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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 27697/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 del TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]° D'AQUINO che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto di cui agli artt, 624, 625 n. 2 cod, pen., rilevando che l'azione penale non dovesse essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione, il sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, deducendo, con l'unico motivo articolato, l'inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 624 e 625 n. 7 cod. pen.

Evidenzia che, a differenza di quanto si assuma nel provvedimento impugnato, il reato per cui si procede deve ritenersi tuttora procedibile d'ufficio pure a fronte delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/22 al regime di procedibilità dei delitti di furto.

Ed invero, la procedibilità a querela disposta dalla novella legislativa è esclusa ove la persona offesa sia incapace per età o per infermità oppure qualora ricorra taluna delle circostanze ex art. 625 cod. per). numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis.

Nel caso di specie l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 è contestata in relazione al fatto che la condotta fu commessa su un bene come l'energia elettrica destinata al servizio pubblico, che, come emerge dalla sentenza impugnata, fu contestata dal P.M. di udienza, e pertanto il reato rimane perseguibile d'ufficio.

3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d.

I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla

I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per l'ulteriore corso; il difensore dell'imputato, con le due memorie pervenute in atti, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del P.M. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

Il reato risulta procedibile d'ufficio, a seguito della tempestiva contestazione, da parte del P.M., della circostanza aggravante di avere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio.2.

A seguito della modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen., intervenuta per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell'art.625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio) è divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne che nei seguenti casi: se la persona offesa è incapace, per età o per infermità; se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede (il reato è, quindi, procedibile di ufficio anche quando il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza); se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numero 7-bis.

In relazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che il termine per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124, primo comma, cod. pen.) decorre dalla predetta data (30 dicembre 2022), se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

La novità normativa riguardante il regime di procedibilità trova, dunque, applicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 150 cit., e quindi anche in relazione al reato oggetto del presente procedimento accertato in data 12.2.2020. 3.Venendo al caso in esame, va rilevato che nel termine previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, la persona offesa non ha presentato querela; il pubblico ministero, alla prima udienza utile, che nel caso di specie è da individuarsi in quella del 15.5.2023 - risultando le precedenti rinviate per motivi processuali che hanno inibito la regolare instaurazione del contraddittorio - subito dopo la costituzione delle parti e prima dell'apertura del dibattimento, ha contestato l'aggravante di avere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio o pubblica utilità.

Ciò nonostante, il Tribunale è addivenuto a declaratoria di improcedibilità per difetto della querela quale, sopravvenuta, condizione di procedibilità.

Ha ritenuto in buona sostanza il Tribunale che la contestazione del P.M., pur ammissibile in linea di principio, non potesse spiegare, per tardività, i propri effetti, essendo questi inibiti dalla ormai sopravvenuta causa di improcedibilità del reato per mancata presentazione della querela, ad opera della persona offesa, entro la data del 30 marzo 2023.

Sicché, non essendo stata ritenuta la circostanza aggravante de qua neppure contestata in fatto, la questione deve essere analizzata sotto il profilo della ratio sottesa alle disposizioni dì cui agli artt. 516 e ss. cod. proc., pur col dovuto coordinamento di tali norme con l'art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di pronunciare immediatamente il proscioglimento dell'imputato quando manca una condizione di procedibilità, e con l'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, che ha posto una disciplina transitoria in ordine alla presentazione della querela per i reati per i quali la riforma Cartabia ha modificato il regime dì procedibilità.

4. Il collegio non condivide l'impostazione del Tribunale, ritenendo, nel solco già delineato da Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, Buonario - oltre che da numerose altre pronunce di analogo tenore - che la questione debba essere risolta attraverso una lettura coordinata degli artt. 129 e 517 cod. proc. pen., che tenga conto anche delle particolarità - soprattutto in relazione all'esercizio dei poteri del pubblico ministero - che si sono venute a delineare a seguito della disciplina transitoria posta dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022.

L'analisi letterale e sistematica delle due norme del codice di rito appena richiamate restituisce la conformazione di un sistema che: sul versante dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. prevede, tra i poteri/doveri del giudice disciplinati in via generale, quello di rilevare la mancanza della condizione di procedibilità «in ogni stato e grado del processo»; sul versante dell'art. 517 cod. proc. pen., riconosce, nel dibattimento — come anche nella udienza preliminare ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen, e nella udienza predibattimentale disciplinata dal novello art. 554-bis cod. proc. pen. — il potere/dovere del pubblico ministero di contestare una circostanza aggravante non menzionata nell'originaria imputazione, senza necessità di autorizzazione del giudice.

Lo scopo della contestazione suppletiva, oggi enunciato nel citato art. 554-bis cod. proc. pen., consiste nel permettere che il capo di imputazione contenga la descrizione non solo del fatto, ma anche delle circostanze in termini corrispondenti a quanto emerge dal fascicolo, così da far garantire, alla fine del giudizio, il rispetto del principio di corrispondenza fra "chiesto" e "pronunciato".

Il nuovo art. 554-bis cod. proc. pen. - introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] che ha recepito, estendendola, la regola fissata dalla sentenza delle Sezioni Unite Battistella (n. 5307 del 20/12/2007) - fornisce lo spunto per due ulteriori riflessioni.

Anzitutto il legislatore, ammettendo contestazioni suppletive in limine litls, ha assegnato forza normativa al principio dettato dalle Sezioni Unite Barbagallo (n. 4 del 28/10/1998), secondo cui la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 cod. proc. pen. possono essere effettuate anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

E l'art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen. prevede espressamente che il giudice possa, sulla base degli atti trasmessigli ex art, 553 cod. proc. pen., rilevare la mancata corrispondenza tra imputazione e quanto emerge dagli atti medesimi, mentre l'art. 554-ter cod. proc. pen. prevede, a sua volta, che se in base agli atti trasmessi ex art. 553 sussiste . tra le altre - una causa per la quale l'azione penale non deve essere proseguita, il giudice la rileva e pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

L'esigenza della corrispondenza tra l'imputazione e il contenuto degli atti è tuttavia preliminare a ogni altra valutazione.

Ed infatti, il nuovo art. 554-ter - che declina, tra l'altro, la regola dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sulla base degli atti trasmessi - viene dopo l'art. 554-bis cod. proc. peri. che a monte richiede la verifica della corrispondenza dell'imputazione a quegli atti.

Si sono in tal modo disegnate due scansioni processuali in rapporto logico e cronologico tra loro: quella della eventuale contestazione - attraverso cui si "aggiusta" l'imputazione, anche grazie all'intervento del giudice, in modo che l'accusa rappresenti fedelmente il fatto storico principale e le sue connotazioni circostanziali - che rimane comunque di competenza del P.M., e quella dell'eventuale immediata definizione del processo, di competenza del giudice.

Rientrando l'aggiustamento della contestazione nell'orbita dell'accusa, anche laddove vi fosse una sollecitazione in tal senso da parte del giudice, non si crea alcuno sconfinamento nella fase successiva della immediata declaratoria della causa di non punibilità che inibisce al giudice di proseguire il giudizio ovvero di adottare tutti quei provvedimenti funzionali ad un esito diverso da quello imposto dalla sussistenza della causa di non punibilità.

La regola posta dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., dal canto suo, è stata comunemente descritta, dalla giurisprudenza di legittimità, come quella che vale a stabilire un criterio di prevalenza delle formule proscioglitive in esso previste, sostanziali o processuali - quando queste si presentino chiare - su qualsiasi attività processuale ulteriore, anche volta ad approfondimenti istruttori in favore dell'imputato.

5. La relazione sistematica fra l'art. 517 e l'art. 129 del codice di rito è stata, in particolare, analizzata dapprima da [OSCURATO:PERSONA] (n. 12283 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e, successivamente, da Sezioni Unite Domingo (n. 49935 del 28/09/2023, Rv. 285517 - 01), che ha interpretato evolutivamente i precetti antecedentemente enunciati, valorizzando, tra gli altri, quelli della sentenza delle Sezioni Unite Perroni (n. 539 del 30/01/2020).

La prima sentenza - nell'affermare che non è consentito arrivare a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. attraverso il rito de plano - ha chiarito che l'art. 129 non attribuisce al giudice un potere ulteriore e autonomo al di fuori di quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo (artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice): epilogo che dunque deve avvenire con le precisate cadenze e modalità procedimentali e non in modo disancorato da queste.

Essa ha, inoltre, posto in rilievo che un'eventuale pronuncia estemporanea e anticipata della causa di non punibilità inciderebbe negativamente sulla partecipazione al procedimento del pubblico minìstero, al quale verrebbe precluso l'esercizio delle facoltà tese a meglio definire e suffragare l'accusa, e determinerebbe una violazione del diritto dì difesa dell'imputato, al quale verrebbe interdetto l'esercizio di facoltà esperibili solo nell'ambito della fase o grado in essere.

Il portato essenziale dell'art. 129 cod, proc. pen. è stato individuato nell'inibizione al giudice, susseguente alla rilevazione della causa di non punibilità, dei poteri istruttori relativi al thema decidenclum, con l'effetto che l'ambito della sua cognizione deve rimanere cristallizzato allo stato degli atti - e ciò, in nome della semplificazione del processo e del favor rei -, ma non anche nell'inibizione dell'attività processuale, diversa da quella istruttoria, che deriva dal diritto delle parti all'ascolto nel contraddittorio, avendo esse la potestà di dare "sfogo" alle pretese proprie della fase processuale in essere.

Tra queste, viene espressamente richiamata - proprio - quella relativa all'esclusiva potestà del pubblico ministero di modificare l'imputazione.

La pronuncia delle Sezioni Unite Domingo, riguardante un caso di contestazione suppletiva a fronte della maturata causa di estinzione (per prescrizione) del reato, ha accolto, espressamente, la suddetta sistematica ma l'ha anche "rivista" in un punto essenziale: ha costruito il rapporto fra la contestazione suppletiva e causa di estinzione precedentemente perfezionatasi in termini di prevalenza della seconda che, per effetto della sentenza, acquisisce forza giuridica "ora per allora" con riferimento non al momento della sua dichiarazione formale ma a quello della sua maturazione.

Ne consegue che l'attività processuale eventualmente svolta dopo tale momento non produce effetti, rimanendo neutralizzata dall'espandersi degli effetti della causa estintiva.

La ratio di tale reimpostazione della questione complessiva appare riconducibile all'apprezzamento, del tutto condivisibile, dei principi costituzionali sottesi alla prevalenza massima accordata alla causa di estinzione del reato per prescrizione (avente natura esclusivamente sostanziale, direttamente dipendente dal decorso di un tempo così lungo da far venire meno l'interesse punitivo dello Stato) e all'accentuazione del suo dover essere dichiarata con "immediatezza".

6. Con particolare riferimento all'improcedibilità per difetto di querela, il collegio, nel caso in esame, connotato da normativa processuale specifica e sopravvenuta, ritiene di percorrere una strada diversa per gli effetti distorsivi che deriverebbero dal riconoscimento della prevalenza massima accordata al venire meno della condizione di procedibilità.

La strada prescelta è imposta non solo dalla diversità della natura giuridica della causa di non punibilità legata al difetto di querela rispetto a quella della prescrizione, ma soprattutto dalla particolarità delle coordinate fattuali che connotano la vicenda oggetto del presente procedimento che ha visto concretizzarsi la possibilità di proceder alla contestazione solo allorquando era oramai decorso il termine per proporre la querela, ed è in ogni caso segnata dalla sopravvenienza di una nuova normativa in tema di procedibilità.

I temi in questione sono: quello dell'incidenza della peculiare regolamentazione derivante dalla c.d. riforma Cartabía, che ha coinvolto, nel mutamento delle regole sulla nuova procedibilità a querela, con apposito regime transitorio, anche reati sub luelice originariamente contestati secondo il rito della procedibilità di ufficio; quello, correlato, delle ricadute del principio di diritto enunciato dalla sentenza delle Sezioni Unite Domingo, ove applicato in modo automatico ai caso processuale in esame; quello della possibilità o meno di una valutazione scissa delle plurime ipotesi di non punibilità all'interno dell'art. 129 cod, proc. pen.

Per tale ragione, la presente decisione, pur non ponendosi in linea col precedente rappresentato da Sez. 5, n. 3741 del 2024, Mascali, Rv. 285878, non appare ancora tale da radicare un contrasto interpretativo vero e proprio, dal momento che si propone di rappresentare anche profili di analisi ulteriori e correlati alla peculiarità del regime transitorio della riforma Cartabia in tema di nuova procedibilità a querela.

L'analisi della prima questione fa emergere la peculiarità della situazione venutasi a creare, in tema di furto aggravato, con la riforma Cartabia.

Il reato è passato dalla procedibilità di ufficio alla procedibilità a querela, salva l'ipotesi - per quanto qui di interesse - dell'art. 625, n. 7, cod. pen, (con ulteriore eccezione riferita all'aggravante della esposizione alla pubblica fede).

In relazione ai numerosi reati di tal genere, contestati con aggravanti ex art. 625 diverse da quella indicata e portati a giudizio (nel caso di specie con un atto di citazione risalente addirittura al 10 febbraio 2021) secondo le regole della procedibilità di ufficio poi superata, la normativa in questione ha riconosciuto alla persona offesa il potere di riportare il reato sui "binari" della procedibilità, presentando querela entro il 30 marzo 2023 (tre mesi dall'entrata in vigore della riforma).

Va sottolineato che nessun accorgimento occorreva accordare all'organo dì accusa, al quale il sistema processuale già apprestava uno speculare e ordinario mezzo per il ripristino della procedibilità d'ufficio, attraverso lo strumento della contestazione suppletiva della circostanza aggravante utile (art. 517 cod. proc. pen.).

Tale strumento, però, non è risultato concretamente utilizzabile nei processi in cuì, nel periodo di tempo fissato dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 (cioè dall'entrata in vigore della riforma al 30 marzo 2023), non è stata celebrata alcuna udienza.

Ebbene, un'interpretazione che neghì gli effetti di tale legittimo atto propulsivo del pubblico ministero, in ragione dell'operatività della causa di improcedibilità "ora per allora", nei casi in cui il pubblico ministero - a causa della scansione che lo specifico processo ha avuto nel tempo - non ha avuto alcuna possibilità di assumere l'iniziativa necessaria per adeguare il processo alle nuove regole, si pone in contrasto, ad opinione di questo collegio, con l'art. 517 cod. proc. pen. e con i valori tutelati dagli artt. 3 e 112 Cost.

Al riguardo, va evidenziato che l'esercizio del potere di contestazione suppletiva dell'aggravante, come riconosciuto dall'art. 517 cod. proc. pen., non prevede decadenze o limitazioni, neppure nel caso in cui l'elemento di fatto aggravatore sia emerso già prima dell'esercizio della azione penale.

Tale potere deve trovare uno spazio per il suo esercizio anche nei processi in cui, per effetto della novella e del suo regime transitorio, disegnato per l'iniziativa anche fuori udienza della persona offesa, l'eventuale inattività processuale nel periodo 30 dicembre 2022-30 marzo 2023 - per la mancata celebrazione di udienze in tale arco temporale per mancata fissazione o per impedimenti processuali - ha di fatto impedito al pubblico ministero di reagire in tempo e di prevenire il rischio della declaratoria di improcedibilità del reato.

Tale spazio deve essere recuperato consentendo al pubblico ministero di esercitare, nella prima udienza utile fissata dopo il 30 marzo 2023, nel contraddittorio tra le parti, il potere di contestazione suppletiva.

Il riconoscimento della prevalenza massima al venire meno della condizione di procedibilità, anche nei casi in cui il concreto esercizio del potere di contestazione suppletiva sia dovuto esclusivamente all'inattività processuale durante il periodo indicato all'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, infatti, porterebbe a un eccessivo e ingiustificato sacrificio dei poteri del pubblico ministero e del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Una lettura coordinata degli artt. 517 cod. proc. pen. e 85 d.lgs. n. 150 del 2022, che tenga conto del potere di contestazione suppletiva, come riconosciuto dal codice di rito, senza decadenze o limitazioni, induce a ritenere consentito l'esercizio di tale potere nella prima udienza utile fissata dopo il 30 marzo 2023.

L'apposizione di condizioni al potere integrativo di cui all'art. 517 c.p.p., nella fattispecie in esame, apparirebbe, in altri termini, irragionevole.

In tal modo si perviene ad un'adeguata valorizzazione del principio costituzionale dell'obbligatorietà della azione penale, come tracciato dalla giurisprudenza maggioritaria al di fuori dell'ipotesi analizzata dalla sentenza delle Sezioni Unite Domingo, che non ha inteso prendere le distanze dalla sentenza delle [OSCURATO:PERSONA] nel suo impianto generale.

7. Resta, infine, da esaminare la compatibilità dell'opzione interpretativa qui sostenuta con la struttura dell'art. 129 cod. proc. pen.: se, cioè, le diverse situazioni processuali evocate nell'articolo citato esigano un trattamento unitario oppure siano assoggettabili anche a valutazioni talvolta non omogenee.

Tale seconda opzione appare consentita, soprattutto quando è funzionale ad una lettura compatibile costituzionalmente con il fenomeno processuale in rilievo.

Al riguardo, va rilevato che una prima deroga al trattamento unitario delle diverse situazioni processuali evocate nell'art. 129 cod. proc. pen, si può cogliere nel secondo comma dello stesso articolo, dove la declaratoria di non doversi procedere per mancanza di condizione di procedibilità non è menzionata assieme alle cause di estinzione del reato che sono assoggettate alla regola della prevalenza del proscioglimento nel merito.

Va, poi, menzionata la giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 24246 del 2004, Rv 227681, Chiasserini) che, in tema di rapporto tra giudicato sostanziale (da ricorso inammissibile) e causa di estinzione del reato per remissione di querela, ha già dato prova di effettuare una distinzione rispetto alle altre cause di estinzione del reato elencate nell'art. 129 cod. proc. pen., in ragione della peculiare struttura processuale degli effetti della remissione, ritenendola, a differenza delle altre cause estintive, capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso.

Più in generale, va rilevato che la regola di cui all'art. 129 cod. proc. pen. non può non declinarsi in relazione ai caratteri specifici e alla correlativa modalità operativa delle cause di non punibilità di cui si occupa.

Sotto tale profilo, è fin troppo evidente che l'estinzione del reato per prescrizione costituisce una vicenda irreversibile: il reato, in un determinato momento, si estingue definitivamente per effetto del decorso del termine previsto dalla legge.

La condizione di procedibilità, invece, subisce vicende alterne: quando il procedimento viene iniziato potrebbe anche mancare; può essere poi presentata querela a discrezione della persona offesa; infine, la querela può essere rimessa.

Risulta evidente che, nel caso della condizione di procedibilità, non è consentito fare riferimento a un momento determinato in cui essa manca: questa all'inizio potrebbe mancare, ma non per questo si arriva a una sentenza di proscioglimento, "ora per allora".

Nel caso dell'estinzione per prescrizione, invece, vi è un momento determinato in cui il reato si estingue e un'eventuale prosecuzione del processo potrebbe derivare esclusivamente dall'omessa pronuncia della doverosa sentenza liberatoria da parte del giudice.

L'omissione di quest'ultimo, che, alla scadenza del termine di prescrizione, avrebbe dovuto pronunciare il proscioglimento, tuttavia, non può creare un pregiudizio all'imputato mediante il meccanismo della contestazione suppletiva che faccia rivivere il reato estinto.Come evidenziato da Sezioni Unite Domingo «diversamente opinando, si rimetterebbe illogicamente alla diligenza del giudice di primo grado la sorte del processo, in presenza di identiche situazioni: un imputato beneficerebbe o meno della sentenza favorevole in base al tempestivo rilievo (o meno) della causa di estinzione del reato da parte del giudice stesso ...».

La situazione che si è determinata, a seguito della scadenza del termine fissato dall'art. 85, nei processi in cui non era stata fissata udienza tra l'entrata in vigore della riforma e il 30 marzo 2023 è ben diversa: non vi è stata alcuna omissione da parte del giudice e tantomeno del pubblico ministero, che si è trovato nell'impossibilità di esercitare il suo potere di contestazione suppletiva.

Seguendo l'interpretazione qui sostenuta, la sorte del processo non finisce per dipendere dalla diligenza del giudice o del pubblico ministero e l'imputato non riceve alcun pregiudizio per condotte omissive del giudice o della parte pubblica, ma si deve solo confrontare con un regime transitorio della nuova disciplina della procedibilità, come determinato dalla lettura coordinata degli art. 85 e 517 cod. proc. pen.

Non aderendo all'interpretazione di questo collegio, invece, si rimetterebbe, illogicamente, la sorte dei processi al calendario delle udienze e, in presenza di identiche situazioni, un imputato beneficerebbe o meno della sentenza favorevole in base al fatto che sia stata o meno fissata udienza nel periodo tra l'entrata in vigore della riforma Cartabia e il 30 marzo 2023.

Questo collegio, in definitiva, ritiene che: il pubblico ministero può validamente effettuare la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, avendone il potere e l'occasione (la prima udienza dopo il 30 marzo 2023); con la contestazione suppletiva, il thema decidendi si estende alla circostanza aggravante e viene eliminato l'ostacolo processuale al prosieguo dell'azione penale; il giudice non ha ragione di emettere una sentenza di proscioglimento, poiché non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga una pronuncia "ora per allora", dato che, nel caso di mancanza della condizione di procedibilità, a differenza dell'ipotesi di estinzione del reato, non si è in presenza di un reato venuto meno nella dimensione sostanziale, che non può rivivere.

Il complesso del rapporto così ricostruito fra contestazione suppletiva e mancanza della condizione di procedibilità porta a concludere nel senso che deve essere riconosciuta piena efficacia giuridica ed operativa alla contestazione suppletiva effettuata in udienza dal pubblico ministero, quantomeno in relazione alle coordinate temporali sopra evidenziate e alla novità rappresentata dalla riforma Cartabia sul tema.8.

Nel caso in esame, il pubblico ministero, alla prima udienza utile, subito dopo la costituzione delle parti e prima dell'apertura del dibattimento, ha contestato l'aggravante di avere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio.

Per le ragioni esposte, la contestazione suppletiva ha reso il reato procedibile di ufficio e, conseguentemente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 del TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]° D'AQUINO che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto di cui agli artt, 624, 625 n. 2 cod, pen., rilevando che l'azione penale non dovesse essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione, il sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, deducendo, con l'unico motivo articolato, l'inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 624 e 625 n. 7 cod. pen. Evidenzia che, a differenza di quanto si assuma nel provvedimento impugnato, il reato per cui si procede deve ritenersi tuttora procedibile d'ufficio pure a fronte delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/22 al regime di procedibilità dei delitti di furto. Ed invero, la procedibilità a querela disposta dalla novella legislativa è esclusa ove la persona offesa sia incapace per età o per infermità oppure qualora ricorra taluna delle circostanze ex art. 625 cod. per). numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis. Nel caso di specie l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 è contestata in relazione al fatto che la condotta fu commessa su un bene come l'energia elettrica destinata al servizio pubblico, che, come emerge dalla sentenza impugnata, fu contestata dal P.M. di udienza, e pertanto il reato rimane perseguibile d'ufficio. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per l'ulteriore corso; il difensore dell'imputato, con le due memorie pervenute in atti, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del P.M. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Il reato risulta procedibile d'ufficio, a seguito della tempestiva contestazione, da parte del P.M., della circostanza aggravante di avere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio.2. A seguito della modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen., intervenuta per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell'art.625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio) è divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne che nei seguenti casi: se la persona offesa è incapace, per età o per infermità; se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede (il reato è, quindi, procedibile di ufficio anche quando il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza); se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numero 7-bis. In relazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che il termine per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124, primo comma, cod. pen.) decorre dalla predetta data (30 dicembre 2022), se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. La novità normativa riguardante il regime di procedibilità trova, dunque, applicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 150 cit., e quindi anche in relazione al reato oggetto del presente procedimento accertato in data 12.2.2020. 3.Venendo al caso in esame, va rilevato che nel termine previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, la persona offesa non ha presentato querela; il pubblico ministero, alla prima udienza utile, che nel caso di specie è da individuarsi in quella del 15.5.2023 - risultando le precedenti rinviate per motivi processuali che hanno inibito la regolare instaurazione del contraddittorio - subito dopo la costituzione delle parti e prima dell'apertura del dibattimento, ha contestato l'aggravante di avere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio o pubblica utilità. Ciò nonostante, il Tribunale è addivenuto a declaratoria di improcedibilità per difetto della querela quale, sopravvenuta, condizione di procedibilità. Ha ritenuto in buona sostanza il Tribunale che la contestazione del P.M., pur ammissibile in linea di principio, non potesse spiegare, per tardività, i propri effetti, essendo questi inibiti dalla ormai sopravvenuta causa di improcedibilità del reato per mancata presentazione della querela, ad opera della persona offesa, entro la data del 30 marzo 2023. Sicché, non essendo stata ritenuta la circostanza aggravante de qua neppure contestata in fatto, la questione deve essere analizzata sotto il profilo della ratio sottesa alle disposizioni dì cui agli artt. 516 e ss. cod. proc., pur col dovuto coordinamento di tali norme con l'art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di pronunciare immediatamente il proscioglimento dell'imputato quando manca una condizione di procedibilità, e con l'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, che ha posto una disciplina transitoria in ordine alla presentazione della querela per i reati per i quali la riforma Cartabia ha modificato il regime dì procedibilità. 4. Il collegio non condivide l'impostazione del Tribunale, ritenendo, nel solco già delineato da Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, Buonario - oltre che da numerose altre pronunce di analogo tenore - che la questione debba essere risolta attraverso una lettura coordinata degli artt. 129 e 517 cod. proc. pen., che tenga conto anche delle particolarità - soprattutto in relazione all'esercizio dei poteri del pubblico ministero - che si sono venute a delineare a seguito della disciplina transitoria posta dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022. L'analisi letterale e sistematica delle due norme del codice di rito appena richiamate restituisce la conformazione di un sistema che: sul versante dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. prevede, tra i poteri/doveri del giudice disciplinati in via generale, quello di rilevare la mancanza della condizione di procedibilità «in ogni stato e grado del processo»; sul versante dell'art. 517 cod. proc. pen., riconosce, nel dibattimento — come anche nella udienza preliminare ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen, e nella udienza predibattimentale disciplinata dal novello art. 554-bis cod. proc. pen. — il potere/dovere del pubblico ministero di contestare una circostanza aggravante non menzionata nell'originaria imputazione, senza necessità di autorizzazione del giudice. Lo scopo della contestazione suppletiva, oggi enunciato nel citato art. 554-bis cod. proc. pen., consiste nel permettere che il capo di imputazione contenga la descrizione non solo del fatto, ma anche delle circostanze in termini corrispondenti a quanto emerge dal fascicolo, così da far garantire, alla fine del giudizio, il rispetto del principio di corrispondenza fra "chiesto" e "pronunciato". Il nuovo art. 554-bis cod. proc. pen. - introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] che ha recepito, estendendola, la regola fissata dalla sentenza delle Sezioni Unite Battistella (n. 5307 del 20/12/2007) - fornisce lo spunto per due ulteriori riflessioni. Anzitutto il legislatore, ammettendo contestazioni suppletive in limine litls, ha assegnato forza normativa al principio dettato dalle Sezioni Unite Barbagallo (n. 4 del 28/10/1998), secondo cui la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 cod. proc. pen. possono essere effettuate anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. E l'art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen. prevede espressamente che il giudice possa, sulla base degli atti trasmessigli ex art, 553 cod. proc. pen., rilevare la mancata corrispondenza tra imputazione e quanto emerge dagli atti medesimi, mentre l'art. 554-ter cod. proc. pen. prevede, a sua volta, che se in base agli atti trasmessi ex art. 553 sussiste . tra le altre - una causa per la quale l'azione penale non deve essere proseguita, il giudice la rileva e pronuncia sentenza di non luogo a procedere. L'esigenza della corrispondenza tra l'imputazione e il contenuto degli atti è tuttavia preliminare a ogni altra valutazione. Ed infatti, il nuovo art. 554-ter - che declina, tra l'altro, la regola dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sulla base degli atti trasmessi - viene dopo l'art. 554-bis cod. proc. peri. che a monte richiede la verifica della corrispondenza dell'imputazione a quegli atti. Si sono in tal modo disegnate due scansioni processuali in rapporto logico e cronologico tra loro: quella della eventuale contestazione - attraverso cui si "aggiusta" l'imputazione, anche grazie all'intervento del giudice, in modo che l'accusa rappresenti fedelmente il fatto storico principale e le sue connotazioni circostanziali - che rimane comunque di competenza del P.M., e quella dell'eventuale immediata definizione del processo, di competenza del giudice. Rientrando l'aggiustamento della contestazione nell'orbita dell'accusa, anche laddove vi fosse una sollecitazione in tal senso da parte del giudice, non si crea alcuno sconfinamento nella fase successiva della immediata declaratoria della causa di non punibilità che inibisce al giudice di proseguire il giudizio ovvero di adottare tutti quei provvedimenti funzionali ad un esito diverso da quello imposto dalla sussistenza della causa di non punibilità. La regola posta dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., dal canto suo, è stata comunemente descritta, dalla giurisprudenza di legittimità, come quella che vale a stabilire un criterio di prevalenza delle formule proscioglitive in esso previste, sostanziali o processuali - quando queste si presentino chiare - su qualsiasi attività processuale ulteriore, anche volta ad approfondimenti istruttori in favore dell'imputato. 5. La relazione sistematica fra l'art. 517 e l'art. 129 del codice di rito è stata, in particolare, analizzata dapprima da [OSCURATO:PERSONA] (n. 12283 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e, successivamente, da Sezioni Unite Domingo (n. 49935 del 28/09/2023, Rv. 285517 - 01), che ha interpretato evolutivamente i precetti antecedentemente enunciati, valorizzando, tra gli altri, quelli della sentenza delle Sezioni Unite Perroni (n. 539 del 30/01/2020). La prima sentenza - nell'affermare che non è consentito arrivare a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. attraverso il rito de plano - ha chiarito che l'art. 129 non attribuisce al giudice un potere ulteriore e autonomo al di fuori di quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo (artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice): epilogo che dunque deve avvenire con le precisate cadenze e modalità procedimentali e non in modo disancorato da queste. Essa ha, inoltre, posto in rilievo che un'eventuale pronuncia estemporanea e anticipata della causa di non punibilità inciderebbe negativamente sulla partecipazione al procedimento del pubblico minìstero, al quale verrebbe precluso l'esercizio delle facoltà tese a meglio definire e suffragare l'accusa, e determinerebbe una violazione del diritto dì difesa dell'imputato, al quale verrebbe interdetto l'esercizio di facoltà esperibili solo nell'ambito della fase o grado in essere. Il portato essenziale dell'art. 129 cod, proc. pen. è stato individuato nell'inibizione al giudice, susseguente alla rilevazione della causa di non punibilità, dei poteri istruttori relativi al thema decidenclum, con l'effetto che l'ambito della sua cognizione deve rimanere cristallizzato allo stato degli atti - e ciò, in nome della semplificazione del processo e del favor rei -, ma non anche nell'inibizione dell'attività processuale, diversa da quella istruttoria, che deriva dal diritto delle parti all'ascolto nel contraddittorio, avendo esse la potestà di dare "sfogo" alle pretese proprie della fase processuale in essere. Tra queste, viene espressamente richiamata - proprio - quella relativa all'esclusiva potestà del pubblico ministero di modificare l'imputazione. La pronuncia delle Sezioni Unite Domingo, riguardante un caso di contestazione suppletiva a fronte della maturata causa di estinzione (per prescrizione) del reato, ha accolto, espressamente, la suddetta sistematica ma l'ha anche "rivista" in un punto essenziale: ha costruito il rapporto fra la contestazione suppletiva e causa di estinzione precedentemente perfezionatasi in termini di prevalenza della seconda che, per effetto della sentenza, acquisisce forza giuridica "ora per allora" con riferimento non al momento della sua dichiarazione formale ma a quello della sua maturazione. Ne consegue che l'attività processuale eventualmente svolta dopo tale momento non produce effetti, rimanendo neutralizzata dall'espandersi degli effetti della causa estintiva. La ratio di tale reimpostazione della questione complessiva appare riconducibile all'apprezzamento, del tutto condivisibile, dei principi costituzionali sottesi alla prevalenza massima accordata alla causa di estinzione del reato per prescrizione (avente natura esclusivamente sostanziale, direttamente dipendente dal decorso di un tempo così lungo da far venire meno l'interesse punitivo dello Stato) e all'accentuazione del suo dover essere dichiarata con "immediatezza". 