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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 44763/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 064IAX88) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di un anno, e sei mesi di reclusione e 5.000,00 euro di multa.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela manifestamente infondato, in relazione alla denegata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, argomentata dai giudici di merito con riferimento a concreti indici ostativi alla formulazione di una prognosi positiva ai sensi dell'art. 163 cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 7 ottobre 2022 Il consiglierelestensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] 1.1.[RI.A 24 V 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 064IAX88) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di un anno, e sei mesi di reclusione e 5.000,00 euro di multa. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela manifestamente infondato, in relazione alla denegata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, argomentata dai giudici di merito con riferimento a concreti indici ostativi alla formulazione di una prognosi positiva ai sensi dell'art. 163 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 ottobre 2022 Il consiglierelestensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] 1.1.[RI.A 24 V 2
Sentenza Cassazione n. 44763/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris