di diritto costituzionale circa l'ammissibilità della fictio juris e circa i limiti che devono osservarsi in base al principio della proporzionalità. Non risulta che tali principi debbano imporsi anche nel settore del diritto doganale che deve risolvere problemi particolari di amministrazione e di politica commerciale e non è nemmeno assodato che essi costituiscano un patrimonio comune della disciplina giuridica vigente in materia nei vari Stati membri. Per contro si possono addurre ancora due o tre argomenti importanti a favore dell'assunto della [OSCURATO:PERSONA] e del governo federale secondo cui la nota complementare del capitolo 20 contiene una presunzione assoluta. In primo luogo si possono ricordare le trattative del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del GATT, che si sono risolte in una convenzione stipulata nel 1962 in materia di concessioni doganali e di consolidamento delle aliquote doganali. Le trattative si sono svolte sulla base della tariffa doganale comune nella versione della decisione del Consiglio 13 febbraio 1960, cioè di una norma che conteneva già note complementari sul capitolo 20 che avevano un contenuto analogo a quello delle norme odierne. È importante notare che gli Stati aderenti alla Comunità, per quanto riguarda la tariffa 20.06, hanno accettato senza discutere le percentuali di zucchero proposte dalla Comunità e quindi hanno implicitamente assunto valori forfettari relativamente alla percentuale di zucchero naturale. Se questi valori non fossero stati assunti in senso assoluto, gli Stati membri aderenti alla Comunità — come afferma giustamente la [OSCURATO:PERSONA] — non avrebbero certo rinunciato ad un esplicito chiarimento in questo senso. Per di più gli stati contraenti — fatto ancor più indicativo — hanno accettato una riserva a favore della Comunità, grazie alla quale la Comunità, per determinate voci, ha facoltà di applicare ulteriori oneri fiscali in aggiunta ai dazi consolidati, qualora vengano superate determinate percentuali di zucchero. Nemmeno in questo caso si è presupposto che debba trattarsi di zucchero aggiunto. Se, prescindendo da ciò, si interpretasse la tariffa doganale comune attribuendo al termine «aggiunta» un significato letterale, ciò equivarrebbe all'affermare che la Comunità ha fatto autonomamente ampie concessioni, però non vi sono elementi che confermino questo modo di vedere. Un secondo argomento, anche se meno importante, si trae dalla cronistoria della tariffa doganale comune. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che essa si sia particolarmente ispirata alla tariffa francese del 1957, nella quale si faceva differenza fra le conserve di frutta «sans sucre ni sirop», e le conserve di frutta «dans un liquide sucré», soggette a dazio superiore. Questi prodotti erano disciplinati dalla nota V relativa al capitolo 20 che stabiliva percentuali massime di zucchero e specificava «sans qu'il y ait lieu de rechercher l'origine du sucre». In base ai documenti prodotti si può pensare che si sia inteso conferire la medesima struttura alla tariffa doganale comune, attribuendo un senso assoluto alle percentuali di zucchero naturale accuratamente stabilite dagli esperti. La tariffa doganale comune menziona anche le aggiunte di zucchero, probabilmente rifacendosi alla voce 20.06 della nomenclatura di Bruxelles (che menziona la frutta con aggiunta di zucchero), ed inoltre potrebbe sembrare un paradosso parlare di frutta senza zucchero come fa la tariffa francese. Certo più importante e più significativo è un argomento invocato a sostegno della tesi propugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal governo federale. In sostanza si afferma che la norma complementare del capitolo 20 contiene soltanto una presunzione juris tantum, cioè si può dimostrare che non è stato aggiunto zucchero, però in pratica questa disposizione comporta numerose e notevoli difficoltà. Mi risulta che dalle analisi chimiche è possibile stabilire se alla frutta non è stato aggiunto zucchero, solo però nel caso in cui la varietà di frutta sia totalmente priva di zucchero o ne contenga minime quantità, oppure nell'eventualità che lo zucchero sia presente assieme ad altre materie (come ad esempio lo sciroppo di glucosio). Bisogna però ricordare che è raro che vengano fatte tali aggiunte e tali aggiunte sono praticamente irrilevanti. Per contro lo zucchero normale che si usa aggiungere (saccarosio, cioè una miscela di destrosio e fruttosio) nelle conserve di frutta non può venir individuato con metodi chimico-analitici. Secondo la perizia che è stata prodotta, esso precipita parzialmente con l'aumento di temperatura causato dalla conservazione e per effetto degli acidi contenuti nella frutta, cosicchè viene a mescolarsi con lo zucchero naturale già presente nella frutta ed è impossibile distinguerlo da questo stabilendo quale sia la percentuale di zucchero naturale. L'unico sistema per dimostrare l'aggiunta di zucchero sarebbe quindi il raffronto tra la percentuale di zucchero riscontrato in una conserva e la percentuale di zucchero rilevata nel frutto naturale. I risultati sarebbero comunque ancora discutibili sia perchè le percentuali di zucchero dei vari tipi di frutta variano a seconda della qualità, dell'annata, della posizione del terreno e del momento del raccolto nonchè dipendono dal genere di preparazione (conservazione per idratazione o disidratazione). Si potrebbe poi considerare zucchero aggiunto quello che fa aumentare la percentuale al di sopra di determinati limiti stabiliti sperimentalmente. In questo caso però si offrirebbe il destro a manipolazioni ed in molti casi non si riuscirebbe ad individuare lo zucchero aggiunto. Se, per evitare tali difficoltà, si volesse scegliere un altro mezzo di prova, la cosiddetta prova amministrativa, le difficoltà sarebbero ancora maggiori: l'attrice ha ricordato che le partite litigiose vengono dalla Spagna e la polpa di albicocche era inscatolata in confezioni superiori ai 4,5 kg. Era quindi accertato che si trattava di un prodotto semilavorato senza aggiunta di zucchero. Esula dal nostro compito effettuare tali rilievi nell'ambito del procedimento di rinvio (le analisi tecniche si devono effettuare nell'ambito del procedimento di merito). Per dimostrare che effettivamente si tratta di un semilavorato, l'attrice ha ricordato che è economicamente inutile aggiungere zucchero a questo stadio, argomento che però risulta scarsamente consistente. Si potrebbe al massimo prendere in considerazione il richiamo al regolamento sulle esportazioni emanato dal ministero del commercio spagnolo che — in materia di percentuale di zucchero naturale della polpa di albicocche e di percentuale di zucchero delle conserve di frutta — stabilisce che non devono essere inferiori a determinati minimi e prescrive un controllo all'esportazione. Tuttavia sarebbe errato trovare la soluzione delle questioni deferite solo in base agli elementi di fatto del caso specifico. Le note complementari di cui trattasi non si applicano solo ai prodotti importati dalla Interfood e non valgono solo per il paese di esportazione nel quale si dibatte la controversia. Se, come pare necessario, si allarga la prospettiva, il problema dell'ammissibilità della prova amministrativa (senza considerare che tale prova è difficilmente compatibile con un'operazione doganale che deve svolgersi con la massima rapidità), appare in tutta la sua acutezza. In sostanza si dovrebbe decidere se sia meglio essere rigorosi o condiscendenti nei confronti dell'assunzione della prova. Il rigore, che parrebbe più consono al tenore del termine prova, in molti casi paralizzerebbe notevolmente lo scambio delle merci. La condiscendenza invece implica il rischio di non agire con sufficiente scrupolo secondo l'intenzione del legislatore che in tendeva assoggettare ad un dazio più alto la frutta arricchita di zucchero. Ciò risulterebbe ancor meglio se si tenesse conto soltanto delle dichiarazioni dell'importatore o del produttore oppure dei certificati nel paese esportatore, sistema che l'attrice ritiene esatto ed è stato approvato in una decisione del ministero delle finanze tedesco dell'8 luglio 1971. Dato che i paesi esportatori di frutta sono molti ed hanno differenti strutture amministrative e diversi sistemi di controllo, molte sono le ditte che nel ramo operano l'import-export, si aprirebbe la porta ad abusi e ad illeciti. Non si deve infine dimenticare che un simile sistema di prove porterebbe a risultati variamente apprezzati da paese a paese, prospettiva che sicuramente non si concilia con il principio dell'unità del mercato comune. Giunti a questo punto non rimane che concludere che difficilmente il legislatore ha inteso attribuire al termine «considerati», che compare nella nota complementare n. 2 del capitolo 20, un significato diverso da quello che gli viene attribuito in altre parti della tariffa, ravvisando in questo termine una semplice presunzione juris tantum. Prima di risolvermi definitivamente per tale conclusione, voglio ancora esaminare un argomento contrario svolto dall'attrice, che lo considera di primaria importanza. L'argomento si fonda sul regolamento n. 865/68 in virtù del quale i prodotti lavorati cui è stato aggiunto zucchero sono soggetti a prelievo e si richiama pure alle constatazioni fatte nella sentenza 3-71, nella quale si è stabilito che l'art. 2 del regolamento 865/68, che corrisponde alle note complementari del capitolo 20 della tariffa doganale comune, contiene soltanto una presunzione juris tantum; l'importatore ha quindi facoltà di dimostrare che al prodotto non è stato aggiunto zucchero. Se ciò è esatto — ritiene l'attrice — per l'interpretazione delle note complementari relative al capitolo 20, non si può seguire un criterio diverso. Bisogna ammettere che né costituisce una felice soluzione né contribuisce alla chiarezza del diritto l'interpretare in modo diverso norme sostanzialmente simili. Anche la [OSCURATO:PERSONA] auspica che la Corte riconsideri il problema e riesamini la precedente giurisprudenza. Quanto è stato finora esposto non presta il fianco a serie critiche e la soluzione trovata appare la migliore, tuttavia non è l'unica. È innegabile che i problemi sollevati nella fattispecie odierna vanno distinti da quelli trattati nella causa 3-71; la sentenza 3-71 non costituisce una falsariga obbligatoria per la fattispecie odierna e quindi un'eventuale sentenza che non concordi perfettamente con il tenore della precedente non costituisce automaticamente una decisione contraddittoria. Anzitutto si deve ricordare che la nota complementare summenzionata non è stata introdotta nella tariffa doganale tramite il regolamento n. 865, anzi ne faceva parte già in precedenza. Inoltre si deve mettere in chiaro che la sentenza 3-71 riguarda il tenore dell'art. 2 del regolamento n. 865, i considerandi che stanno alla base dello stesso articolo e l'inconfondibile finalità della disciplina, cioè assoggettare a prelievo solo lo zucchero aggiunto e non invece lo zucchero naturale contenuto nella frutta. Nel diritto doganale non si persegue la stessa finalità; il legislatore in questo campo è molto più libero. Quindi non si possono opporre sostanziali obiezioni all'assunto che la [OSCURATO:PERSONA] espone in subordine, cioè che le norme dei regolamenti comunitari in materia tariffaria sono indipendenti dai problemi di classificazione. È pure possibile richiamarsi alla sentenza 3-71 che recita: «La nota complementare n. 2 del capitolo 20 della tariffa doganale comune … essendo inserita in un regolamento relativo ai dazi doganali, non può modificare l'imponibile di un prelievo agricolo, e ciò tanto meno in quanto l'art. 9, n. 2 del regolamento 865/68 si richiama ad essa unicamente ai fini della classificazione dei prodotti cui il regolamento si riferisce». Ciò significa in particolare che, nel caso in cui considerazioni in materia di classificazione inducano ad applicare una voce contraddistinta dall'abbreviazione p (= prelievo) non si deve automaticamente anche riscuotere il prelievo. Tale abbreviazione