CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 26191/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Claretta [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Fermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] EpidendioRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudicedell’esecuzione, all’esito dell’udienza camerale del 26 marzo 2026, ha rigettato larichiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a ClarettaMatzuzzi con sentenza n. 498 emessa dal Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA] il 2maggio 2024 (irrevocabile il 3 luglio 2024), di condanna in ordine al reato di cuiall’art. 595, comma terzo, cod. pen. alla pena di euro 1.500 di multa, consospensione della pena subordinata al pagamento della somma liquidata a titolodi risarcimento danno morale in favore della costituita parte civile, pari ad euro5.000 oltre a interessi legali sino al soddisfo, da adempiere entro il termine dimesi sei dal passaggio in giudicato della sentenza.Il Pubblico ministero aveva richiesto la revoca ex art. 168, primo comma, n.1, cod. pen. per inosservanza degli obblighi imposti a norma dell’art. 165 cod.pen., per non avere l’imputata ottemperato, entro il termine stabilito dallasuddetta sentenza (sei mesi dall’irrevocabilità), al pagamento della somma dieuro 5.000, oltre interessi legali sino al soddisfo, liquidata in favore dellacostituita parte civile.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha motivato il rigetto nel rilievo che la condannataha dedotto e dimostrato di essere senza fissa dimora (v. certificato anagrafico) edi percepire un reddito minimo, che non le permette di risparmiare la suddettasomma di euro 5.000.2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della [OSCURATO:PERSONA], articolando unico motivo in cui deduce ex art. 606, lett. b), cod. proc.pen., violazione della legge penale.Si deduce che al [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione adito non è attribuita alcunadiscrezionalità in merito alla revoca di dirittoex art. 168, primo comma, n. 1,cod. pen. del beneficio qualora il condannato, nei termini stabiliti, non adempiaagli obblighi imposta. L’ipotesi che l’interessato alleghi e fornisca prova di unaoggettiva impossibilità all’adempimento – sottolinea la parte ricorrente – èrimessa esclusivamente alla fase della cognizione, al momento in cui il giudice dimerito valuta l’opportunità se concedere o meno il beneficio e non anche allafase dell’esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, come accadutonella vicenda di specie, a seguito della quale il condannato è tenutoall’obbligazione risarcitoria al fine di continuare a usufruire del beneficio.L’odierno stato di indigenza della condannata – eccepisce il P.M. ricorrente –poteva rilevare in sede cognitiva al fine di un prudente apprezzamento delgiudice ma non rileva in fase esecutiva.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] con requisitoriascritta del 4 giugno 2026 ha chiesto il rigetto del ricorso, per avere il Tribunalefatto corretta applicazione dei consolidati principi di legittimità secondo cui, intema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento deidanni, l’assoluta impossibilità di adempiere, accertata in executivis, impedisce larevoca del beneficio e compete al giudice dell’esecuzione dare ingresso alledocumentate prospettazioni difensive sull’impossibilità di adempiere.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Preliminarmente, va ricordato che la concessione della sospensionecondizionale della pena subordinata all’adempimento di "obblighi risarcitori" èuno strumento concepito dal legislatore per garantire «che il comportamento delreo, dopo la condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento che costituiscelo scopo precipuo dell’istituto stesso della sospensione condizionale della pena»(Corte cost., sent. n. 49 del 1975), consentendo al condannato di acquisiremaggiore consapevolezza delle conseguenze dannose che sono derivate dallapropria condotta illecita ed essendo maggiormente rispondente all’interessedell’ordinamento a che la risposta sanzionatoria sia la più calibrata possibile alcaso concreto.2.1. Come autorevolmente precisato da Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022,Liguori, non mass. sul punto, l'applicazione di «siffatti "obblighi" rispondeall'esigenza di rafforzare la funzione special-preventiva che la sospensionecondizionale della pena esplica nell'ambito del sistema sanzionatorio. Si richiede,cioè, al condannato non soltanto di evitare, durante il periodo di prova, lacommissione di ulteriori reati, confermando in tal modo la prognosi di nonrecidiva formulata dal giudice al momento dell'applicazione del beneficio, maanche di tenere, entro un termine stabilito dal giudice, determinaticomportamenti che, concepiti anche in funzione satisfattoria degli interessi civilicompromessi dal reato, comprovino ulteriormente il ravvedimento del reoL’obbligo condizionante esplica la funzione di una clausola risolutiva appostaalla sospensione condizionale della pena (non all'estinzione del reato), nel sensoche se l'onere risarcitorio non è adempiuto, il condannato decade dal beneficiodella sospensione, la quale, inizialmente produttiva di effetti nelle more dellascadenza del termine per adempiere, non produrrà ex tunc effetto alcuno,essendo perciò suscettibile di revoca (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori,cit.).Nel modello disegnato nell’art. 165 cod. pen. l’obbligo risarcitorio - che puòessere imposto soltanto se vi sia stata costituzione di parte civile nel processopenale (Sez. 6, n. 933 del 22/10/2003, dep. 2004, Rinzivillo, Rv. 227943 - 01) -non è perciò qualificabile come rapporto di diritto privato, ma di diritto pubblico,perché attiene a una relazione che si stabilisce tra il condannato e la giustiziapenale, posto che dal suo adempimento dipende l’applicazione della pena: non è,infatti, dubitabile che tutto quanto concerne l’applicazione delle sanzioni penalisia di interesse pubblico (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, cit.).2.2. Da altra prospettiva, risulta di tutta evidenza come il diritto di creditomaturato dalla parte civile non possa subire alcun ritardo o pregiudizio pereffetto della statuizione penale collegata alla concessione della sospensionecondizionale della pena, quantunque subordinata all'adempimento dell'obbligorisarcitorio, in conseguenza dell’accertamento del fatto illecito contenuto nellasentenza penale irrevocabile di condanna o, se del caso, conseguente allacondanna, dichiarata provvisoriamente esecutiva, al risarcimento del danno exart. 540, comma 1, cod. proc. pen. ovvero, ancora, conseguente alla condannaal pagamento di una provvisionale che, ai sensi del secondo comma del citatoart. 540, è immediatamente esecutiva.In altri termini, la parte civile può legittimamente agire per la tutela del suodiritto patrimoniale che sia fornito di immediata esigibilità, anche ricorrendoall’esecuzione forzata nei casi in cui abbia ottenuto, nel corso del processo, unsequestro conservativo che, con la sentenza irrevocabile di condanna alrisarcimento del danno, si converte in pignoramento ex art. 320 cod. proc. pen.,realizzandosi, dunque, una netta separazione tra il termine, rilevante in ambitopenale, entro il quale l’adempimento deve essere eseguito per continuare abeneficiare della sospensione condizionale della pena, e i principi del diritto civileche governano l’obbligazione pecuniaria nei rapporti tra l’imputato e la partecivile e dove quel termine, perciò, non rileva (tra le altre, Sez. U, n. 37503 del2022, Liguori, cit., Sez. 1, n. 32858 del 30/09/2025, Gonzales, non mass.).2.3. La giurisprudenza di legittimità, in effetti, è costante nell’affermare che,in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro iltermine fissato, dell’obbligo - cui sia subordinata la concessione del beneficio dicui all’art. 163 cod. pen. - determina la revoca della sospensione condizionaledella pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilitànon dipendente da atto volontario.La condizione impeditiva dell’adempimento, infatti, può essere presa inconsiderazione ai fini dell’esclusione della revoca del beneficio sospensivo soloquando sia incolpevole, ossia dovuta a causa non imputabile al condannato,perché ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore, ma non quando dipenda dacomportamenti propri e volontari del soggetto obbligato, anche quando tali fatti,beninteso dipendenti da atti volontari del condannato stesso, siano antecedenti oconcomitati alla concessione del beneficio subordinato all’adempimentodell’obbligo condizionante (tra le altre, Sez. 1, n. 5019 del 22/01/2026, Volpe,non mass.).2.4. Coerentemente con tali premesse, la giurisprudenza di questa Corte haaltresì precisato che le vicende dell’obbligazione civile, successive al decorso deltermine fissato dal giudice per l’adempimento finalizzato al godimento dellasospensione condizionale, sono irrilevanti rispetto a tale evenienza, sicché ilpagamento, in qualunque forma effettuato, dopo il decorso del termine, nonimpedisce la revoca del beneficio della sospensione condizionale cui erasottoposto (tra le altre, Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi, Rv. 285245 -01).3. Ciò premesso, il Tribunale ha fatto buon governo dei consolidati principi dilegittimità secondo i quali, nell’ipotesi di subordinazione della sospensionecondizionale della pena all’adempimento di determinati obblighi ex art. 165 cod.pen., l’inadempimento del condannato non comporta la revoca automatica delbeneficio, potendo l’interessato allegare, anche in sede di esecuzione, lacomprovata impossibilità o l’estrema difficoltà dell’adempimento (tra le altre,Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587 - 01; Sez. 3, n. 3197 del13/11/2008, Calandra, Rv. 242177 - 01).Ed è precipuo compiuto del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione – e non solo di quellodella cognizione, come infondatamente sostenuto dal Pubblico ministeroricorrente – dare ingresso alle documentate prospettazioni difensivesull'impossibilità di adempiere, sulle quali deve effettuare gli opportuniaccertamenti, a norma dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5019del 22/01/2026, cit.).Nel caso di specie, la condannata ha dimostrato di essere senza fissa dimora– allegando il suo certificato anagrafico – e di percepire un reddito minimo chenon le permette di risparmiare la somma dovuta pari ad euro 5.000, oltre ainteressi legali sino al soddisfo, producendo apposita documentazione.Dunque, per quanto accertato dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione (pag. 2 ord. imp.),si tratta di impossibilità – come pure esige la giurisprudenza di questa Corte –indipendente da condotte volontariamente poste in essere dal condannato erisulta dimostrata e assoluta perché l’adempimento della prestazione dovuta, peril principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elementoessenziale della concessione del beneficio, come, tra l'altro, affermato da Sez. 3,n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, Rv. 229035 - 01.4. In conclusione, il ricorso va rigettato, senza condanna alle spese avutoriguardo alla parte pubblica che l’ha proposto. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]