CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04192/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG G(0,4, 1.2.geS. ista [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], attinta da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in ordine al reato di associazione a delinquere a carattere transnazìonale - composta da cittadini prevalentemente provenienti dalla Georgia ma operanti in diversi paesi europei - finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio, in particolare furti in abitazione, ricettazione e riciclaggio. Nello specifico, alla Kobakhidze era stato contestato di avere fornito supporto logistico all'organizzazione, mettendo a disposizione degli associati la sua abitazione per la custodia della refurtiva e anche procurando agli stessi veicoli per il compimento dei reati fini fine, fittiziamente intestati ad altro coimputato (separatamente giudicato), tale [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Condannata in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, la donna era assolta con sentenza (divenuta irrevocabile il 02/05/2018), dalla Corte di appello di Roma per non avere commesso il fatto. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto il difensore dell'istante che solleva tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali con riferimento alla nozione di colpa grave e ai criteri di accertamento della stessa. 2.2. Con il secondo motivo, eccepisce mancanza di motivazione per omessa valutazione e travisamento degli atti (ordinanza cautelare e sentenza di proscioglimento). La Corte territoriale ha fondato il rigetto dell'istanza sulla motivazione del Giudice di primo grado e sulla circostanza che la Kobakhidze si fosse avvalsa della facoltà di non rispondere. Non ha considerato che gli elementi a sostegno dell'ordinanza di custodia cautelare e della sentenza di condanna erano sforniti di qualsivoglia riscontro oggettivo, come poi affermato dalla sentenza di secondo grado, della quale, erroneamente, il Giudice della riparazione non ha tenuto conto. L'iter logico motivazionale dell'ordinanza impugnata è privo della disamina di tutti gli elementi probatori disponibili, da trarsi in primo luogo della sentenza di assoluzione. 2.3. Con il terzo motivo, eccepisce l'erronea applicazione di norme processuali in riferimento all'esercizio del diritto al silenzio, nonché mancanza della motivazione per omessa valutazione e travisamento degli atti e per omessa valutazione di tale condotta processuale a titolo di colpa lieve. 3. In data 29/09/22, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato con cui si chiede, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In linea generale, va ricordato che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 -01). In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene, pertanto, in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare se dal quadro indiziario, a disposizione del giudice della cautela, potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio e se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 01). Ai medesimi fini, il giudice della riparazione deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4, n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808 -01) ed apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458-01). 2.1. Deve altresì premettersi che l'art. 4 del d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021, ha introdotto, tra le altre modifiche al codice di procedura penale, anche quella che riguarda l'art. 314 cod. proc. pen., aggiungendo al comma 1 dell'articolo il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al 'primo periodo». Il legislatore ha così inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva).3. Tanto premesso in linea generale, la motivazione adottata nel caso di specie dalla Corte territoriale a corredo della decisione reiettiva appare congrua ed immune dalle sollevate censure, avendo essa fatto corretta applicazione dei principi appena richiamati. La valorizzazione - errata, alla luce di quanto si è detto al paragrafo precedente - della facoltà di non rispondere esercitata dall'indagata costituisce un aspetto marginale della ravvisata colpa grave, perché il Giudice della riparazione, nel correttamente rivendicare l'autonomia della propria valutazione rispetto a quella del Giudice di merito che ha assolto l'imputata, si è soffermato su due elementi decisamente suggestivi ai fini della ritenuta gravità indiziaria: l'uno, relativo alla circostanza per la quale "in occasione del furto in appartamento commesso /- 21/10/2013, la PG avesse seguito gli autori fino all'abitazione dell'imputata", provvedendo, in quel contesto, al sequestro della refurtiva, nonché di un raccoglitore contenente documentazione a nome della Kobakhidze (a dimostrazione della riconducibilità all'odierna ricorrente della disponibilità di detta abitazione, anche in assenza di formale intestazione alla stessa del relativo contratto di locazione), ivi compreso un libretto postale di deposito ed una patente di guida internazionale dei quali l'imputata denunciava lo smarrimento soltanto in data 12/01/2014; l'altro, relativo alla richiesta formulata dalla imputata in data 26/09/2013 a tale [OSCURATO:PERSONA] (individuato in sede di indagini come prestanome ed intestatario fittizio di molte autovetture utilizzate dai componenti dell'associazione) di intestarsi altra autovettura che "i ragazzi vogliono comprare". Di tali circostanze il Giudice della riparazione ha fornito congrua motivazione, reputando che detta condotta avesse contribuito ad avvalorare la tesi accusatoria, inducendo in errore il Giudice della cautela, sia in ordine alla sussistenza dell'ipotizzato reato, sia in ordine al coinvolgimento nello stesso dell'odierna ricorrente. 5. Al rigetto dei ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che vanno liquidate in complessivi euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille.