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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11675/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla aggravante ex art. 339 cod. pen. con rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Firenze ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo a) e 336 cod. pen. (capo b) ascrittigli con condanna a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica deducendo inosservanza dell'art. 339, comma 1, cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla esclusione della predetta aggravante con riferimento al reato di cui al capo b, tenuto conto della deposizione dibattimentale del teste Siviero, riportate nel ricorso, il cui contenuto è stato travisato dalla sentenza impugnata risultando, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato, dopo aver ingaggiato una prima colluttazione con la guardia giurata, si è procurato un coltello con il quale ha iniziato a tagliarsi le bende e subito dopo, sempre bandendo i coltello e invocando il nome di Allah, minacciava la guardia giurata dicendo che appena avesse terminato sarebbe andato da lui e lo avrebbe tagliato, facendo chiaro riferimento alla possibilità di utilizzare il coltello che stringeva in pugno.

La emergenza in fatto così provata integra l'aggravante di cui all'art. 339, comma 1, cod. pen. , come correttamente contestata in fatto nel capo b. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. La sentenza impugnata ha escluso la ricorrenza della aggravante dell'uso del coltello, assumendo che la stessa non risulta emersa.

3. La stringata affermazione negativa, tuttavia, si pone in irresolubile contrasto con lo stesso accertamento dibattimentale richiamato in sentenza che ritiene - da un lato - accertata la pronunzia da parte dell'imputato delle frasi minacciose esplicitamente riferite all'accoltellamento; dall'altro, la circostanza secondo la quale egli brandiva "oggetti" in mano mentre profferiva tali minacce.

4. Ne consegue la sussistenza del vizio di motivazione dedotto dal ricorrente al quale consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Firenze in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui all'art.339 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Firenze in diversa persona fisica.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla aggravante ex art. 339 cod. pen. con rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Firenze ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo a) e 336 cod. pen. (capo b) ascrittigli con condanna a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica deducendo inosservanza dell'art. 339, comma 1, cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla esclusione della predetta aggravante con riferimento al reato di cui al capo b, tenuto conto della deposizione dibattimentale del teste Siviero, riportate nel ricorso, il cui contenuto è stato travisato dalla sentenza impugnata risultando, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato, dopo aver ingaggiato una prima colluttazione con la guardia giurata, si è procurato un coltello con il quale ha iniziato a tagliarsi le bende e subito dopo, sempre bandendo i coltello e invocando il nome di Allah, minacciava la guardia giurata dicendo che appena avesse terminato sarebbe andato da lui e lo avrebbe tagliato, facendo chiaro riferimento alla possibilità di utilizzare il coltello che stringeva in pugno. La emergenza in fatto così provata integra l'aggravante di cui all'art. 339, comma 1, cod. pen. , come correttamente contestata in fatto nel capo b. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. La sentenza impugnata ha escluso la ricorrenza della aggravante dell'uso del coltello, assumendo che la stessa non risulta emersa. 3. La stringata affermazione negativa, tuttavia, si pone in irresolubile contrasto con lo stesso accertamento dibattimentale richiamato in sentenza che ritiene - da un lato - accertata la pronunzia da parte dell'imputato delle frasi minacciose esplicitamente riferite all'accoltellamento; dall'altro, la circostanza secondo la quale egli brandiva "oggetti" in mano mentre profferiva tali minacce. 4. Ne consegue la sussistenza del vizio di motivazione dedotto dal ricorrente al quale consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Firenze in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui all'art.339 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Firenze in diversa persona fisica. Così
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