CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35776/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477 - 482 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività dell'irrogato trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo, che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. pagg. 3 - 4 del provvedimento impugnato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i