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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26523/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] natqa NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

2. Avverso detta sentenza l'imputata propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione formulando due motivi con cui deduce l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato nonché in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

4. I giudici del gravame hanno ampiamente spiegato alle pag. 3 e 4 che il reddito percepito dal compagno della ricorrente risultava da una dichiarazione fiscale «cosicché una verifica (da parte della [OSCURATO:PERSONA]) meramente cartolare delle entrate del congiunto ...avrebbe consentito alla prevenuta di acquisire immediata contezza dell'entrata e quindi di riportare correttamente la voce reddituale nella autocertificazione».

Gli argomenti spesi dalla difesa, ribaditi con il ricorso per cassazione si limitano a prospettare che sarebbe mancata in capo all'imputata la volontà di ingannare e che si verserebbe in ipotesi di mera leggerezza.

5. Il motivo che contesta il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena - è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione priva di vizi logici e giuridici e in particolare i numerosi precedenti penali da cui la ricorrente è gravata, con ciò esprimendo, all'evidenza, una prognosi negativa quanto alla non recidivanza.

È pacifico il principio di diritto secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, 2non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260136; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 - dep. 18/02/2010, Rv. 246184);

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] natqa NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. 2. Avverso detta sentenza l'imputata propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione formulando due motivi con cui deduce l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato nonché in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 4. I giudici del gravame hanno ampiamente spiegato alle pag. 3 e 4 che il reddito percepito dal compagno della ricorrente risultava da una dichiarazione fiscale «cosicché una verifica (da parte della [OSCURATO:PERSONA]) meramente cartolare delle entrate del congiunto ...avrebbe consentito alla prevenuta di acquisire immediata contezza dell'entrata e quindi di riportare correttamente la voce reddituale nella autocertificazione». Gli argomenti spesi dalla difesa, ribaditi con il ricorso per cassazione si limitano a prospettare che sarebbe mancata in capo all'imputata la volontà di ingannare e che si verserebbe in ipotesi di mera leggerezza. 5. Il motivo che contesta il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena - è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione priva di vizi logici e giuridici e in particolare i numerosi precedenti penali da cui la ricorrente è gravata, con ciò esprimendo, all'evidenza, una prognosi negativa quanto alla non recidivanza. È pacifico il principio di diritto secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, 2non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260136; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 - dep. 18/02/2010, Rv. 246184); 6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
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