CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2025
Cassazione n. 35496/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 184/ RG 1579à [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e riversati in fatto, dunque, non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché volti a richiedere una valutazione di merito circa l'assenza dell'imputato dal luogo di lavoro di cui la sentenza ha fornito una prova rimasta non contestata (pag. 4). ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consigliera 01s i sora La Presidente