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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 09438/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Brescia, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 7 giugno 2022, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione e riciclaggio allo stesso contestati ad anni 4, mesi 8 di reclusione ed C 10.000,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato con ricorso del proprio difensore lamentando erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo n.3). [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento in appello per motivi non consentiti.

Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01).

Ne consegue che non può \/ essere proposto ricorso per.cassazione avverso la pronuncia di appello che sull'accordo delle parti abbia deliberato in ordine ai reati ascritti lamentando l'errata qualificazione giuridica ed in tal caso, il ricorso va definito con le forme de plano.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 27 gennaio 2023 L CONSIGLIE .T. tt [OSCURATO:PERSONA] Sergio elgani [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Brescia, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 7 giugno 2022, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione e riciclaggio allo stesso contestati ad anni 4, mesi 8 di reclusione ed C 10.000,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato con ricorso del proprio difensore lamentando erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo n.3). [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento in appello per motivi non consentiti. Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01). Ne consegue che non può \/ essere proposto ricorso per.cassazione avverso la pronuncia di appello che sull'accordo delle parti abbia deliberato in ordine ai reati ascritti lamentando l'errata qualificazione giuridica ed in tal caso, il ricorso va definito con le forme de plano. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 27 gennaio 2023 L CONSIGLIE .T. tt [OSCURATO:PERSONA] Sergio elgani [OSCURATO:PERSONA]
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