CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21504/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Risoluzione ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 1514/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45D03 H5010), elettivamente domiciliato in Roma, viale Africa n. 40, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo liquidatore pro - tempore, RICCI Carla (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51P47 H501Q), CAMPAGNA Carla (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75H42 H501F), STELLA Dante (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46B11 H5013), STELLA Erika (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80L44 H501K) e ROCCHI Santa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50R67 E812P), elettivamente domiciliati in Roma, via D. Chelini n. 5, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono, giusta procura in calce al controricorso; - con troricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3771/2017, pubblicata il 7 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell'interesse delle parti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 18 ottobre 2005, la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva, davanti al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che, previo accertamento del mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con il preliminare di vendita stipulato il 29 marzo 2004, da parte del promissario acquirente [OSCURATO:PERSONA], fosse dichiarata la legittimità del recesso del predetto contratto da parte della società attrice e, per l'effetto, che il convenuto fosse condannato al rilascio dell'appartamento sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 350, e del box auto n. 4, nonché alla restituzione dei frutti di esse porzioni immobiliari, quale indennità per il godimento delle stesse sino all'effettivo rilascio. In particolare, la società istante - promittente alienante - addebitava al convenuto - promissario acquirente - l'ingiustificata volontà di non stipulare il definitivo e di non acquistare il bene, desumibile dalla pretestuosa contestazione della documentazione consegnata (o non consegnata) e dalla mancata presentazione davanti al notaio per la stipula del rogito in data 1° agosto 2005. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda, sostenendo che il preliminare non poteva essere risolto, per difetto di alcun inadempimento a sé imputabile, e chiedendo che fosse fissato un nuovo termine per la stipula del definitivo. Deduceva, poi, che il promittente venditore era inadempiente agli obblighi assunti in ordine alla consegna dei documenti richiesti e alla comunicazione delle giustificazioni pretese. Sicché avanzava domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo in ragione delle irregolarità rilevate e, in subordine, di condanna della società attrice al ripristino e riparazione delle mancanze, difetti e carenze individuati, oltre al risarcimento dei danni morali.Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d'ufficio. Il Tribunale adito, con sentenza n. 21318/2010 del 4 ottobre 2010, rigettava la domanda principale e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava, in esecuzione del preliminare, il trasferimento della proprietà degli immobili oggetto dell'obbligo a contrarre, in favore del Tassi, al prezzo complessivo ridotto di euro 313.000,00, condizionandone l'efficacia al pagamento delle somme ancora dovute. 2.- Con citazione notificata il 22 giugno 2011, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la predetta sentenza, invocando la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, la condanna di quest'ultimo al rilascio immediato dell'immobile e al pagamento dei canoni di utilizzazione, da liquidare nell'importo di euro 850,00 mensili o nella diversa somma di giustizia, a far data dalla presa in "possesso" dell'immobile sino all'effettivo rilascio, nonché al risarcimento degli ulteriori danni costituiti dal degrado e dal deprezzamento del bene a causa della sua utilizzazione e alla conseguente necessità di rimessione in pristino. Nel corso del giudizio d'appello spiegavano intervento i soci assegnatari dei beni della società [OSCURATO:SOCIETA] messa in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sul gravame interposto, la Corte d'appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: 1) pronunciava la risoluzione, per inadempimento del promittente acquirente, del contratto preliminare di compravendita immobiliare del 29 marzo 2004; 2) condannava il promittente acquirente al rilascio degli immobili oggetto del preliminare in favore degli interventori; 3) condannava, ancora, il Tassi al pagamento, in favore degli interventori, ciascuno per la relativa quota di spettanza, della somma di euro 850,00 mensili, a titolo di indennità per il godimento dei cespiti, dal 10 agosto 2005 sino al rilascio; 4) compensava, sino alla reciproca concorrenza degli importi rispettivamente dovuti, le somme accreditate dagli interventori con l'importo di euro 113.000,00, dovuto dagli interventori verso il Tassi a titolo di restituzione della quota-parte del prezzo corrisposto; 5) condannava, infine, l'appellato alla refusione delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva sicuramente proposto, a prescindere dalla terminologia utilizzata, una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente, con conseguente richiesta di rilascio del bene e di pagamento di un'indennità per il godimento; b) che, di contro, il Tassi aveva chiesto il rigetto della domanda di risoluzione nonché l'accertamento della validità ed efficacia del preliminare e, in via riconvenzionale, aveva spiegato domanda di riduzione del prezzo o, in subordine, di riparazione dei difetti, senza formulare anche la domanda di esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. e senza aver dimostrato di essere pronto al pagamento o di aver inoltrato richiesta di mutuo ad un istituto di credito; c) che era fondato il motivo di gravame con cui era stata chiesta la riforma della pronuncia di trasferimento coattivo, poiché siffatta domanda non era mai stata articolata nel giudizio di primo grado; d) che anche il motivo di gravame con cui era stata chiesta la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente nel pagamento del saldo del corrispettivo pattuito, entro i termini stabiliti, era fondata, attesa la natura strumentale del comportamento del Tassi; e) che, infatti, l'appellato non aveva dato prova di essere stato pronto ad adempiere, né aveva dimostrato di essersi effettivamente attivato per procurarsi la provvista necessaria ad adempiere, oltre a non aver mai indicato, neanche durante il giudizio, l'istituto bancario al quale si sarebbe rivolto per l'erogazione del mutuo; f) che i contestati vizi del cespite erano stati ritenuti dal consulente tecnico d'ufficio di scarsa evidenza, così come non pertinenti si erano rivelate le lamentele avanzate circa l'irregolarità urbanistica; g) che l'appellante aveva rimesso la documentazione necessaria alla stipula dell'atto, compresa la richiesta di agibilità dell'immobile, convocando il Tassi prima per il 27 luglio 2005 e poi per il 1° agosto 2005; h) che il Tassi non era comparso davanti al notaio per la stipula del rogito, adducendo la "inopportunità ed avventatezza" della convocazione, senza però spiegare i motivi della sua assenza; i) che, pur in mancanza di un termine essenziale, la condotta complessiva del Tassi configurava sicuramente un inadempimento tale da giustificare la risoluzione del preliminare, con la consequenziale condanna al rilascio del bene e alla restituzione delle somme versate; I) che doveva essere riconosciuta anche un'indennità per il godimento dell'immobile, dalla data della risoluzione del 10 agosto 2005 sino all'effettivo rilascio, nella misura mensile di euro 850,00, come precisato dal consulente tecnico d'ufficio, con compensazione tra le somme reciprocamente dovute; m) che la domanda di risarcimento degli ulteriori danni doveva essere dichiarata inammissibile, perché formulata per la prima volta in appello. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA] 2002 S.r.l. in liquidazione nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la prima censura il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della sentenza d'appello in ordine all'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame per mancata specifica formulazione dei motivi, ai sensi dell'art. 342, primo comma, c.p.c. Sul punto, si deduce che la sentenza impugnata avrebbe ignorato l'eccezione sollevata dall'appellato quanto all'inammissibilità dell'atto di citazione introduttivo del gravame, avendo l'appellante mosso censure, 5 NJ critiche e opinioni personali rivolte alla controparte e non avverso la sentenza di cui si chiedeva la riforma, senza articolare specifiche doglianze. 1.1.- Il motivo è infondato. Ai sensi dell'art. 342, primo comma, c.p.c., la motivazione dell'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla legge n. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Sulla base di queste premesse, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, poiché la decisione adottata comporta una statuizione implicita di rigetto sul medesimo - nella specie di rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità dell'appello -, contenuta nella sentenza della Corte territoriale che ha valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8008 del 11/03/2022; Sez. 5, Ordinanza n. 37441 del 30/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017; Sez. 1, Sentenza n. 5351 del 08/03/2007). Nella fattispecie, la sentenza della Corte d'appello di Roma ha specificato che, con l'atto di gravame, la [OSCURATO:SOCIETA] ha lamentato l'erroneità della sentenza, sia nella valutazione del comportamento del Tassi, sia nell'esame delle risultanze istruttorie. Ha altresì rilevato che la controparte ha resistito, chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile e infondato. Dopodiché ha accolto, nel merito, il motivo di doglianza con cui è stato escluso che nel giudizio di prime cure sia mai stata formulata dal Tassi alcuna domanda di esecuzione specifica, nonostante la sentenza del Tribunale abbia pronunciato una sentenza di trasferimento coattivo. Ha successivamente accolto l'ulteriore motivo di censura con cui è stata chiesta la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promittente acquirente (e segnatamente per non aver adempiuto all'obbligazione di versare il saldo del corrispettivo nei termini pattuiti). Dall'accoglimento nel merito dei motivi di gravame si desume dunque l'implicito rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, sicché non ricorre il vizio di omessa pronuncia. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale accolto una nuova domanda, spiegata per la prima volta in sede di gravame. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe accolto la domanda di risoluzione per inadempimento del preliminare di vendita immobiliare, proposta per la prima volta in appello, a fronte della proposizione nel giudizio di primo grado della domanda volta ad accertare la legittimità del recesso dal contratto, previo accertamento del mancato adempimento delle obbligazioni negoziali. Senonché, ad avviso dell'istante, la modificazione in appello della domanda di recesso in domanda di risoluzione avrebbe integrato un'inammissibile mutatio libelli, rispetto alla quale il Giudice del gravame avrebbe dovuto dichiararne l'inammissibilità. 2.1.- Tale doglianza è infondata. La parte attrice, nel giudizio di primo grado, ha chiesto che fosse dichiarata la legittimità del recesso del contratto preliminare di compravendita, con la conseguente condanna del promissario acquirente al rilascio dell'appartamento e dell'annesso box oggetto del preliminare nonché alla restituzione dei frutti di tali cespiti, quale indennità per il godimento degli stessi, sino all'effettivo rilascio. Controparte si è opposta, chiedendo espressamente che fosse dichiarato "valido e efficace l'atto di compromesso stipulato dalle parti, il 29/03/2004, affatto da annullare e risolvere". La sentenza di primo grado si è limitata a rigettare le domande avanzate da parte attrice. Quindi, nell'atto introduttivo dell'appello, il promittente alienante ha chiesto che, in totale riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarato risolto per inadempimento del promissario acquirente il contratto preliminare di compravendita, con la condanna del Tassi al rilascio immediato dell'immobile e con condanna, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento dei canoni di utilizzazione liquidati nell'importo di euro 850,00 mensili o in quella diversa somma che il giudice avesse ritenuto di giustizia. Infine, la Corte di merito, nell'interpretare la domanda, ha sostenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. "ha sicuramente proposto, a prescindere dalla terminologia utilizzata, una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del promittente acquirente, con conseguente richiesta di rilascio del bene e pagamento di un'indennità per il godimento".A fronte di tale qualificazione dell'azione proposta sin dal primo grado del giudizio, la domanda di risoluzione per inadempimento del promissario acquirente all'obbligazione di versare il saldo del corrispettivo nei termini pattuiti è stata accolta. Ne consegue che nessun mutamento della domanda è stato perpetrato. Piuttosto il Giudice ha qualificato la domanda, sin dalla sua proposizione nel giudizio di prime cure, quale azione di risoluzione per inadempimento, superando il dato testuale e asettico risultante dall'espressione adoperata (recte dal riferimento al termine "recesso"), che, viceversa, letta nel contesto complessivo dell'atto, avrebbe consentito di pervenire ad altra conclusione esegetica. Ed invero, benché nelle conclusioni del giudizio di primo grado si facesse riferimento al "recesso" dal contratto, la parte attrice non ha richiesto di trattenere la versata caparra confirmatoria, ma ha avanzato la correlata domanda di pagamento dei frutti, per l'indebita detenzione del bene, fino all'effettivo rilascio. I fatti storici posti a fondamento dell'inadempimento dedotto sono rimasti immutati. Senonché spetta al giudice la qualificazione giuridica della domanda, indipendentemente dalle indicazioni della parte o dalla mancanza di esse, purché tale attività non comporti il mutamento degli elementi oggettivi della domanda, ossia non violi il divieto di innnnutazione degli effetti giuridici che la parte intende conseguire (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7198 del 09/07/1999; Sez. L, Sentenza n. 2049 del 25/02/1998). Nel caso in esame detta qualificazione effettuata dal Giudice d'appello non ha alterato il petitum, immediato e mediato, nonché la causa petendi della domanda originariamente proposta in prime cure: infatti, la richiesta finale è stata pur sempre indirizzata, sin dall'origine, a sciogliere il preliminare, sulla base degli stessi fatti di inadempimento dedotti sin dall'atto introduttivo del giudizio intrapreso davanti al Tribunale. Né l'attribuzione all'espressione "recesso" del significato di effetto risolutivo del negozio ha determinato alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, alla luce degli elementi contestualizzati innanzi emarginati, posto che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al petitum e alla causa petendi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7322 del 14/03/2019; Sez. 6-1, Sentenza n. 118 del 07/01/2016; Sez. 1, Sentenza n. 23794 del 14/11/2011). Nella fattispecie la mera declaratoria dell'intervenuto recesso, senza alcun riferimento alla ritenzione della caparra confirmatoria, lascia intendere che il promittente alienante ha inteso agire, non già a supporto del diritto potestativo riconosciuto dall'art. 1385 c.c., in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro appunto a titolo di caparra confirmatoria, bensì per far valere, nella qualità di contraente non inadempiente, la risoluzione giudiziale e il risarcimento del danno, rimesso alla determinazione dell'autorità giudiziaria. E tanto perché l'esercizio del potere di recesso conferito ex lege è indifferibilmente collegato (fino a costituirne un precipitato) alla volontà di avvalersi della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., che ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 8417 del 27/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 17923 del 23/08/2007). Cosicché una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta, può ritenersi egualmente, anche se implicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta come ragione legittimante la pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della caparra a suo tempo corrisposta, quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di tale inadempienza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22657 del 27/09/2017; Sez. 2, Sentenza n. 2032 del 01/03/1994). Viceversa, va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione per inadempimento - soggetta, pertanto, alla relativa disciplina generale - e non quale esercizio del diritto di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia conseguito il versamento della caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al risarcimento di ulteriori danni (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20957 del 08/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 18850 del 20/09/2004; Sez. 2, Sentenza n. 1301 del 29/01/2003). Con l'effetto che non può trovare applicazione il principio secondo cui costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere il recesso con ritenzione della caparra, a fronte della domanda proposta in primo grado di risoluzione per inadempimento, o viceversa, avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso e all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21971 del 12/10/2020; Sez. U, Sentenza n. 553 del 14/01/2009). Nel caso in esame tale eterogeneità strutturale e funzionale non sussiste, stante che alla domanda di accertamento della legittimità del recesso è stata associata la richiesta di quantificazione dei danni per l'abusiva detenzione dell'immobile, cui controparte si è opposta, affermando che non sarebbero stati integrati i presupposti della risoluzione per inadempimento. Pertanto, anche la parte convenuta si è difesa sull'inequivocabile pretesa di scioglimento del contratto avanzata dalla parte attrice. 3.- Attraverso la terza critica è lamentata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.269 e 2697 c.c. nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale ritenuto l'idoneità dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio ad integrare la prova sulle ragioni rivendicate dall'appellante. In ordine a questo mezzo, si obietta che la sentenza impugnata avrebbe considerato affidabili i risultati dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, benché essi fossero stati sottoposti a critica nel corso del giudizio di merito, e ciò con precipuo riguardo alla quantificazione dell'indennità per il godimento illegittimo dell'immobile oggetto del preliminare risolto. In questi termini, la consulenza d'ufficio avrebbe assolto ad una funzione che non le spetta, ossia avrebbe supplito alle insufficienti allegazioni delle parti, poiché la richiesta di quantificazione dell'indennità di occupazione non sarebbe mai stata formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 3.1.- La critica è priva di pregio sotto più profili. In primo luogo, a fronte di una specifica domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per la detenzione abusiva del bene, per effetto della disposta risoluzione, la consulenza tecnica d'ufficio ben poteva essere espletata e utilizzata - una volta dimostrato l'an - per la determinazione del quantum debeatur, il quale esigeva la conoscenza di dati tecnici sui canoni praticati per immobili dello stesso tipo, nello stesso stato e nella stessa zona, all'esito di un'apposita indagine di mercato. Inoltre, al limite costituito dal divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative è consentito derogare quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15774 del 15/06/2018; Sez. 1, Sentenza n. 512 del 11/01/2017). Ancora, non è sindacabile, ove congruamente motivata, la decisione del giudice di aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. Sez. 5, Ordinanza n.11917 del 06/05/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018; Sez. 1, Sentenza n. 23637 del 21/11/2016). Nella specie, le obiezioni mosse dal Tassi, secondo cui l'indennità mensile avrebbe dovuto essere limitata all'importo di euro 600,00, secondo le conclusioni del proprio consulente di parte, non sono riscontrate da elementi che facciano desumere ictu ()cui/ l'incongruenza della valutazione del consulente tecnico d'ufficio, alla quale si è attenuta la sentenza impugnata. Si tratta, infatti, della mera contrapposizione tra due valutazioni quantitative, all'esito del cui raffronto non è stata addotta alcuna argomentazione in forza della quale debba essere preferita la ponderazione resa dal consulente di parte, anziché quella suggerita dal consulente d'ufficio. 4.- Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2