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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18693/2026

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empore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12489/2022Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 18693/2026Data pubblicazione 09/06/2026MASSIMO SONNINO– intimato –avverso:− la sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Roma n.5669/2020, depositata in data 16/11/2020− la sentenza definitiva della Corte d'Appello di Roma n.1365/2022 depositata il 01/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno29/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. impugna sia lasentenza non definitiva n. 5669/2020, pubblicata in data 16novembre 2020 sia la sentenza definitiva n. 1365/2022, pubblicata indata 1° marzo 2022, con le quali la Corte d’appello di Roma, nellaregolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], ha respintosia l’appello principale sia l’appello incidentale, proposti –rispettivamente - da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso la sentenza del Tribunale di Roma,n. 12444/2012 pubblicata in data 15 giugno 2012, gravando imedesimi delle spese processuali di [OSCURATO:PERSONA].2.

Il giudizio innanzi il Tribunale di Roma era stato promosso daBruno Sonnino, al fine di conseguire il risarcimento dei danni, peravere la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. colpevolmenteconsentito a [OSCURATO:PERSONA] - figlio dell’attore e falsusprocurator del medesimo – operazioni di disinvestimento titoli e digiroconto, che avevano consentito la sottrazione della somma di €1.084.000,00, corrispondente al valore dei titoli venduti.Sez.

S1 - R.G. 12489/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 2 di 10Numero registro generale 12489/2022Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 18693/2026Data pubblicazione 09/06/2026Aveva infatti dedotto [OSCURATO:PERSONA] che l’operazione autorizzatadalla Banca era avvenuta sulla base di un ordine di vendita inefficace,in quanto fondato su una delega ad operare sul conto titoli in realtàmai rilasciata a [OSCURATO:PERSONA], essendo quest’ultimo delegatoad operare unicamente su un conto corrente del tutto distinto dalconto titoli.[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., costituitasi, avevachiesto rigettarsi l’avversa domanda, chiedendo preliminarmente – evenendo autorizzata – a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], peressere da quest’ultimo manlevata.Il Tribunale di Roma, all’esito del giudizio, aveva accolto ladomanda, condannando [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] - a titolo di risarcimento danni - lasomma di € 100.000,00, di cui € 50.000,00 a titolo di danno nonpatrimoniale ed € 50.000,00 a titolo di danno patrimoniale,determinato in via equitativa.Il Tribunale aveva altresì accertato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].P.A., condannando il primo a tenere indenne la seconda nellamisura del 50% di quanto riconosciuto all’attore.3.

Con la sentenza non definitiva n. 5669/2020 – dopo che ilgiudizio si era interrotto a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] edera stato riassunto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’eredeuniversale testamentaria [OSCURATO:PERSONA] - la Corte d’appello diRoma ha rigettato entrambi gli appelli - principale e incidentale -“eccezion fatta per le doglianze relative alla determinazione del dannopatrimoniale subito dal defunto [OSCURATO:PERSONA] per effetto delleoperazioni di disinvestimento dei titoli”, rimettendo per l’effetto laSez.

S1 - R.G. 12489/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 3 di 10Numero registro generale 12489/2022Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 18693/2026Data pubblicazione 09/06/2026causa sul ruolo esclusivamente per la determinazione del dannopatrimoniale subìto dal defunto Sonnino BrunoIn particolare – per quanto ancora rileva nella presente sede, allaluce delle censure formulate con il ricorso – la Corte territoriale haosservato, quanto al danno patrimoniale, che l’originario attore avevaformulato al riguardo deduzioni specifiche e articolate in ordine alpregiudizio economico ed aveva sollecitato l’espletamento diconsulenza tecnica d’ufficio contabile per quantificare le diverse vocidi danno.Ha quindi ritenuto non ammissibile il ricorso all’equità giudizialeintegrativa, in quanto la quantificazione del danno patrimonialededotto nel suo esatto ammontare non risultava impossibile, ed haquindi ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d’ufficiocontabile per la precisa determinazione del danno patrimoniale.Quanto al danno non patrimoniale, invece, la Corte capitolina haritenuto che sia le censure degli appellanti principali sia le censuredegli appellanti incidentali fossero “generiche e apodittiche, e dunqueinammissibili”.4.

Con la sentenza definitiva n. 1365/2022, la Corte d’appello diRoma, all’esito dell’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, hadefinitivamente respinto l’appello anche in relazione alla voce didanno patrimoniale, evidenziando che, sulla base della consulenzatecnica d’ufficio, il danno in questione – nelle due voci riconoscibilicostituite dalla perdita della redditività derivata dalla venditaanticipata del titolo e dalla differenza tra gli interessi convenzionali elegali - risultava di ammontare anche superiore a quello riconosciutodal Tribunale, pur non potendo essere riconosciuto in tale più elevatamisura, non essendo stato proposto appello incidentale dall’erede diBruno Sonnino.Sez.

S1 - R.G. 12489/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 4 di 10Numero registro generale 12489/2022Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 18693/2026Data pubblicaz ion e 09/06/20265.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. vieneresistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA].È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA].6.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza ex art. 132, secondo comma, n.4) c.p.c. per violazione dell’art. 342 c.p.c. e per motivazioneapparente.Come sintetizzato dallo stesso ricorso, “Si censura la sentenza nondefinitiva n. 5669/2020 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il16/11/2020 (e conseguentemente la sentenza definitiva n.1365/2022 pubblicata il 1/3/2022), per violazione dell’art. 342 c.p.c.nella parte in cui, nel rigettare la doglianza dell’appellante incidentalesull’erronea liquidazione equitativa del danno non patrimoniale daparte del primo Giudice, ha dichiarato le censure inammissibili perchégeneriche ed ha confermato la sentenza di primo grado.

Si censuraaltresì la sentenza non definitiva per motivazione apparente, avendola Corte d’Appello rigettato tout court gli appelli del sig. [OSCURATO:PERSONA] (appellante principale) e della Banca (appellante incidentale)avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dispostola liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, ritenendogeneriche le censure formulate, senza, tuttavia, esplicitare i motiviche avrebbero condotto alla reiezione dell’appello incidentale odell’appello principale”.Sez.

S1 - R.G. 12489/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 5 di 10Numero registro generale 12489/2022Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 18693/2026Data pubblicazione 09/06/20261.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1226, 2059 c.c. e 115 c.p.c.

“per non avere la Corte territoriale, conla sentenza non definitiva n. 5669/2020, accolto la doglianza con cuila Banca ha lamentato la liquidazione equitativa del danno nonpatrimoniale operata dal Tribunale”.Come sintetizzato dallo stesso ricorso, “Si impugna la sentenzanon definitiva n. 5669/2020 per violazione degli artt. 1223, 1226,2059 c.c. nella parte in cui ha rigettato la censura della Banca cheaveva lamentato l’erroneità della liquidazione equitativa del dannonon patrimoniale ad opera del primo Giudice, atteso che taleliquidazione ha avuto la funzione di sopperire alla lacuna probatoriadel creditore-danneggiato, che non aveva dimostrato l’esistenza deldanno ed il nesso causale”.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza non definitiva ex art. 132,secondo comma, n. 4) c.p.c.

“per violazione degli artt. 112 e 346c.p.c., per avere la Corte territoriale ammesso la CTU ai fini dellaquantificazione del danno patrimoniale in assenza di specificarichiesta in appello dell’appellata vittoriosa e conseguente nullitàderivata della sentenza definitiva”.Come sintetizzato dallo stesso ricorso, “Si impugna la sentenzanon definitiva n. 5669/2020 per violazione di norme processuali (artt.112 e 346 c.p.c.), in quanto la Corte territoriale ha disposto la CTUsulla quantificazione dei danni patrimoniali subiti dal sig.

BrunoSonnino, nonostante l’appellata non avesse reiterato una similerichiesta nella propria comparsa di costituzione e risposta, ove si èlimitata a prendere posizione sugli appelli avversari ed a richiedere laloro reiezione e la conferma della sentenza di primo grado e,Sez.

S1 - R.G. 12489/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 6 di 10Numero registro generale 12489/2022Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 18693/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026conseguentemente, si impugna la sentenza definitiva n. 1365/2022nella parte in cui ha confermato la sentenza di primo grado sullaquantificazione del danno patrimoniale e laddove ha posto le spese diCTU per la metà a carico della Banca, poiché se la CTU non fossestata disposta alcuna spesa sarebbe stata sopportata dall’istituto dicredito”.2.

Il primo motivo di ricorso è fondato.Occorre preliminarmente rammentare che la deduzione dellaquestione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c.- integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad operadel giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti delgiudizio di merito - presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivodi censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, inconformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità echiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e deidocumenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il finelegittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantireal tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazionedella giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corteed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misuratale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez.

L - Ordinanza n.3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.24048 del 06/09/2021).È necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorsodiscende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità diaccertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esamediretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienzaSez.

S1 - R.G. 12489/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 7 di 10Numero registro generale 12489/2022Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 18693/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto(Cass. Sez.

U - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 5 -Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8077del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012).Esame che deve essere operato seguendo il principio -sempreenunciato da questa Corte- per cui l’osservanza del dettato di cuiall’art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale oparziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanentenatura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il qualemantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata(Cass. Sez.

U - Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 e,successivamente, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del30/05/2018), rammentando altresì che la specificità dei motivi diappello dev'essere commisurata all'ampiezza ed alla portata delleargomentazioni della sentenza impugnata (Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 21401 del 26/07/2021).Operata tale premessa, e tornando al caso specifico, si deveosservare che il ricorso ora in esame viene adeguatamente arispettare la regola di specificità di cui all’art 366 c.p.c., in quantoriproduce in modo diffuso il contenuto del gravame incidentaleformulato dall’odierna ricorrente nei confronti della decisione di primecure, in tal modo evidenziando le censure che in quella sede eranostate formulate.Si configura, in tal modo, la possibilità per questa Corte diprocedere – quale giudice del fatto processuale – all’esame direttodegli atti, il quale viene a confermare che le deduzioni svoltedall’odierna ricorrente – al di là della fondatezza o meno delleSez.

S1 - R.G. 12489/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 8 di 10Numero registro generale 12489/2022Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 18693/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026medesime – non potevano dirsi né generiche né apodittiche, e che,conseguentemente, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedereall’esame nel merito delle medesime anziché dichiararneerroneamente l’inammissibilità.3.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delsecondo.4.

Infondato, invece, è il terzo ed ultimo motivo, riferito, adifferenza dei precedenti, al profilo del riconoscimento del dannopatrimoniale, oggetto della sentenza definitiva n. 1365/2022.Questa Corte, invero, ha reiteratamente chiarito che:− la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiutonell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interessecomune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito algiudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo diprova in senso proprio (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 11068del 10/06/2020; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 3717 del08/02/2019), risultando esso sottratto alle preclusioni checoncernono le istanze istruttorie delle parti (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 26709 del 24/11/2020), in quanto lo stesso èrimesso alla valutazione del giudice del merito e non èsubordinato ad una “istanza” delle parti, le quali possonosolo sollecitare il giudice ad esercitare il proprio potereofficioso, senza che sul punto possano assumere rilevanza iprincipi che regolano le istanze istruttorie delle parti;− conseguentemente, il giudizio sulla necessità e utilità di farricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio èrimesso esclusivamente al potere discrezionale del giudice dimerito (Cass. Sez.

L - Sentenza n. 25281 del 25/08/2023;Cass.

Sez. 1 - Sentenza n. 7472 del 23/03/2017);Sez.

S1 - R.G. 12489/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 9 di 10Numero registro generale 12489/2022Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 18693/2026Data pubblicazione 09/06/2026Da tali principi viene a discendere direttamente l’infondatezza delmotivo di gravame, risultano evidente che l’assenza di una specificaistanza dell’odierna controricorrente volta all’espletamento dellaconsulenza tecnica d’ufficio in nessun modo poteva condizionare lavalutazione del giudice del merito in ordine all’opportunità o meno diavvalersi dell’ausilio tecnico di un consulente, risultando talevalutazione rimessa alla discrezionalità della Corte territoriale.5.

Il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo motivo, conassorbimento del secondo e rigetto del terzo.Conseguentemente, la sentenza non definitiva n. 5669/2020,pubblicata in data 16 novembre 2020 deve essere cassata inrelazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, la quale procederà ad una nuova valutazionedella richiesta di riconoscimento del danno non patrimoniale e, tenutoconto ex art. 336 c.p.c. degli effetti di questa decisione anche sullastatuizione in punto spese contenuta nella sentenza definitiva n.1365/2022, pubblicata in data 1° marzo 2022, provvederà a regolarele spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo erigettato il terzo; cassa la sentenza non definitiva n. 5669/2020,pubblicata in data 16 novembre 2020 e rinvia, anche per le spese delgiudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 29 maggio 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez.

S1 - R.G. 12489/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 10 di 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12489/2022Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 18693/2026Data pubblicazione 09/06/2026MASSIMO SONNINO– intimato –avverso:− la sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Roma n.5669/2020, depositata in data 16/11/2020− la sentenza definitiva della Corte d'Appello di Roma n.1365/2022 depositata il 01/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno29/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. impugna sia lasentenza non definitiva n. 5669/2020, pubblicata in data 16novembre 2020 sia la sentenza definitiva n. 1365/2022, pubblicata indata 1° marzo 2022, con le quali la Corte d’appello di Roma, nellaregolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], ha respintosia l’appello principale sia l’appello incidentale, proposti –rispettivamente - da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso la sentenza del Tribunale di Roma,n. 12444/2012 pubblicata in data 15 giugno 2012, gravando imedesimi delle spese processuali di [OSCURATO:PERSONA].2. Il giudizio innanzi il Tribunale di Roma era stato promosso daBruno Sonnino, al fine di conseguire il risarcimento dei danni, peravere la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. colpevolmenteconsentito a [OSCURATO:PERSONA] - figlio dell’attore e falsusprocurator del medesimo – operazioni di disinvestimento titoli e digiroconto, che avevano consentito la sottrazione della somma di €1.084.000,00, corrispondente al valore dei titoli venduti.Sez. S1 - R.G. 12489/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 2 di 10Numero registro generale 12489/2022Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 18693/2026Data pubblicazione 09/06/2026Aveva infatti dedotto [OSCURATO:PERSONA] che l’operazione autorizzatadalla Banca era avvenuta sulla base di un ordine di vendita inefficace,in quanto fondato su una delega ad operare sul conto titoli in realtàmai rilasciata a [OSCURATO:PERSONA], essendo quest’ultimo delegatoad operare unicamente su un conto corrente del tutto distinto dalconto titoli.[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., costituitasi, avevachiesto rigettarsi l’avversa domanda, chiedendo preliminarmente – evenendo autorizzata – a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], peressere da quest’ultimo manlevata.Il Tribunale di Roma, all’esito del giudizio, aveva accolto ladomanda, condannando [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] - a titolo di risarcimento danni - lasomma di € 100.000,00, di cui € 50.000,00 a titolo di danno nonpatrimoniale ed € 50.000,00 a titolo di danno patrimoniale,determinato in via equitativa.Il Tribunale aveva altresì accertato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].P.A., condannando il primo a tenere indenne la seconda nellamisura del 50% di quanto riconosciuto all’attore.3. Con la sentenza non definitiva n. 5669/2020 – dopo che ilgiudizio si era interrotto a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] edera stato riassunto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’eredeuniversale testamentaria [OSCURATO:PERSONA] - la Corte d’appello diRoma ha rigettato entrambi gli appelli - principale e incidentale -“eccezion fatta per le doglianze relative alla determinazione del dannopatrimoniale subito dal defunto [OSCURATO:PERSONA] per effetto delleoperazioni di disinvestimento dei titoli”, rimettendo per l’effetto laSez. S1 - R.G. 12489/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 3 di 10Numero registro generale 12489/2022Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 18693/2026Data pubblicazione 09/06/2026causa sul ruolo esclusivamente per la determinazione del dannopatrimoniale subìto dal defunto Sonnino BrunoIn particolare – per quanto ancora rileva nella presente sede, allaluce delle censure formulate con il ricorso – la Corte territoriale haosservato, quanto al danno patrimoniale, che l’originario attore avevaformulato al riguardo deduzioni specifiche e articolate in ordine alpregiudizio economico ed aveva sollecitato l’espletamento diconsulenza tecnica d’ufficio contabile per quantificare le diverse vocidi danno.Ha quindi ritenuto non ammissibile il ricorso all’equità giudizialeintegrativa, in quanto la quantificazione del danno patrimonialededotto nel suo esatto ammontare non risultava impossibile, ed haquindi ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d’ufficiocontabile per la precisa determinazione del danno patrimoniale.Quanto al danno non patrimoniale, invece, la Corte capitolina haritenuto che sia le censure degli appellanti principali sia le censuredegli appellanti incidentali fossero “generiche e apodittiche, e dunqueinammissibili”.4. Con la sentenza definitiva n. 1365/2022, la Corte d’appello diRoma, all’esito dell’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, hadefinitivamente respinto l’appello anche in relazione alla voce didanno patrimoniale, evidenziando che, sulla base della consulenzatecnica d’ufficio, il danno in questione – nelle due voci riconoscibilicostituite dalla perdita della redditività derivata dalla venditaanticipata del titolo e dalla differenza tra gli interessi convenzionali elegali - risultava di ammontare anche superiore a quello riconosciutodal Tribunale, pur non potendo essere riconosciuto in tale più elevatamisura, non essendo stato proposto appello incidentale dall’erede diBruno Sonnino.Sez. S1 - R.G. 12489/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 4 di 10Numero registro generale 12489/2022Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 18693/2026Data pubblicaz ion e 09/06/20265. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. vieneresistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA].È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA].6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza ex art. 132, secondo comma, n.4) c.p.c. per violazione dell’art. 342 c.p.c. e per motivazioneapparente.Come sintetizzato dallo stesso ricorso, “Si censura la sentenza nondefinitiva n. 5669/2020 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il16/11/2020 (e conseguentemente la sentenza definitiva n.1365/2022 pubblicata il 1/3/2022), per violazione dell’art. 342 c.p.c.nella parte in cui, nel rigettare la doglianza dell’appellante incidentalesull’erronea liquidazione equitativa del danno non patrimoniale daparte del primo Giudice, ha dichiarato le censure inammissibili perchégeneriche ed ha confermato la sentenza di primo grado. Si censuraaltresì la sentenza non definitiva per motivazione apparente, avendola Corte d’Appello rigettato tout court gli appelli del sig. [OSCURATO:PERSONA] (appellante principale) e della Banca (appellante incidentale)avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dispostola liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, ritenendogeneriche le censure formulate, senza, tuttavia, esplicitare i motiviche avrebbero condotto alla reiezione dell’appello incidentale odell’appello principale”.Sez. S1 - R.G. 12489/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 5 di 10Numero registro generale 12489/2022Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 18693/2026Data pubblicazione 09/06/20261.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1226, 2059 c.c. e 115 c.p.c. “per non avere la Corte territoriale, conla sentenza non definitiva n. 5669/2020, accolto la doglianza con cuila Banca ha lamentato la liquidazione equitativa del danno nonpatrimoniale operata dal Tribunale”.Come sintetizzato dallo stesso ricorso, “Si impugna la sentenzanon definitiva n. 5669/2020 per violazione degli artt. 1223, 1226,2059 c.c. nella parte in cui ha rigettato la censura della Banca cheaveva lamentato l’erroneità della liquidazione equitativa del dannonon patrimoniale ad opera del primo Giudice, atteso che taleliquidazione ha avuto la funzione di sopperire alla lacuna probatoriadel creditore-danneggiato, che non aveva dimostrato l’esistenza deldanno ed il nesso causale”.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza non definitiva ex art. 132,secondo comma, n. 4) c.p.c. “per violazione degli artt. 112 e 346c.p.c., per avere la Corte territoriale ammesso la CTU ai fini dellaquantificazione del danno patrimoniale in assenza di specificarichiesta in appello dell’appellata vittoriosa e conseguente nullitàderivata della sentenza definitiva”.Come sintetizzato dallo stesso ricorso, “Si impugna la sentenzanon definitiva n. 5669/2020 per violazione di norme processuali (artt.112 e 346 c.p.c.), in quanto la Corte territoriale ha disposto la CTUsulla quantificazione dei danni patrimoniali subiti dal sig. BrunoSonnino, nonostante l’appellata non avesse reiterato una similerichiesta nella propria comparsa di costituzione e risposta, ove si èlimitata a prendere posizione sugli appelli avversari ed a richiedere laloro reiezione e la conferma della sentenza di primo grado e,Sez. S1 - R.G. 12489/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 6 di 10Numero registro generale 12489/2022Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 18693/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026conseguentemente, si impugna la sentenza definitiva n. 1365/2022nella parte in cui ha confermato la sentenza di primo grado sullaquantificazione del danno patrimoniale e laddove ha posto le spese diCTU per la metà a carico della Banca, poiché se la CTU non fossestata disposta alcuna spesa sarebbe stata sopportata dall’istituto dicredito”.2. Il primo motivo di ricorso è fondato.Occorre preliminarmente rammentare che la deduzione dellaquestione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c.- integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad operadel giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti delgiudizio di merito - presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivodi censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, inconformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità echiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e deidocumenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il finelegittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantireal tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazionedella giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corteed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misuratale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L - Ordinanza n.3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.24048 del 06/09/2021).È necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorsodiscende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità diaccertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esamediretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienzaSez. S1 - R.G. 12489/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 7 di 10Numero registro generale 12489/2022Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 18693/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto(Cass. Sez. U - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 5 -Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012).Esame che deve essere operato seguendo il principio -sempreenunciato da questa Corte- per cui l’osservanza del dettato di cuiall’art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale oparziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanentenatura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il qualemantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata(Cass. Sez. U - Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 e,successivamente, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del30/05/2018), rammentando altresì che la specificità dei motivi diappello dev'essere commisurata all'ampiezza ed alla portata delleargomentazioni della sentenza impugnata (Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 21401 del 26/07/2021).Operata tale premessa, e tornando al caso specifico, si deveosservare che il ricorso ora in esame viene adeguatamente arispettare la regola di specificità di cui all’art 366 c.p.c., in quantoriproduce in modo diffuso il contenuto del gravame incidentaleformulato dall’odierna ricorrente nei confronti della decisione di primecure, in tal modo evidenziando le censure che in quella sede eranostate formulate.Si configura, in tal modo, la possibilità per questa Corte diprocedere – quale giudice del fatto processuale – all’esame direttodegli atti, il quale viene a confermare che le deduzioni svoltedall’odierna ricorrente – al di là della fondatezza o meno delleSez. S1 - R.G. 12489/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 8 di 10Numero registro generale 12489/2022Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 18693/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026medesime – non potevano dirsi né generiche né apodittiche, e che,conseguentemente, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedereall’esame nel merito delle medesime anziché dichiararneerroneamente l’inammissibilità.3. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delsecondo.4. Infondato, invece, è il terzo ed ultimo motivo, riferito, adifferenza dei precedenti, al profilo del riconoscimento del dannopatrimoniale, oggetto della sentenza definitiva n. 1365/2022.Questa Corte, invero, ha reiteratamente chiarito che:− la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiutonell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interessecomune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito algiudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo diprova in senso proprio (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 11068del 10/06/2020; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 3717 del08/02/2019), risultando esso sottratto alle preclusioni checoncernono le istanze istruttorie delle parti (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 26709 del 24/11/2020), in quanto lo stesso èrimesso alla valutazione del giudice del merito e non èsubordinato ad una “istanza” delle parti, le quali possonosolo sollecitare il giudice ad esercitare il proprio potereofficioso, senza che sul punto possano assumere rilevanza iprincipi che regolano le istanze istruttorie delle parti;− conseguentemente, il giudizio sulla necessità e utilità di farricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio èrimesso esclusivamente al potere discrezionale del giudice dimerito (Cass. Sez. L - Sentenza n. 25281 del 25/08/2023;Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 7472 del 23/03/2017);Sez. S1 - R.G. 12489/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 9 di 10Numero registro generale 12489/2022Numero sezionale 2453/2026Numero di raccolta generale 18693/2026Data pubblicazione 09/06/2026Da tali principi viene a discendere direttamente l’infondatezza delmotivo di gravame, risultano evidente che l’assenza di una specificaistanza dell’odierna controricorrente volta all’espletamento dellaconsulenza tecnica d’ufficio in nessun modo poteva condizionare lavalutazione del giudice del merito in ordine all’opportunità o meno diavvalersi dell’ausilio tecnico di un consulente, risultando talevalutazione rimessa alla discrezionalità della Corte territoriale.5. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo motivo, conassorbimento del secondo e rigetto del terzo.Conseguentemente, la sentenza non definitiva n. 5669/2020,pubblicata in data 16 novembre 2020 deve essere cassata inrelazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, la quale procederà ad una nuova valutazionedella richiesta di riconoscimento del danno non patrimoniale e, tenutoconto ex art. 336 c.p.c. degli effetti di questa decisione anche sullastatuizione in punto spese contenuta nella sentenza definitiva n.1365/2022, pubblicata in data 1° marzo 2022, provvederà a regolarele spese anche del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo erigettato il terzo; cassa la sentenza non definitiva n. 5669/2020,pubblicata in data 16 novembre 2020 e rinvia, anche per le spese delgiudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 29 maggio 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 12489/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 10 di 10
Sentenza Cassazione n. 18693/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris