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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 30108/2026

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te d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza del 19 novembre 2025, la Corte di appello di Baririgettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza delTribunale di Bari del 12 novembre 2024, che lo aveva ritenuto responsabile delreato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011;rilevato che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente osservando che la Corte territoriale ha argomentato unicamente inordine all’elemento soggettivo del reato, senza motivare sulle ragioni per le qualila condotta del ricorrente, consistente nell’essersi trattenuto presso l’abitazionedello zio, contigua alla propria, in orario nel quale doveva trovarsi presso lapropria dimora in base alle prescrizioni impostegli con decreto del 21.3.2018,integri la fattispecie di reato contestata, dovendo ritenersi la condotta priva dioffensività;ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto, diversamente da quantodedotto, la Corte territoriale ha valutato il reato sotto il profilo oggettivo.

Benchécon motivazione sintetica, ha osservato che rimane irrilevante, ai finidell’integrazione della fattispecie, la circostanza che l’imputato sia statorinvenuto in una abitazione contigua alla propria, in quanto, ai fini dellaintegrazione del reato, rileva l’inottemperanza alle prescrizioni che, nel caso dispecie, non è neanche contestata; che, pertanto, rispetto a tale argomentazione,i motivi di censura si palesano del tutto generici in quanto non idonei a confutarel’argomentazione della Corte; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza del 19 novembre 2025, la Corte di appello di Baririgettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza delTribunale di Bari del 12 novembre 2024, che lo aveva ritenuto responsabile delreato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011;rilevato che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente osservando che la Corte territoriale ha argomentato unicamente inordine all’elemento soggettivo del reato, senza motivare sulle ragioni per le qualila condotta del ricorrente, consistente nell’essersi trattenuto presso l’abitazionedello zio, contigua alla propria, in orario nel quale doveva trovarsi presso lapropria dimora in base alle prescrizioni impostegli con decreto del 21.3.2018,integri la fattispecie di reato contestata, dovendo ritenersi la condotta priva dioffensività;ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto, diversamente da quantodedotto, la Corte territoriale ha valutato il reato sotto il profilo oggettivo. Benchécon motivazione sintetica, ha osservato che rimane irrilevante, ai finidell’integrazione della fattispecie, la circostanza che l’imputato sia statorinvenuto in una abitazione contigua alla propria, in quanto, ai fini dellaintegrazione del reato, rileva l’inottemperanza alle prescrizioni che, nel caso dispecie, non è neanche contestata; che, pertanto, rispetto a tale argomentazione,i motivi di censura si palesano del tutto generici in quanto non idonei a confutarel’argomentazione della Corte; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 30108/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris