CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27984/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5072- 20 24 proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA],nella qualità di legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] s .r.l., [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Roma, v ia Adda n. 87, presso lo studio dell'avv.prof. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentat i e difes i , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, v ia di [OSCURATO:PERSONA] n. 22 , presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentatoe difeso con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2024n. 5072 sez. S2 -ud. 19-9-2024 - 2 - per la revocazione della ordinanza n. 29615 / 2023 della CORTE DI CASSAZIONE, pubblicatail 25/10/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/9/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 29615 del 2023, la Seconda sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. avverso la sentenza n. 358/2020 , con cui la Corte d’appello di Veneziaha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia che, a sua volta, aveva respinto l’opposizione da loro proposta avverso l’ingiunzione di pagamento della somma di E uro 344,00, oltre accessori, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 5, comma 5, 43, comma 1, lett. a), legge reg. Veneto n. 63 del 1993, con confisca del natante«Vela 6» (targato VE8619), di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; era stato contestato l’esercizio, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di attività di trasporto pubblico di persone in servizio non di linea, nelle acque del territorio comunale di Venezia, in assenza di autorizzazione. 2. In particolare questa Corteha rimarcato che la Corte d’appello , con accertamento in fatto insindacabile, aveva stabilito che l’autorizzazione n. 5, a suo tempo rilasciata dal Comune di Mira, doveva essere rinnovata ed era depositata in attesa della «vidimazione» annuale, ma le caratteristiche del natante sottoposto a controllo (stazza inferiore a 5 t, portata massima fino a 19 persone) «erano diverse da quelle previste in quell’autorizzazione n. 5 “gran turismo”, rilasciata dal Comune di Mira»;ha, quindi, escluso che alla polizia locale della città lagunare fosse demandato il controll o delle sole autorizzazioni rilasciat e dal Comune di Venezia (come sostenuto nel primo motivo di ricorso) e che fosse erronea la valutazione de lla Ric. 2024n. 5072 sez. S2 -ud. 19-9-2024 - 3 - sussistenza e della validità dell’autorizzazione del c omune di Mira (come lamentato nel secondo motivo di ricorso). Ha, quindi, per quel che qui rileva, aggiunto che «a proposito della questione posta con il secondo motivo di ricorso, […] che la mera richiesta di “vidimazione” annuale […] non assume rilievo in quanto si tratta di una formalità ben diversa dal rinnovo dell’autorizzazione, soggetto ad un particolare procedimento previsto dal regolamento per la disciplina dei trasporti non di linea nelle acque di navigazione interna». 3. Avverso questa ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in persona del loro rappresentante [OSCURATO:PERSONA]Este hanno proposto ricorso per revocazione per un motivo, a cui il Comune di Venezia ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del loro rappresentante [OSCURATO:PERSONA]Este hanno sostenuto che l’ordinanza n. 29615 del 2023 di questa Corte sarebbe viziata da un errore di percezione dell’istanza prot. n. 37598 del 6.9.2017 , presentata dall’operatore al Comune di Mira, perché letta quale mera istanza di vidimazione annuale laddove costituiva , invece, una tempestiva istanza di rinnovo dell’autorizzazione per il servizio di noleggio natante con conducente; in conseguenza, il titolo autorizzatorio non sarebbe scaduto alla data delle sanzioni comminate e l’operatore avrebbeavuto diritto a continuare a svolgere il servizio di trasporto, «in virtù del diritto eurounitario come espressamente riconosciuto dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6124/2021 e n. 501/2024»; in ulteriore conseguenza, questa Corte non avrebbe fondatamente escluso la necessità disollevare rinvio pregiudiziale per le due questioni poste con le memorie depositate per la camera di consiglioe qui reiterate. Ric. 2024n. 5072 sez. S2 -ud. 19-9-2024 - 4 - 1.1.Il ricorso è inammissibile. Nell’ordinanza impugnata per revocazione questa Corte ha esplicitamente, più volte, ribadito, che la Corte d’appello ha ritenuto legittima l’ordinanza ingiunzione del Comune di Venezia e la disposta confisca in conseguenza dell’accertamento dell’esercizio del trasporto non di linea in assenza di autorizzazione. L’interpretazione della motivazione offerta nel ricorso per revocazione, invero, non coglie la ragione della decisione, riportandola non fedelmente: i ricorrenti hanno, infatti,estrapolato alcun e frasi e sovrapposto i punti di motivazione che, invece, erano stati separatamente articolati in sequenza proprio allo scopo di chiarire perché il Collegio abbia ritenuto infondata l’impugnazione. In particolare, al punto 5.1., questa Corte ha dapprima sottolineato che «l’ordinanza ingiunzione oggetto d’impugnazione si basa sulla contestazione al conducente del motoscafo e alle due società, rispettivamente proprietaria del natante e armatrice, della violazione degli artt. 5, comma 5, 43, comma 1, lett. a), della legge reg. Veneto n. 63 del 1993, per avere effettuato un servizio di noleggio con conducente in assenza di autorizzazione, con l’ulteriore rilevante conseguenza dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante (art. 44, legge reg. Veneto, cit.)»; quindi, ha rimarcato che «igiudici di merito, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, hanno stabilito che […] l’autorizzazione n. 5, a suo tempo rilasciata dal Comune di Mira, doveva essere rinnovata ed era depositata in attesa della “vidimazione” annuale e che, inoltre, le caratteristiche del natante sottoposto a controllo (stazza inferiore a 5 t, portata massima fino a 19 persone) erano diverse da quelle previste dall’autorizzazione n. 5 “gran turismo”, rilasciata dal Comune di Mira». Ric. 2024n. 5072 sez. S2 -ud. 19-9-2024 - 5 - Quindi, al punto 5.2.dell’ordinanza qui impugnata, questa Corte ha ritenuto non «condivisibile la tesi dei ricorrenti secondo cui le autorità del Comune di Venezia preposte alla vigilanza sulla navigazione lagunare all’interno del territorio cittadino non erano competenti a controllare la validità delle autorizzazioni rilasciate dai Comuni limitrofi, potendo svolgere tale attività limitatamente ai natanti autorizzati dallo stesso Comune lagunare»: ha evidenziato sul punto, infatti, che è certamente di competenza del Comune di Venezia il controllo dell’attività svolta dai natanti che circolano all’interno del proprio territorio, a prescindere da quale sia il Comune competente al rilascio dell’autorizzazione. Infine, al punto 6.2., ha ribadito che «la statuizione della Corte di Venezia, che ha disatteso la richiesta degli appellanti di revocare la confisca, è coerente con il dato normativo, con la funzione della confisca obbligatoria, oltre che con la giurisprudenza di legittimità», nell’ipotesi - quella della fattispecie esaminata - in cui il servizio sia svolto in assenza di autorizzazione (art. 43, lett. a), cit.), e cioè nel caso in cui il trasporto sia effettuato in modo totalmente abusivo e in radicale carenza di titolo. Infine, al punto 8.3., questa Corte ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale nel senso indicato in ricorso perché nella sentenza impugnata la Corte d’appello «senza legittimare alcun tipo di discriminazione a seconda che l’autorizzazione sia rilasciata dal Comune di Venezia o da altro Comune limitrofo (nel nostro caso, il Comune di Mira), [ha] conferma[to] la legittimità dell’ordinanza ingiunzione impugnata che ha sanzionato l’esercizio del servizio NCC di trasporto non di linea nelle acque di navigazioneinterna per l’assenza di autorizzazione». 1.2. In questo quadro coerente, questa Corte ha pure aggiunto al punto 5.3., «a proposito della questione posta con il secondo motivo Ric. 2024n. 5072 sez. S2 -ud. 19-9-2024 - 6 - di ricorso», che «la mera richiesta di “vidimazione” annuale – la cui esistenza, nella prospettiva dei ricorrenti, sarebbe un indice del vizio logico del percorso argomentativo e dell’omesso esame di “fatti documentali decisivi” ascrivibili alla sentenza impugnata –non assume rilievo in quanto si tratta di una formalità ben diversa dal rinnovo dell’autorizzazione, soggetto ad un particolare procedimento previsto dal regolamento per la disciplina dei trasporti non di linea nelle acque di navigazione interna (validità quinquennale dell’autorizzazione, rinnovo a domanda dietro presentazione, entro due mesi precedenti la data di scadenza, della documentazione attestante il permanere dei requisiti, divieto di esercizio del servizio autorizzato dopo la scadenza in caso di mancata tempestiva richiesta di rinnovo)». È evidente, allora, che questeconsiderazioni relative alla istanza di vidimazione e all’istanza di autorizzazione e alla differenza tra le relative procedure costituiscono un mero obiter , del tutto avulso da considerazioni in fatto: in tal senso non è ravvisabile alcun errore percettivo. 2. In conseguenza, il ricorso risulta inammissibile. Dalla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione deriva la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del Comune di Venezia, liquidate in dispositivo in relazione al valore della causa. Ricorrono pure i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 III comma cod. proc. civ., per avere i ricorrenti formulato un ricorso palesemente inammissibile, fondato su una lettura dell’ordinanza non corrispondente al suo effettivo contenuto. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un Ric. 2024n. 5072 sez. S2 -ud. 19-9-2024 - 7 - ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna , in solido, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore del Comune di Venezia, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.100 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; condanna altresì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.al pagamento, in favore del Comune di Venezia, ex art. 96 III comma cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 1.100,00. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’