anzi — se non erro — ha solo l'indole di richiamo nel senso delle norme generali B 5 della tariffa doganale comune. Inoltre dalla disciplina di mercato si deve desumere se sussistono i presupposti per la riscossione del prelievo (che tra l'altro è concessa con le fluttuazioni dei prezzi). Se con questo criterio si possono superare le difficoltà connesse con la sentenza 3-71, nulla impedisce di pensare che la nota complementare n. 2 del capitolo 20 della tariffa contiene una definizione di legge oppure una fictio juris che non ammette prova contraria. Questa è la risposta da dare alla prima questione del [OSCURATO:PERSONA]. 2. La seconda questione, posta solo nell'ipotesi di soluzione negativa nei confronti della prima questione, non ha quindi bisogno di essere ulteriormente esaminata. Qualora però la Corte giungesse alla conclusione opposta, ritengo opportuno esaminare brevemente anche il secondo punto. [OSCURATO:PERSONA] vuole sapere se la summenzionata nota complementare, sotto il profilo della voce 20.06-B-II-c, si debba intendere nel senso che il dazio superiore va applicato solo se vi è stata effettiva aggiunta di zucchero, però se la frutta importata e classificata sotto le voci 20.06-B-II-a-6bb e 20.06 B-II-c-1-aa ha una percentuale di zucchero proprio superiore al 9 % in peso, l'importatore deve dimostrare che non vi è stata aggiunta di zucchero. Anzitutto si tratta di dimostrare che il prodotto in questione contiene solo zucchero naturale. A questo proposito posso richiamarmi a quanto è stato detto nella sentenza 3-71. È indiscusso che, qualora si ritenga che la norma complementare contenga soltanto una presunzione valida per la classificazione, l'importatore deve fornire la prova contraria. Se così fosse, risulterebbe infondata l'affermazione dell'attrice secondo cui, visto che incombe all'amministrazione doganale l'onere della prova per giustificare il criterio di classificazione seguito, la presunzione assume valore solo in casi eccezionali e a determinate condizioni, non però nel caso in cui non sussistano seri dubbi circa la percentuale di zucchero naturale (come nel caso d'importazione di polpa di albicocche dalla Spagna). La norma complementare va invece intesa nel senso che per l'amministrazione è sufficiente il rilievo della percentuale di zucchero e, se viene superata la percentuale indicata nella nota complementare, si deve fornire la prova contraria. Quali siano i mezzi di prova, accettando questa interpretazione, è un punto che non può venire esaurientemente chiarito. In linea di massima si può confermare quanto ha sostenuto la [OSCURATO:PERSONA], cioè che si devono fornire esaurienti dimostrazioni che eliminino ogni ragionevole dubbio e quindi si deve adottare una disciplina effettiva e non solo far ricorso ad un criterio di credibilità. Solo così pare si possa garantire la corretta applicazione delle norme comunitarie senza pregiudicare interessi fondamentali, tra i quali anche interessi dell'ordinamento di mercato. In caso di risposta negativa al punto primo, questa dovrebbe essere la risposta da fornire al secondo. 3. Concludo quindi come segue: a) Il combinato disposto della voce 20.06 B-II-a-6-bb della tariffa doganale comune e della nota complementare n. 2 del capitolo 20 va interpretato nel senso che la frutta, diversa dagli ananassi e dall'uva, di cui alla voce 20.06, contenente una percentuale di zucchero superiore al 9 % e inferiore al 13 % in peso calcolata secondo i criteri della nota complementare n. 1 del capitolo 20, indistintamente dalle eventuali aggiunte di zucchero è soggetta all'aliquota prevista per la frutta cui è stato aggiunto zucchero. b) Se le note complementari contengono soltanto una presunzione che ammette la prova contraria, ne consegue che l'importatore, qualora vengano superate le percentuali menzionate nelle note complementari, deve fornire l'attendibile prova che il prodotto importato contiene solo zucchero naturale. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/1972 — Fons Iuris — Fons Iuris