CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24829/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relative alla mancanza di motivazione sulla ritenuta non necessità di rideterminazione della pena inflitta con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] irrevocabile il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sono manifestamente infondate e reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione. Nel provvedimento impugnato, invero, si evidenzia che: - la richiesta di rideterminazione risulta formulata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40 dell'8 marzo 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni; - l'istanza deve ritenersi infondata, dal momento che il Tribunale nella determinazione della pena da infliggere risull:a avere comunque considerato quale pena base quella di anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, ossia la misura minima della cornice edittale prevista dall'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo così come modificato dall'art. 4 -bis d.l. 30 dicembre 2005, n.272, conv.to dalla I. 21 febbraio 2006, n. 49, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, nonché norma più favorevole, prima dell'intervento della Corte costituzionale che con la sentenza n. 32 del. 25 febbraio 2014 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 -bis del d.l. n. 272/2005 riportando in vigore il teste antecedente alle modifiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso, che non si confronta con dette argomentazioni, insistendo sul fatto che il Tribunale abbia considerato solo "aritmeticamente" la pena e non abbia ripercorso il ragionamento del giudice della cognizione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggi