CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00591/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22804/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2420/2023 depositata il 3/4/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma i l 7.6.2017,che aveva rigettata la domanda di Cilia di condannare Regione [OSCURATO:PERSONA] a pagarle interessi e risarcirle danni conseguenti al ritardato pagamento di corrispettivi per servizi di TPL. L’appellante aveva esposto che in data 26.3.2008 era stata stipulata tra Regione [OSCURATO:PERSONA] e le Associazioni di categoria delle imprese esercenti i servizi di TPL una transazione, che obbligava la Regione stessa al pagamento dei corrispettivi minimi previsti per gli anni anteriori e successivi al 2008 a fronte della rinuncia delle imprese, tra cui anche Cilia, a proseguire od iniziare azioni giudiziarie per ottenere i medesimi. Aveva lamentato che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto che Regione [OSCURATO:PERSONA] non fosse legittimata passiva rispetto alla domanda poiché, invece, con la predetta transazione, osservante l’art.17 bis L.R. 30/98, la Regione si sarebbe impegnat a a versare direttamente alle imprese i corrispettivi dovuti. L’appellata, costituitasi , aveva contestato la doglianza escludendo di essere tenuta al pagamento degli importi richiesti. Il giudice d’appello confermava la prima sentenza rigettando il gravame per le medesime motivazioni. Cilia ha proposto ricorso, basato su un solo motivo , contenente peraltro tre diverse censure, e ha depositato pure memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Parte ricorrente contesta la sentenza impugnata con un solo motivo di ricorso, articolato in tre differenti censure e relative alla 1.«Violazione e falsa applicazione degli artt. 1965, 1321, 1322, 1372 e 1272 cod. civ., nonché dell’art. 17 bis L.R. [OSCURATO:PERSONA] 30/98; ai sensi dell’art. 360, I comma c.p.c.»; 2. « Nullità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.; motivazione assente o affatto apparente, ai sensi dell’art. 360, I comma n. 4 c.p.c.»; 3. «Omessa valutazione di un fatto – l’esistenza dell’accordo quadro – decisivo ai fini del decidere e che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, I comma n. 5 c.p.c.». Il ricorso, dopo l’enunciazione del motivo indicato e delle singole censure di cui sopra, prosegue con l’illustrazione della norma asseritamente violata (ovvero l’art.17 bis L.R.30/98 inquadrato nella più ampia disciplina di cui al D.lgs.422/1997 e alle L.R. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.42 e 16.7.1998 n.30) e con l’esame del contenuto specifico dell’accordo quadro intercorso in data 26.3.2008 tra Regione [OSCURATO:PERSONA] e le Associazioni di Categoria delle imprese esercenti il TPL. 2. In effetti, l’asserita violazione di legge con riferimento agli artt.1965, 1321, 1322 e 1372 non è correttamente denunciata, considerato che parte ricorrente non contesta che l’[OSCURATO:PERSONA] sia stato qualificato alla stregua di una transazione con gli effetti di cui all’art.1965 c.c., ma lamenta che il giudice di merito abbia escluso che da detta transazione sia scaturito l’obbligo di pagamento in capo alla Regione direttamente in favore dell’imprese esercenti il TPL, tra cui essa ricorrente. Deve rilevarsiche ‘il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 5/2/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Nella specie la valutazione del sorgere dell’obbligo di pagamento in capo alla Regione nei confronti dei Comuni o delle Imprese, alla luce del già operato corretto inquadramento della fattispecie nell’ambito della transazione e del panorama normativo esistente, è questione che attiene all’interpretazione dell’accordo stesso, sottratta come tale al sindacato di legittimità. Quanto poi alla dedotta violazione dell’art.1272 c.c.,essa attiene a profilo che neppure si indica come già allegato nei precedenti gradi di giudizio ed anch’esso non è supportato da alcuna specifica ed adeguata argomentazione. Riguardo inoltre all’assunto difetto di motivazione, la censura è infondata in quanto il percorso logico argomentativo del giudice dell’impugnazione è ben chiaro e comprensibile, mentre qui il motivo si risolve in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito , cui il ricorrente contrappone una diversa valutazione, che però non può avere ingresso nel giudizio di legittimità, pena la sua trasformazione in un ulteriore grado di merito (per tutti v. S.U.n. 34476/2019) Infine, priva di consistenza è la censura di cui all’art.360 , primo comma, n.5 c.p.c., poiché la decisione impugnata affronta in misura piena e in modalità logica la qualificazione dell’accordo quadro e la valutazione dei suoi effetti. 3. Il ricorso,dunque, deve essere rigettato. Le spese di lite vanno compensate , considerata la particolarità della vicenda che ha generato la causa. Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorsocompensando le spese processuali. Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il