6. Con particolare riferimento all'improcedibilità per difetto di querela, il collegio, nel caso in esame, connotato da normativa processuale specifica e sopravvenuta, ritiene di percorrere una strada diversa per gli effetti distorsivi che deriverebbero dal riconoscimento della prevalenza massima accordata al venire meno della condizione di procedibilità. La strada prescelta è imposta non solo dalla diversità della natura giuridica della causa di non punibilità legata al difetto di querela rispetto a quella della prescrizione, ma soprattutto dalla particolarità delle coordinate fattuali che connotano la vicenda oggetto del presente procedimento che ha visto concretizzarsi la possibilità di proceder alla contestazione solo allorquando era oramai decorso il termine per proporre la querela, ed è in ogni caso segnata dalla sopravvenienza di una nuova normativa in tema di procedibilità. I temi in questione sono: quello dell'incidenza della peculiare regolamentazione derivante dalla c.d. riforma Cartabía, che ha coinvolto, nel mutamento delle regole sulla nuova procedibilità a querela, con apposito regime transitorio, anche reati sub luelice originariamente contestati secondo il rito della procedibilità di ufficio; quello, correlato, delle ricadute del principio di diritto enunciato dalla sentenza delle Sezioni Unite Domingo, ove applicato in modo automatico ai caso processuale in esame; quello della possibilità o meno di una valutazione scissa delle plurime ipotesi di non punibilità all'interno dell'art. 129 cod, proc. pen. Per tale ragione, la presente decisione, pur non ponendosi in linea col precedente rappresentato da Sez. 5, n. 3741 del 2024, Mascali, Rv. 285878, non appare ancora tale da radicare un contrasto interpretativo vero e proprio, dal momento che si propone di rappresentare anche profili di analisi ulteriori e correlati alla peculiarità del regime transitorio della riforma Cartabia in tema di nuova procedibilità a querela. L'analisi della prima questione fa emergere la peculiarità della situazione venutasi a creare, in tema di furto aggravato, con la riforma Cartabia. Il reato è passato dalla procedibilità di ufficio alla procedibilità a querela, salva l'ipotesi - per quanto qui di interesse - dell'art. 625, n. 7, cod. pen, (con ulteriore eccezione riferita all'aggravante della esposizione alla pubblica fede). In relazione ai numerosi reati di tal genere, contestati con aggravanti ex art. 625 diverse da quella indicata e portati a giudizio (nel caso di specie con un atto di citazione risalente addirittura al 10 febbraio 2021) secondo le regole della procedibilità di ufficio poi superata, la normativa in questione ha riconosciuto alla persona offesa il potere di riportare il reato sui "binari" della procedibilità, presentando querela entro il 30 marzo 2023 (tre mesi dall'entrata in vigore della riforma). Va sottolineato che nessun accorgimento occorreva accordare all'organo dì accusa, al quale il sistema processuale già apprestava uno speculare e ordinario mezzo per il ripristino della procedibilità d'ufficio, attraverso lo strumento della contestazione suppletiva della circostanza aggravante utile (art. 517 cod. proc. pen.). Tale strumento, però, non è risultato concretamente utilizzabile nei processi in cuì, nel periodo di tempo fissato dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 (cioè dall'entrata in vigore della riforma al 30 marzo 2023), non è stata celebrata alcuna udienza. Ebbene, un'interpretazione che neghì gli effetti di tale legittimo atto propulsivo del pubblico ministero, in ragione dell'operatività della causa di improcedibilità "ora per allora", nei casi in cui il pubblico ministero - a causa della scansione che lo specifico processo ha avuto nel tempo - non ha avuto alcuna possibilità di assumere l'iniziativa necessaria per adeguare il processo alle nuove regole, si pone in contrasto, ad opinione di questo collegio, con l'art. 517 cod. proc. pen. e con i valori tutelati dagli artt. 3 e 112 Cost. Al riguardo, va evidenziato che l'esercizio del potere di contestazione suppletiva dell'aggravante, come riconosciuto dall'art. 517 cod. proc. pen., non prevede decadenze o limitazioni, neppure nel caso in cui l'elemento di fatto aggravatore sia emerso già prima dell'esercizio della azione penale. Tale potere deve trovare uno spazio per il suo esercizio anche nei processi in cui, per effetto della novella e del suo regime transitorio, disegnato per l'iniziativa anche fuori udienza della persona offesa, l'eventuale inattività processuale nel periodo 30 dicembre 2022-30 marzo 2023 - per la mancata celebrazione di udienze in tale arco temporale per mancata fissazione o per impedimenti processuali - ha di fatto impedito al pubblico ministero di reagire in tempo e di prevenire il rischio della declaratoria di improcedibilità del reato. Tale spazio deve essere recuperato consentendo al pubblico ministero di esercitare, nella prima udienza utile fissata dopo il 30 marzo 2023, nel contraddittorio tra le parti, il potere di contestazione suppletiva. Il riconoscimento della prevalenza massima al venire meno della condizione di procedibilità, anche nei casi in cui il concreto esercizio del potere di contestazione suppletiva sia dovuto esclusivamente all'inattività processuale durante il periodo indicato all'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, infatti, porterebbe a un eccessivo e ingiustificato sacrificio dei poteri del pubblico ministero e del principio di obbligatorietà dell'azione penale. Una lettura coordinata degli artt. 517 cod. proc. pen. e 85 d.lgs. n. 150 del 2022, che tenga conto del potere di contestazione suppletiva, come riconosciuto dal codice di rito, senza decadenze o limitazioni, induce a ritenere consentito l'esercizio di tale potere nella prima udienza utile fissata dopo il 30 marzo 2023. L'apposizione di condizioni al potere integrativo di cui all'art. 517 c.p.p., nella fattispecie in esame, apparirebbe, in altri termini, irragionevole. In tal modo si perviene ad un'adeguata valorizzazione del principio costituzionale dell'obbligatorietà della azione penale, come tracciato dalla giurisprudenza maggioritaria al di fuori dell'ipotesi analizzata dalla sentenza delle Sezioni Unite Domingo, che non ha inteso prendere le distanze dalla sentenza delle [OSCURATO:PERSONA] nel suo impianto generale. 