Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:225
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
13 dicembre 2007
Causa F‑65/05
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione per il 2003 – Ricorso di annullamento – Motivazione – Errore manifesto di valutazione»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede in particolare
l’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera redatto per il periodo che va dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre
successivo e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versargli la somma di EUR 2 500, salvo aumento, come risarcimento del preteso
danno materiale e morale da lui subito a seguito del rapporto di evoluzione della carriera 2003.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Tardività
(Statuto dei funzionari, art. 43)
2.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Intervento del vidimatore nella procedura di valutazione
(Statuto dei funzionari, art. 43)
3.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Composizione della commissione paritetica di valutazione
(Statuto dei funzionari, art. 43)
4.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Ruolo del valutatore d’appello
(Statuto dei funzionari, art. 43)
5.
Funzionari – Valutazione – Rispetto dei diritti della difesa
(Statuto dei funzionari, art. 43)
6.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Abbassamento della valutazione rispetto a quella anteriore
(Statuto dei funzionari, art. 43)
1.
Un rapporto informativo non può essere annullato, salvo circostanze eccezionali, per il solo fatto di essere stato redatto
tardivamente. Se il ritardo nella redazione di un rapporto informativo può dar luogo, se del caso, ad un diritto a risarcimento
a vantaggio del funzionario interessato, esso non può incidere sulla validità del rapporto informativo, né, di conseguenza,
giustificarne l’annullamento.
La violazione di un obbligo riguardante la procedura di valutazione costituisce un’irregolarità sostanziale, tale da inficiare
la validità di un rapporto informativo, solo se, in mancanza di tale irregolarità, il rapporto informativo definitivo avrebbe
potuto avere un contenuto diverso.
(v. punti 37 e 39)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 9 marzo 1999, causa T‑212/97, Hubert/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑41 e II‑185, punto 53); 7 maggio
2003, causa T‑278/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑139 e II‑665, punto 32 e giurisprudenza ivi citata)
2.
Dall’art. 2, n. 3, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi
del quale il vidimatore vista il rapporto di evoluzione della carriera inizialmente redatto dal valutatore, e dall’art. 8,
n. 8, primo comma, delle dette disposizioni generali di esecuzione, ai sensi del quale il valutatore e il vidimatore ultimano
tale rapporto, risulta che il vidimatore dev’essere considerato come un valutatore nel senso pieno del termine. Di conseguenza,
la circostanza secondo cui un sistema informatico indica che il vidimatore ha terminato la valutazione non può essere utilizzata
per concludere che il valutatore ha ceduto le sue funzioni al vidimatore.
(v. punto 51)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 25 ottobre 2005, causa T‑43/04, Fardoom e Reinard/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1465,
punto 64)
3.
La presenza, alla seduta della commissione paritetica di valutazione nel corso della quale è stato esaminato l’appello di
un funzionario contro il rapporto di evoluzione della carriera che lo riguarda, di un membro con il quale il detto funzionario
ha, in precedenza, avuto rapporti conflittuali non può comprometterne l’indipendenza, dato che tale membro, che era solo un
membro supplente della detta commissione, non ha partecipato al voto e che nulla fa pensare che egli avrebbe potuto, con la
sua sola presenza, influire sul senso di tale voto. Lo stesso vale per un secondo membro che ha ricevuto, prima di tale seduta,
copia di una nota del primo membro che chiama in causa tale funzionario, dato che ciò non basta a provare che tale membro
abbia, anche implicitamente, approvato il tenore di tale nota, e anche per un terzo membro della commissione avente lo stesso
vidimatore del funzionario, ciò non implicando che tale membro sia stato nell’impossibilità di emettere un parere in piena
autonomia, poiché, conformemente all’art. 9, n. 7, primo comma, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello
Statuto adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], il parere della commissione è trasmesso al titolare del posto, al valutatore, al vidimatore
e al valutatore d’appello senza che sia fatta menzione delle rispettive posizioni adottate da ciascuno dei membri della commissione.
(v. punti 64-66)
4.
Dall’art. 9, n. 7, secondo comma, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla [OSCURATO:PERSONA]
risulta che il ruolo del valutatore d’appello non può essere confuso con quello del valutatore o del vidimatore e che il valutatore
d’appello, nel caso in cui la commissione paritetica di valutazione non gli abbia rivolto raccomandazioni, può quindi limitarsi
ad adottare definitivamente il rapporto di evoluzione della carriera senza giustificare la sua decisione con una motivazione
circostanziata.
(v. punto 77)
5.
Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento a carico di una persona e che possa concludersi con un atto
per essa lesivo costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario. Tale principio esige che la persona interessata
sia posta in grado di manifestare efficacemente il proprio punto di vista riguardo agli elementi che potrebbero esserle addebitati
nell’atto che interverrà. Tale obiettivo è raggiunto, in particolare, mediante le disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43
dello Statuto adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] che hanno lo scopo di garantire il rispetto del contraddittorio durante tutta la
procedura di valutazione dei funzionari. Un ricorrente che ha potuto far valere le sue censure in ogni fase di tale procedura
non può sostenere che i suoi diritti della difesa siano stati violati.
(v. punti 87-90)
Riferimento:
Corte: 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2263, punto 27); 3 ottobre 2000, causa C‑458/98 P, Industrie
des poudres sphériques/Consiglio (Racc. pag. I‑8147, punto 99); 5 ottobre 2000, causa C‑288/96, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8237,
punto 99), e 9 novembre 2006, causa C‑344/05 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10915, punto 37)
Tribunale di primo grado: 8 marzo 2005, causa T‑277/03, Vlachaki/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑57 e II‑243, punto 64)
6.
L’amministrazione è tenuta a motivare i rapporti informativi in maniera sufficiente e circostanziata e a mettere l’interessato
in grado di formulare osservazioni su tale motivazione, essendo il rispetto di tali obblighi ancor più importante quando la
valutazione subisce un abbassamento rispetto a quella precedente. I commenti dell’amministrazione sulle capacità del funzionario
sono sufficientemente precisi e argomentati qualora consentano a quest’ultimo di comprendere che l’abbassamento del giudizio
discende direttamente dalle insufficienze da lui manifestate nel corso del periodo di riferimento.
Nell’ambito della redazione dei rapporti di evoluzione della carriera, i commenti descrittivi figuranti in tale rapporto hanno
lo scopo di giustificare i giudizi espressi in punti. Tali commenti descrittivi servono di base alla redazione della valutazione,
che ne costituisce la trascrizione in cifre, e consentono al funzionario di comprendere il punteggio ottenuto. Di conseguenza,
nell’ambito di un tale rapporto i commenti descrittivi devono essere coerenti con i giudizi espressi in punti. Tenuto conto
dell’amplissimo potere discrezionale riconosciuto ai valutatori negli apprezzamenti relativi al lavoro delle persone che essi
hanno l’incarico di valutare, un’eventuale incoerenza in un rapporto di evoluzione della carriera può tuttavia giustificare
il suo annullamento solo se essa è manifesta.
(v. punti 96, 112 e 116)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 16 luglio 1992, causa T‑1/91, Della Pietra/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑2145, punti 30 e 32); Hubert/[OSCURATO:PERSONA],
cit. (punto 79); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 69); 16 maggio 2006, causa T‑73/05, Magone/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑107
e II‑A‑2‑485, punto 53), e 25 ottobre 2006, causa T‑173/04, Carius/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑243 e II‑A‑2‑1269, punto
106)