7. Resta, infine, da esaminare la compatibilità dell'opzione interpretativa qui sostenuta con la struttura dell'art. 129 cod. proc. pen.: se, cioè, le diverse situazioni processuali evocate nell'articolo citato esigano un trattamento unitario oppure siano assoggettabili anche a valutazioni talvolta non omogenee. Tale seconda opzione appare consentita, soprattutto quando è funzionale ad una lettura compatibile costituzionalmente con il fenomeno processuale in rilievo. Al riguardo, va rilevato che una prima deroga al trattamento unitario delle diverse situazioni processuali evocate nell'art. 129 cod. proc. pen, si può cogliere nel secondo comma dello stesso articolo, dove la declaratoria di non doversi procedere per mancanza di condizione di procedibilità non è menzionata assieme alle cause di estinzione del reato che sono assoggettate alla regola della prevalenza del proscioglimento nel merito. Va, poi, menzionata la giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez. U, n. 24246 del 2004, Rv 227681, Chiasserini) che, in tema di rapporto tra giudicato sostanziale (da ricorso inammissibile) e causa di estinzione del reato per remissione di querela, ha già dato prova di effettuare una distinzione rispetto alle altre cause di estinzione del reato elencate nell'art. 129 cod. proc. pen., in ragione della peculiare struttura processuale degli effetti della remissione, ritenendola, a differenza delle altre cause estintive, capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso. Più in generale, va rilevato che la regola di cui all'art. 129 cod. proc. pen. non può non declinarsi in relazione ai caratteri specifici e alla correlativa modalità operativa delle cause di non punibilità di cui si occupa. Sotto tale profilo, è fin troppo evidente che l'estinzione del reato per prescrizione costituisce una vicenda irreversibile: il reato, in un determinato momento, si estingue definitivamente per effetto del decorso del termine previsto dalla legge. La condizione di procedibilità, invece, subisce vicende alterne: quando il procedimento viene iniziato potrebbe anche mancare; può essere poi presentata querela a discrezione della persona offesa; infine, la querela può essere rimessa. Risulta evidente che, nel caso della condizione di procedibilità, non è consentito fare riferimento a un momento determinato in cui essa manca: questa all'inizio potrebbe mancare, ma non per questo si arriva a una sentenza di proscioglimento, "ora per allora". Nel caso dell'estinzione per prescrizione, invece, vi è un momento determinato in cui il reato si estingue e un'eventuale prosecuzione del processo potrebbe derivare esclusivamente dall'omessa pronuncia della doverosa sentenza liberatoria da parte del giudice. L'omissione di quest'ultimo, che, alla scadenza del termine di prescrizione, avrebbe dovuto pronunciare il proscioglimento, tuttavia, non può creare un pregiudizio all'imputato mediante il meccanismo della contestazione suppletiva che faccia rivivere il reato estinto.Come evidenziato da Sezioni Unite Domingo «diversamente opinando, si rimetterebbe illogicamente alla diligenza del giudice di primo grado la sorte del processo, in presenza di identiche situazioni: un imputato beneficerebbe o meno della sentenza favorevole in base al tempestivo rilievo (o meno) della causa di estinzione del reato da parte del giudice stesso ...». La situazione che si è determinata, a seguito della scadenza del termine fissato dall'art. 85, nei processi in cui non era stata fissata udienza tra l'entrata in vigore della riforma e il 30 marzo 2023 è ben diversa: non vi è stata alcuna omissione da parte del giudice e tantomeno del pubblico ministero, che si è trovato nell'impossibilità di esercitare il suo potere di contestazione suppletiva. Seguendo l'interpretazione qui sostenuta, la sorte del processo non finisce per dipendere dalla diligenza del giudice o del pubblico ministero e l'imputato non riceve alcun pregiudizio per condotte omissive del giudice o della parte pubblica, ma si deve solo confrontare con un regime transitorio della nuova disciplina della procedibilità, come determinato dalla lettura coordinata degli art. 85 e 517 cod. proc. pen. Non aderendo all'interpretazione di questo collegio, invece, si rimetterebbe, illogicamente, la sorte dei processi al calendario delle udienze e, in presenza di identiche situazioni, un imputato beneficerebbe o meno della sentenza favorevole in base al fatto che sia stata o meno fissata udienza nel periodo tra l'entrata in vigore della riforma Cartabia e il 30 marzo 2023. Questo collegio, in definitiva, ritiene che: il pubblico ministero può validamente effettuare la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, avendone il potere e l'occasione (la prima udienza dopo il 30 marzo 2023); con la contestazione suppletiva, il thema decidendi si estende alla circostanza aggravante e viene eliminato l'ostacolo processuale al prosieguo dell'azione penale; il giudice non ha ragione di emettere una sentenza di proscioglimento, poiché non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga una pronuncia "ora per allora", dato che, nel caso di mancanza della condizione di procedibilità, a differenza dell'ipotesi di estinzione del reato, non si è in presenza di un reato venuto meno nella dimensione sostanziale, che non può rivivere. Il complesso del rapporto così ricostruito fra contestazione suppletiva e mancanza della condizione di procedibilità porta a concludere nel senso che deve essere riconosciuta piena efficacia giuridica ed operativa alla contestazione suppletiva effettuata in udienza dal pubblico ministero, quantomeno in relazione alle coordinate temporali sopra evidenziate e alla novità rappresentata dalla riforma Cartabia sul tema.8. Nel caso in esame, il pubblico ministero, alla prima udienza utile, subito dopo la costituzione delle parti e prima dell'apertura del dibattimento, ha contestato l'aggravante di avere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio. Per le ragioni esposte, la contestazione suppletiva ha reso il reato procedibile di ufficio e, conseguentemente
Sentenza Cassazione n. 27697/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris